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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1705

Regolamento delegato (UE) 2024/1705 della Commissione, dell'11 marzo 2024, che modifica il regolamento delegato (UE) 2022/805 per quanto riguarda l’armonizzazione di alcuni aspetti delle commissioni addebitate a determinati amministratori di indici di riferimento dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati

Normativa europea32024R1705

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sul regime delle commissioni dovute all’ESMA dagli amministratori di indici di riferimento, con l’obiettivo di semplificare e armonizzare alcuni aspetti tecnici del sistema. Rafforza il principio di copertura integrale dei costi di vigilanza, chiarisce il calcolo della commissione nel primo anno, aggiorna le regole sul fatturato applicabile per gli amministratori di paesi terzi e disciplina conversione in euro e interessi di mora. La nuova disciplina si applica dal 1 gennaio 2025 per evitare incertezze nella riscossione in corso.

Modifica il regolamento delegato (UE) 2022/805 per armonizzare alcuni aspetti delle commissioni dovute all’ESMA da determinati amministratori di indici di riferimento.

Ambito di applicazione

Si applica agli amministratori di indici di riferimento soggetti alla vigilanza dell’ESMA ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011, in particolare agli amministratori di paesi terzi riconosciuti e agli amministratori di indici di riferimento critici autorizzati. Disciplina il calcolo, la copertura dei costi, il fatturato applicabile, la conversione valutaria e gli interessi per ritardato pagamento delle commissioni di vigilanza. Si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ma si applica dal 1 gennaio 2025.

Modifica del regime delle commissioni ESMA per gli amministratori di indici di riferimento

Il regolamento delegato (UE) 2024/1705 modifica il regolamento delegato (UE) 2022/805 in materia di commissioni addebitate dall’ESMA ad alcuni amministratori di indici di riferimento. L’intervento mira a semplificare e armonizzare il meccanismo di finanziamento della vigilanza, in coerenza con gli altri atti delegati dell’ESMA e con il principio di copertura integrale dei costi.

Finalità e contesto

I considerando richiamano le criticità emerse nel 2018 dagli audit della Commissione e della Corte dei conti, che avevano evidenziato l’eccessiva complessità del sistema di finanziamento basato su commissioni. Il regolamento vuole ridurre il rischio di errori di calcolo e di inefficienze nella distribuzione, assicurando coerenza tecnica tra i diversi regimi di fee dovuti all’ESMA e prevenendo sia disavanzi sia avanzi significativi e ricorrenti.

Ambito soggettivo e finalità finanziaria

La disciplina riguarda gli amministratori di indici di riferimento sottoposti alla vigilanza diretta dell’ESMA ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011, con attenzione specifica agli amministratori di paesi terzi riconosciuti e agli amministratori di indici di riferimento critici autorizzati. Le commissioni devono coprire integralmente tutti i costi diretti e indiretti della vigilanza, inclusi quelli connessi al riconoscimento, all’autorizzazione e all’eventuale estensione dell’autorizzazione, oltre ai costi rimborsati alle autorità competenti cui l’ESMA abbia delegato compiti.

Commissione annuale nel primo anno

Per il primo anno di riconoscimento o autorizzazione, la commissione annuale di vigilanza non viene determinata in modo pieno, ma in proporzione al periodo in cui l’amministratore è rimasto effettivamente riconosciuto o autorizzato in quell’anno. La regola si applica in deroga alla disciplina generale prevista dall’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2022/805.

Determinazione del fatturato applicabile

La modifica dell’articolo 6 chiarisce che, per determinare il fatturato applicabile di un amministratore di paesi terzi riconosciuto in un dato anno (n), l’ESMA considera i ricavi generati dall’uso degli indici da parte di entità soggette a vigilanza nell’Unione, come risultanti dai conti revisionati dell’anno (n-2). L’uso dell’anno (n-2) risponde all’esigenza di disporre in tempo utile di dati affidabili e coerenti per il calcolo delle commissioni dovute.

