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Sentenza

Sentenza del 11/10/2016 n. 702 - Comm. Trib. Prov. Brescia

RISCOSSIONE - Intimazione di pagamento - Cartella presupposta - Notifica - Onere probatorio.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata accolta sul piano del principio di diritto: la concessionaria deve provare la regolare notifica della cartella esattoriale presupposta. L’articolo 26, comma 5, del d.P.R. 602/1973 non elimina né inverte tale onere probatorio dopo il decorso del quinquennio. In assenza della prova della notificazione, l’intimazione di pagamento non può essere validamente sostenuta sulla base di quella cartella.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato l’intimazione di pagamento sostenendo, in particolare, che la cartella esattoriale presupposta non risultava validamente notificata. La questione riguardava la ripartizione dell’onere della prova: spettava alla concessionaria dimostrare in giudizio la regolarità della notificazione della cartella, senza poter invocare il decorso di cinque anni per sottrarsi a tale obbligo.

Norme richiamate

  • Articolo 26, comma 5, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    L’articolo 26, comma 5, d.P.R. 602/1973

    La disposizione non esonera la concessionaria dal provare in giudizio la notificazione della cartella, neppure dopo il decorso di cinque anni.

Massime di principio

  • Quando un’intimazione di pagamento si fonda su una cartella esattoriale, il concessionario deve dimostrare che la cartella è stata regolarmente notificata.
  • Il contribuente può contestare l’intimazione anche facendo valere l’assenza o l’irregolarità della notifica della cartella presupposta, se non ne ha avuto valida conoscenza.
  • Il decorso del tempo, incluso il termine quinquennale richiamato dall’articolo 26, comma 5, del d.P.R. 602/1973, non sostituisce né elimina la prova documentale della notifica.
  • La produzione della sola cartella o di estratti contabili non è necessariamente sufficiente: occorre fornire elementi idonei a dimostrare modalità, data e destinatario della notificazione.
  • In casi analoghi, l’esito dipende dalla capacità della concessionaria di produrre la relata di notifica, l’avviso di ricevimento o altra documentazione legalmente idonea a comprovare la regolarità della notifica.

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