Cassazione Civile, Sentenza n. 25931/2022 del 02/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che aveva riconosciuto, in parte, la domanda di Frasca Raffaele relativa alla riduzione dello sporto (balcone) per violazione delle distanze tra fabbricati, aveva respinto la domanda di rimozione del serbatoio interrato per gasolio e aveva rigettato la loro domanda riconvenzionale di accertamento di usucapione. In cassazione i ricorrenti deducevano: (i) la Corte d'Appello avrebbe deciso su una domanda diversa da quella introdotta (avendo l'attore inizialmente invocato l'art. 905 c.c. per vedute e soltanto in conclusione la violazione delle distanze tra edifici); (ii) erronea applicazione del D.M. 1444/1968 in tema di distanze, non avendo il fabbricato ricostruito dopo il sisma del 1980 modificato la sagoma preesistente; (iii) vizio nella regolazione delle spese (art. 91 c.p.c.). I resistenti (Frasca) hanno prodotto ricorso incidentale con censure su norme comunali e sulla distanza per il serbatoio (art. 39 DM 31.7.1934 e art. 890 c.c.) e sull'ammissibilità dell'intervento in appello di Frasca Francesco.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale e il ricorso incidentale. Ha ritenuto inammissibile o infondata la gran parte delle doglianze dei ricorrenti: 1) l'interpretazione della domanda operata dalla Corte d'appello (che ha ritenuto inclusa nella domanda la violazione delle distanze tra fabbricati) è un apprezzamento di merito e non censurabile in Cassazione salvo vizi processuali specifici che non sono stati dimostrati; 2) la censura sull'applicazione del D.M. 1444/1968 è inammissibile per carenza di specificità e perché la ricostruzione del fatto (sisma 1980 e progetto) non era provata negli atti; 3) la regolazione delle spese da parte della Corte territoriale è rimasta nel suo potere discrezionale e quindi non sindacabile in sede di legittimità. Quanto ai motivi del ricorso incidentale, sono stati ritenuti inammissibili per mancata specificazione del momento e della modalità di introduzione delle questioni nel giudizio di merito (es. invocazione di norme comunali, distanze per serbatoi, titolo di acquisto dell'interveniente). Le spese del giudizio di Cassazione sono compensate tra le parti; la Corte ha altresì annotato l'esistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
art. 905 c.c.
... i 'convenuti a rimuovere immediatamente sia lo sporto edificato a distanza irregolare dalla proprietà dell'istante, che il serbatoio interrato per gasolio' ...
La Corte d'appello ha interpretato la domanda sostanzialmente, ritenendo che la richiesta di rimozione dello sporto comprendesse sia la tutela per vedute (art. 905) sia l'accertamento della violazione delle distanze tra edifici; la Cassazione ha confermato che l'interpretazione della domanda è compito del giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo nei casi espressamente previsti (vizi processuali, violazione del 'petitum' o error in judicando).
D.M. n. 1444 del 1968
Normativa regolante le distanze tra fabbricati invocata dai ricorrenti; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile per carenza di specificità e perché la circostanza dell'intervento post-sisma non era documentalmente provata nel giudizio di merito.
art. 91 c.p.c.
Norma invocata in relazione alla regolazione delle spese; la Corte di merito ha motivato la parziale compensazione delle spese tenendo conto della reciproca soccombenza e dell'esito complessivo dei gradi di merito, esercizio di discrezionalità non sindacabile in Cassazione salvo eccessi di potere non dedotti.
art. 360 c.p.c.
Richiamato nel ragionamento sulle ragioni di ammissibilità dei motivi in cassazione: la Corte ricorda i limiti del sindacato in relazione a vizi deducibili ai sensi dell'art. 360 (nulleità processuali, error in judicando, error facti nei limiti consentiti).
art. 39 D.M. 31.7.1934
Norma tecnica richiamata dai ricorrenti incidentali circa la distanza per manufatti pericolosi (serbatoi); la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per mancata indicazione del momento processuale di allegazione e perché il giudice di merito aveva valutato la non pericolosità e la non prova della titolarità del cortile.
art. 890 c.c.
Norma sulle distanze tra costruzioni richiamata nell'ambito delle censure sul serbatoio; la Corte ha ritenuto la questione non adeguatamente introdotta e priva di confronto con le motivazioni della sentenza impugnata.
art. 92 c.p.c.
Richiamata implicitamente in relazione alla ripartizione delle spese; la Corte ha riaffermato che la valutazione delle quote di soccombenza è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Norma richiamata per attestare l'esistenza dei presupposti per l'eventuale versamento aggiuntivo del contributo unificato da parte dei ricorrenti e dei ricorrenti incidentali.
Massime di principio
- Il giudice di merito ha ampio margine nell'interpretare la domanda iniziale: va valutato il contenuto sostanziale e lo scopo pratico perseguito più che la mera formulazione letterale; in Cassazione l'ermeneutica della domanda è sindacabile solo per vizi processuali o di fondamento ben specificati.
- Questioni introdotte tardivamente (es. in comparsa conclusionale o senza chiara e tempestiva produzione documentale) rischiano di essere considerate nuove e quindi inammissibili in sede di legittimità; chi impugna deve indicare nel ricorso il momento e gli atti in cui le prove/documenti sono stati prodotti.
- La prova della titolarità di un bene (es. cortile) grava sulla parte che la allega; la mancata produzione documentale o la debolezza probatoria possono portare al rigetto delle domande fondate su tale titolarità.
- La decisione sulla applicazione di norme tecniche (es. D.M. sulle distanze) richiede che sia dimostrata la sussistenza dei fatti che rendono applicabile la norma (p.es. ricostruzione che ecceda la sagoma preesistente); senza elementi probatori specifici la censura è inammissibile.
- La regolazione delle spese di giudizio è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito che valuta la soccombenza reciproca complessiva; in Cassazione questa valutazione è sindacabile solo se viziata da illogicità o travisamento dei fatti.
- L'intervento in appello o altre modifiche soggettive richiedono la prova documentale del titolo (es. atto di cessione) allegata agli atti di causa; l'omessa documentazione può determinare l'inammissibilità dell'intervento.
- Valutazioni tecniche del pericolo o dell'effettivo funzionamento di manufatti (es. serbatoi) possono influire sulla decisione di merito; contestazioni in cassazione che non si confrontano con le motivazioni tecniche del giudice di merito sono spesso inammissibili.
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