Obblighi di comunicazione e documentazione

L’amministratore di un paese terzo riconosciuto deve trasmettere all’ESMA, ogni anno, dati contabili revisionati che attestino i ricavi pertinenti. La trasmissione deve avvenire per via elettronica entro il 30 settembre dell’anno (n-1). Se il riconoscimento interviene dopo il 30 settembre, i dati devono essere forniti immediatamente dopo il riconoscimento e comunque entro la fine dell’anno civile di riconoscimento. I documenti devono essere presentati in una lingua comunemente utilizzata nel settore dei servizi finanziari.

Casi particolari: attività parziale e assenza di conti revisionati

Se l’amministratore non ha svolto attività per l’intero anno (n-2), l’ESMA stima il fatturato applicabile estrapolando all’intero anno il valore calcolato per i mesi di effettiva attività. Se invece i conti revisionati dell’anno (n-2) non sono disponibili, si utilizzano quelli dell’esercizio (n-1).

Conversione valutaria

Poiché il fatturato applicabile è calcolato in euro, il regolamento introduce una regola espressa per i ricavi denominati in altre valute: l’ESMA li converte in euro usando il tasso di cambio medio dell’euro del periodo in cui i ricavi sono stati registrati, facendo riferimento al tasso di cambio ufficiale pubblicato dalla BCE.

Ritardo di pagamento e interessi di mora

L’articolo 7, paragrafo 2, viene sostituito per stabilire che i pagamenti tardivi sono maggiorati degli interessi di mora previsti dall’articolo 99 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, assicurando così allineamento con le regole finanziarie generali del bilancio dell’Unione.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, per evitare incertezze nel processo di riscossione delle commissioni, la sua applicazione è differita al 1 gennaio 2025. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Copertura integrale dei costi di vigilanza

Inserisce l’articolo 2 bis nel regolamento delegato (UE) 2022/805, stabilendo che le commissioni addebitate agli amministratori di indici di riferimento devono coprire tutti i costi diretti e indiretti connessi alla vigilanza ESMA ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011, compresi i costi di riconoscimento, autorizzazione o estensione dell’autorizzazione, nonché i costi di rimborso delle autorità competenti a cui l’ESMA abbia delegato compiti.

Commissione annuale nel primo anno

Modifica l’articolo 5 prevedendo che, in deroga all’articolo 4, la commissione annuale di vigilanza per il primo anno degli amministratori di paesi terzi riconosciuti e degli amministratori di indici di riferimento critici autorizzati sia calcolata applicando alla commissione per il riconoscimento o l’autorizzazione un coefficiente proporzionale al periodo di riconoscimento o autorizzazione nel primo anno.

Fatturato applicabile e dati di revisione

Sostituisce l’articolo 6. Per un dato anno (n), il fatturato applicabile di un amministratore di paesi terzi riconosciuto corrisponde ai ricavi generati dall’uso dei suoi indici da parte di entità soggette a vigilanza nell’Unione, risultanti dai conti sottoposti a revisione dell’anno (n-2). L’amministratore deve trasmettere annualmente all’ESMA i dati di revisione certificati entro il 30 settembre dell’anno (n-1); se il riconoscimento avviene dopo tale data, i dati vanno forniti immediatamente dopo il riconoscimento e comunque entro la fine dell’anno civile. È inoltre previsto che la documentazione sia in una lingua comunemente usata nel settore dei servizi finanziari.

Stime in mancanza di dati completi e conversione in euro

Se l’amministratore non ha svolto attività per l’intero anno (n-2), l’ESMA estrapola il fatturato applicabile proiettando all’intero anno il valore relativo ai mesi di attività effettiva. Se per l’anno (n-2) non sono disponibili conti revisionati, si usano quelli dell’esercizio (n-1). Se i ricavi sono espressi in valuta diversa dall’euro, l’ESMA li converte usando il tasso di cambio medio del periodo di rilevazione, basato sul tasso di riferimento BCE.

Interessi di mora sui ritardi di pagamento

Modifica l’articolo 7, paragrafo 2, disponendo che i ritardi di pagamento siano maggiorati degli interessi di mora ai sensi dell’articolo 99 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Entrata in vigore e applicazione differita

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1 gennaio 2025.

Come è indicizzato

Materieservizi finanziarivigilanza sui mercati finanziariindici di riferimentodisciplina delle agenzie dell'uefinanziamento della vigilanza

Testo integrale

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