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Provvedimento

Provvedimento del 12/07/2013

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate sostituisce il modello, le istruzioni e le specifiche tecniche per comunicare i pagamenti ammessi al finanziamento agevolato per tributi, contributi e premi assicurativi sospesi o dovuti dopo il sisma del maggio 2012. Conferma la trasmissione telematica entro il 31 ottobre 2013 e estende l’uso del modello anche ad altri soggetti con danno economico diretto ai sensi della legge n. 228/2012.

Comunicazione per l’accesso al finanziamento dei pagamenti post-sisma maggio 2012

Comunicazione per l’accesso al finanziamento dei pagamenti post-sisma maggio 2012

Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate aggiorna il modello di comunicazione, le istruzioni e le specifiche tecniche per chiedere il finanziamento destinato al pagamento di tributi, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria connessi agli eventi sismici del maggio 2012. Il documento disciplina anche i termini di presentazione, i soggetti ammessi e le modalità di trasmissione telematica.

Oggetto e finalità del provvedimento

Il provvedimento sostituisce il modello di comunicazione già approvato con il precedente provvedimento del 16 maggio 2013 e ne aggiorna le specifiche tecniche. La comunicazione serve per accedere al finanziamento previsto dall’articolo 11 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, per far fronte al pagamento di importi sospesi o ancora dovuti a seguito del sisma del maggio 2012.

Aggiornamento del modello e delle specifiche tecniche

Sono sostituiti:

  • il modello di comunicazione e le relative istruzioni, con quelli dell’Allegato A;
  • le specifiche tecniche per la trasmissione telematica, con quelle dell’Allegato B.

Le nuove regole recepiscono le modifiche introdotte dal decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito dalla legge 24 giugno 2013, n. 71.

Soggetti che possono utilizzare il modello

Il modello è utilizzato:

  • dai soggetti già previsti dall’articolo 11 del decreto-legge n. 174 del 2012;
  • anche dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 365, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dimostrino di aver subito un danno economico diretto secondo i commi da 365 a 373 della stessa legge.

Nelle istruzioni si specifica che possono chiedere il finanziamento:

  • i titolari di reddito d’impresa con i requisiti per i contributi di cui all’articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, o all’articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95;
  • i titolari di reddito di lavoro autonomo e gli esercenti attività agricole di cui all’articolo 4 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, per i tributi, contributi e premi dovuti dal comma 6 dell’articolo 11, nonché per altri importi dovuti dal 1° dicembre 2012, se in possesso dei requisiti per i contributi citati, limitatamente ai danni subiti nelle attività svolte;
  • i titolari di reddito di lavoro dipendente, proprietari di un’unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie B, C, D, E e F della classificazione AeDES, per i tributi dovuti dal 16 dicembre 2012.

Pagamenti finanziabili e periodo di riferimento

Il finanziamento può essere richiesto per:

  • pagamenti sospesi, ai sensi dei decreti ministeriali 1° giugno 2012 e 24 agosto 2012 e dell’articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 2012;
  • altri importi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 15 novembre 2013.

Le istruzioni precisano che nel quadro A vanno indicati i pagamenti sospesi dal 20 maggio 2012 al 30 novembre 2012 e, separatamente, quelli dal 1° dicembre 2012 al 15 novembre 2013.

Termine per la presentazione

La comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica entro il 31 ottobre 2013.

La motivazione del provvedimento richiama il fatto che il termine per presentare la documentazione utile all’accesso al finanziamento è stato rideterminato al 31 ottobre 2013.

Presentazione della comunicazione e soggetti intermediari

La comunicazione può essere presentata:

  • direttamente dai soggetti abilitati dall’Agenzia delle entrate;
  • tramite una società del gruppo, se il richiedente appartiene a un gruppo societario;
  • tramite i soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del DPR 22 luglio 1998, n. 322, cioè professionisti, associazioni di categoria, CAF e altri soggetti abilitati.

In caso di trasmissione tramite intermediario:

  • l’intermediario deve rilasciare l’impegno a trasmettere telematicamente i dati;
  • deve consegnare al contribuente un esemplare della comunicazione trasmessa e la ricevuta dell’Agenzia delle entrate;
  • il richiedente deve conservare la documentazione e sottoscrivere l’istanza.

Nuova comunicazione per chi ha già presentato l’istanza

I soggetti che hanno già presentato una comunicazione possono presentarne una nuova, indicando solo gli ulteriori pagamenti per i quali intendono chiedere il finanziamento.

