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Legge

L.R. Veneto 31/2020

Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 "Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS".

Normativa regionaleL.R. Veneto 31/2020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la l.r. Veneto n. 16/2001 adeguando linguaggio e contenuti al modello centrato sulla persona con disabilità, rafforzando il ruolo di Veneto Lavoro, dei servizi per l’impiego e del coinvolgimento delle parti sociali. Introduce norme transitorie sulla commissione fondo e non comporta nuovi oneri; in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nel BUR.

Modifiche alla disciplina veneta sul diritto al lavoro delle persone con disabilità

Modifiche alla disciplina veneta sul diritto al lavoro delle persone con disabilità

La legge regionale Veneto n. 31 del 27 luglio 2020 interviene sulla legge regionale 3 agosto 2001, n. 16, aggiornandone il linguaggio, rafforzando l’impianto di integrazione lavorativa delle persone con disabilità e ridefinendo alcuni assetti organizzativi e consultivi. La disciplina opera esclusivamente nel territorio della Regione del Veneto.

Aggiornamento lessicale e impostazione generale

Il provvedimento sostituisce nella legge regionale n. 16/2001 le espressioni riferite a “persone disabili” e “disabili” con la formula “persone con disabilità”, allineando il testo a un lessico più attuale e coerente con l’impostazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

Nel quadro dei principi generali della legge, viene precisato che la Regione, in coerenza con la Convenzione ONU e con la legge regionale n. 3/2009, favorisce il diritto al lavoro delle persone con disabilità promuovendo:

  • inserimento lavorativo;
  • permanenza nel lavoro;
  • attività di lavoro autonomo.

Si rafforza inoltre il richiamo al decreto legislativo n. 151/2015, quale parametro di rispetto per l’impostazione della disciplina regionale.

Principi, finalità e soggetti coinvolti

La riforma amplia l’orizzonte degli interventi regionali, specificando che essi riguardano non solo i destinatari diretti ma anche le loro famiglie. Viene ribadita la necessità di un sistema integrato che tenga insieme più ambiti di intervento, includendo anche il raccordo con il sistema di formazione professionale e con la cooperazione sociale.

Tra i principi di fondo vengono valorizzati:

  • il coinvolgimento delle associazioni delle persone con disabilità;
  • il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali;
  • il coinvolgimento delle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative a livello regionale.

Sistema integrato di servizi e inserimento lavorativo

La legge ridefinisce il modello operativo per l’inclusione lavorativa, prevedendo un sistema integrato di servizi per il lavoro, socio-riabilitativi, abilitativi, formativi ed educativi. È espressamente contemplata anche l’assistenza nel posto di lavoro nelle fasi pre e post assunzione, calibrata sugli specifici bisogni della persona e sul progetto personalizzato.

Resta centrale il ruolo del servizio di inserimento lavorativo delle persone con disabilità, istituito per le finalità della legge regionale n. 3/2009 e gestito da Veneto Lavoro secondo gli indirizzi regionali. Il servizio opera nell’ambito delle funzioni affidate all’ente regionale Veneto Lavoro.

Le attività sono erogate dai centri per l’impiego, in attuazione del programma regionale sul collocamento mirato e nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni.

Programmazione regionale e contenuti annuali

La Giunta regionale è tenuta a predisporre annualmente un programma degli interventi, sentita la commissione regionale per la gestione del fondo e tenuto conto degli esiti della conferenza permanente. La programmazione deve basarsi sulle analisi fornite da Veneto Lavoro riguardo al bacino potenziale di collocamento e considerare:

  • le professionalità effettivamente richieste dai datori di lavoro;
  • la stima delle risorse disponibili;
  • l’esito dei programmi e dei progetti realizzati nell’anno precedente.

In materia di convenzioni con i datori di lavoro, la Giunta regionale approva i modelli di convenzione tipo per l’attuazione della legge n. 68/1999. Vengono altresì previsti criteri di indirizzo applicativo per le convenzioni che il servizio di inserimento lavorativo delle persone con disabilità può sottoscrivere, con possibilità di predisporre un disciplinare tipo per assicurare omogeneità sul territorio regionale.

Ruolo di Veneto Lavoro e rapporti con i servizi territoriali

Il servizio regionale collabora con il servizio di integrazione lavorativa delle aziende ULSS nelle attività di progettazione, accompagnamento e monitoraggio degli inserimenti lavorativi delle persone con disabilità.

La legge attribuisce a Veneto Lavoro anche un ruolo consultivo territoriale: nell’attuazione del programma regionale e secondo gli indirizzi regionali, l’ente consulta, su base territoriale d’ambito dei centri per l’impiego:

  • le associazioni di persone con disabilità;
  • le organizzazioni sindacali;
  • le associazioni datoriali.

Conferenza permanente e partecipazione delle parti interessate

Viene ridisegnata la composizione della conferenza permanente, con una partecipazione più ampia e mirata. Ai lavori partecipano il direttore di Veneto Lavoro o suo delegato, il rappresentante dell’Ufficio scolastico regionale per il Veneto, le rappresentanze regionali di ANCI, UNCEM, delle associazioni delle persone con disabilità, della cooperazione sociale, degli imprenditori, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e il coordinamento dei servizi di inserimento lavorativo delle aziende ULSS.

Commissione regionale per la gestione del fondo per l’occupazione delle persone con disabilità

La composizione della commissione regionale per la gestione del fondo viene aggiornata. Ne fanno parte, tra gli altri, un componente della Giunta regionale con delega alle politiche del lavoro, il direttore dell’area regionale competente in materia di lavoro o suo delegato con funzioni di vicepresidente, il direttore della struttura regionale competente in materia di lavoro e cinque rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello regionale, di cui uno delle associazioni delle persone con disabilità psichica e uno delle associazioni per la tutela della salute mentale.

Ai lavori della commissione partecipano senza diritto di voto il direttore dell’area regionale competente in materia di servizi sociali o suo delegato e il direttore di Veneto Lavoro o suo delegato.

La Giunta regionale costituisce la commissione secondo la nuova disciplina. Se al momento dell’entrata in vigore della legge la commissione è già insediata, essa continua a svolgere le proprie funzioni fino alla pubblicazione del provvedimento di nuova costituzione. I rappresentanti diversi da quelli provinciali, già in carica alla data di entrata in vigore, restano in funzione fino alla scadenza della legislatura.

Abrogazioni e razionalizzazione del testo

La legge dispone l’abrogazione o il mantenimento in abrogazione di varie disposizioni della legge regionale n. 16/2001, tra cui:

  • la lettera e) del comma 2 dell’articolo 4;
  • l’articolo 5;
  • il comma 5 dell’articolo 7;
  • la lettera e) del comma 3 dell’articolo 8;
  • l’articolo 9;
  • il comma 2 dell’articolo 10;
  • i commi 1 e 2 dell’articolo 13.

Aspetti finanziari ed entrata in vigore

L’attuazione della legge avviene senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente.

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, quindi dal 28 luglio 2020.

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