Sentenza del 11/10/2016 n. 702 - Comm. Trib. Prov. Brescia
RISCOSSIONE - Intimazione di pagamento - Cartella presupposta - Notifica - Onere probatorio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta sul piano del principio di diritto: la concessionaria deve provare la regolare notifica della cartella esattoriale presupposta. L’articolo 26, comma 5, del d.P.R. 602/1973 non elimina né inverte tale onere probatorio dopo il decorso del quinquennio. In assenza della prova della notificazione, l’intimazione di pagamento non può essere validamente sostenuta sulla base di quella cartella.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l’intimazione di pagamento sostenendo, in particolare, che la cartella esattoriale presupposta non risultava validamente notificata. La questione riguardava la ripartizione dell’onere della prova: spettava alla concessionaria dimostrare in giudizio la regolarità della notificazione della cartella, senza poter invocare il decorso di cinque anni per sottrarsi a tale obbligo.
Norme richiamate
Articolo 26, comma 5, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
L’articolo 26, comma 5, d.P.R. 602/1973
La disposizione non esonera la concessionaria dal provare in giudizio la notificazione della cartella, neppure dopo il decorso di cinque anni.
Massime di principio
- Quando un’intimazione di pagamento si fonda su una cartella esattoriale, il concessionario deve dimostrare che la cartella è stata regolarmente notificata.
- Il contribuente può contestare l’intimazione anche facendo valere l’assenza o l’irregolarità della notifica della cartella presupposta, se non ne ha avuto valida conoscenza.
- Il decorso del tempo, incluso il termine quinquennale richiamato dall’articolo 26, comma 5, del d.P.R. 602/1973, non sostituisce né elimina la prova documentale della notifica.
- La produzione della sola cartella o di estratti contabili non è necessariamente sufficiente: occorre fornire elementi idonei a dimostrare modalità, data e destinatario della notificazione.
- In casi analoghi, l’esito dipende dalla capacità della concessionaria di produrre la relata di notifica, l’avviso di ricevimento o altra documentazione legalmente idonea a comprovare la regolarità della notifica.
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