L.R. Veneto 28/2020
Modifiche della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la denominazione e le funzioni dell’Agenzia veneta per i pagamenti, estendendone l’attività alla gestione di strumenti finanziari regionali e di interventi comunitari. Prevede adempimenti della Giunta entro il 2021 e l’operatività delle nuove funzioni dal 1° gennaio 2022. Contiene anche norme sui CAA e la copertura finanziaria per il 2021-2022.
Modifiche all’istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti
Modifiche all’assetto dell’Agenzia veneta per i pagamenti
La legge regionale del Veneto 24 luglio 2020, n. 28 interviene sulla legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, aggiornando la denominazione dell’Agenzia e ampliandone le funzioni. Il provvedimento disciplina inoltre alcuni adempimenti attuativi della Giunta regionale e copre i relativi oneri finanziari per gli esercizi 2021 e 2022.
Nuova denominazione dell’Agenzia
La prima modifica è di carattere nominale: il titolo della legge istitutiva viene cambiato da “Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura” a “Agenzia veneta per i pagamenti”. Coerentemente, nel testo dell’articolo 1 della legge del 2001 vengono soppresse le parole “in agricoltura”, così da rendere la denominazione dell’ente più ampia rispetto al solo settore agricolo.
Gestione degli strumenti finanziari regionali
La legge introduce una nuova disciplina sulle funzioni dell’Agenzia in materia di strumenti finanziari regionali. L’Agenzia è chiamata a gestire attività e funzioni relative a finanziamenti, anche in forma mista, e a garanzie, anche sotto forma di riassicurazione, a sostegno delle imprese, nel rispetto della programmazione regionale e degli indirizzi della Giunta regionale.
Rientrano in tale ambito anche:
- il recupero dei crediti;
- l’irrogazione delle sanzioni amministrative;
- la gestione del contenzioso.
L’Agenzia può inoltre erogare le forme di sostegno previste dai fondi interessati anche tramite soggetti convenzionati.
Pareri consiliari, relazioni e organizzazione delle risorse
Per i provvedimenti attuativi della Giunta regionale relativi alla gestione degli strumenti finanziari regionali è previsto il parere della Commissione consiliare competente, da rendere entro trenta giorni dal ricevimento della proposta.
L’Agenzia deve presentare ogni anno, entro il mese di marzo, una relazione conclusiva sulle attività svolte nell’anno precedente; la relazione è sottoposta all’approvazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.
Sul piano delle risorse umane e finanziarie, la legge trasferisce all’Agenzia la capacità assunzionale e la proporzionale facoltà di adeguamento dei fondi per il trattamento accessorio del personale, entro il limite massimo del 70 per cento della spesa attualmente sostenuta nel bilancio consolidato regionale per lo svolgimento della funzione. La Giunta regionale determina la capacità assunzionale attribuita all’Agenzia e ne definisce gli indirizzi di utilizzo, anche ai fini della determinazione dei fabbisogni e degli adempimenti connessi.
Tempistiche di attuazione delle nuove funzioni finanziarie
La disciplina prevede una fase transitoria scandita da termini precisi:
- entro il 31 marzo 2021 la Giunta regionale adotta le disposizioni attuative dell’articolo 3-bis;
- entro il 31 dicembre 2021 la Giunta determina la consistenza finanziaria iniziale degli strumenti finanziari richiamati;
- dal 1° gennaio 2022 l’Agenzia esercita operativamente le funzioni e attività di gestione degli strumenti finanziari regionali individuati dalla Giunta.
L’Agenzia è autorizzata a porre in essere tutte le iniziative necessarie per l’esecuzione delle disposizioni attuative e per l’avvio operativo della delega dal 1° gennaio 2022.
Partecipazione regionale a interventi comunitari
La legge estende anche ad ulteriori interventi comunitari, cui la Regione partecipi anche finanziariamente, la disciplina regionale di programmazione e attuazione prevista dall’articolo 9 della legge regionale n. 26/2011 in materia di politiche europee, per quanto compatibile con le competenze regionali.
Per tali interventi:
- il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, definisce gli indirizzi di partecipazione, comprese le priorità strategiche e il piano finanziario;
- la Commissione consiliare competente esprime il parere sui provvedimenti attuativi della Giunta entro trenta giorni.
Relazioni annuali sulla partecipazione a interventi comunitari
Per le funzioni affidate in materia di partecipazione regionale a interventi comunitari, l’Agenzia deve trasmettere con cadenza annuale relazioni alla Giunta regionale e alla Commissione consiliare competente.
Rilevazioni statistiche e avvalimento dei CAA
La modifica all’articolo 2 della legge del 2001 consente all’Agenzia, per l’esecuzione delle rilevazioni statistiche e nel rispetto della disciplina statale richiamata, di avvalersi dei CAA per la raccolta dei dati di base, previa stipula di apposite convenzioni.
Copertura finanziaria
Gli oneri derivanti dalla legge sono quantificati in:
- euro 700.000 per l’esercizio 2021;
- euro 1.400.000 per l’esercizio 2022.
La copertura è assicurata mediante il contributo ordinario destinato al funzionamento dell’Agenzia, con corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di riserva nel bilancio di previsione 2020-2022.
Ambito temporale di utilità
La legge ha effetti strutturali sulla disciplina dell’Agenzia, ma alcune previsioni sono legate a scadenze già concluse: gli adempimenti della Giunta erano fissati al 2021 e l’avvio operativo delle nuove funzioni dal 1° gennaio 2022. Per questo il provvedimento conserva soprattutto rilevanza come testo di modifica consolidata della legge istitutiva, mentre le disposizioni transitorie hanno ormai esaurito la loro funzione.
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