Modalità di compilazione del modello

Il modello è composto da due pagine:

  • la prima contiene l’informativa privacy;
  • la seconda contiene i dati del contribuente, la sottoscrizione, l’impegno alla presentazione telematica e il quadro A.

Tutti gli importi devono essere espressi in euro e arrotondati all’unità con criterio matematico:

  • per eccesso se la frazione è pari o superiore a 50 centesimi;
  • per difetto se inferiore.

Dati identificativi del contribuente e del rappresentante

Le istruzioni disciplinano la compilazione dei dati anagrafici e identificativi per:

  • persone fisiche, con indicazione di cognome, nome, sesso, data e luogo di nascita;
  • soggetti diversi dalle persone fisiche, con denominazione o ragione sociale e natura giuridica;
  • soggetti non residenti, con indicazione di Stato estero di residenza, codice Stato estero e codice di identificazione fiscale estero.

Per il rappresentante firmatario devono essere indicati i dati del rappresentante legale o, in mancanza, dell’amministratore o rappresentante negoziale che sottoscrive la comunicazione. Se il rappresentante legale è una società, va indicato anche il suo codice fiscale.

Quadro A: dati relativi ai pagamenti

Il quadro A è dedicato ai pagamenti per i quali si chiede il finanziamento.

Sezione I

Nella Sezione I vanno indicati gli importi relativi ai pagamenti sospesi dal 20 maggio 2012 al 30 novembre 2012, distinti per:

  • Sezione Erario;
  • Sezione INPS;
  • Sezione Regioni;
  • Sezione IMU e altri tributi locali;
  • Sezione altri enti previdenziali e assicurativi;
  • altri pagamenti.

Va poi riportato il totale della Sezione I.

Sezione II

Nella Sezione II vanno indicati gli importi presunti dei pagamenti dal 1° dicembre 2012 al 15 novembre 2013, con ripartizione mensile da dicembre 2012 a novembre 2013.

Va quindi indicato il totale della Sezione II e, infine, il totale complessivo del quadro A dato dalla somma delle sezioni I e II.

Informativa sul trattamento dei dati personali

L’allegato modello contiene l’informativa ex articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Si precisa che:

  • i dati personali sono trattati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dall’Agenzia delle entrate e dagli intermediari;
  • il trattamento avviene per consentire l’accesso al finanziamento e per l’accertamento dei dati dichiarati;
  • i dati possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nei casi previsti dalla legge;
  • il conferimento dei dati è obbligatorio per fruire dell’agevolazione;
  • l’interessato può esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, cancellazione e opposizione nei limiti di legge;
  • l’Agenzia delle entrate si avvale di So.Ge.I. S.p.a. come responsabile esterno del trattamento.

Specifiche tecniche per la trasmissione telematica

L’Allegato B disciplina la struttura del file telematico e le regole di controllo.

Struttura della fornitura

Ogni fornitura è composta da record di lunghezza fissa pari a 1.900 caratteri e contiene:

  • un record di tipo A, di testa;
  • uno o più record di tipo B, contenenti i dati della comunicazione;
  • un record di tipo Z, di coda.

La sequenza deve prevedere:

  • un solo record A, come primo record;
  • un solo record B per ogni modello di comunicazione;
  • un solo record Z, come ultimo record.

Se la dimensione complessiva supera il limite previsto di 3 MB compressi, occorre predisporre più forniture.

Regole di controllo e scarto

Le specifiche prevedono controlli formali stringenti. In particolare:

  • i codici fiscali di contribuente, rappresentante e intermediario devono essere formalmente corretti e registrati in Anagrafe tributaria;
  • la mancata registrazione comporta lo scarto;
  • in caso di omocodia già risolta con attribuzione di nuovo codice fiscale, l’indicazione del precedente codice comporta lo scarto;
  • tutti i caratteri alfabetici devono essere in maiuscolo;
  • campi e importi devono rispettare allineamenti, formati e posizioni previste.

Record di tipo A

Il record A identifica la fornitura e il soggetto trasmittente. Tra i dati essenziali figurano:

  • tipo fornitore;
  • codice fiscale del fornitore;
  • indicazione della dichiarazione su più invii;
  • spazi riservati al Servizio telematico;
  • ultimi tre caratteri di controllo.

Record di tipo B

Il record B contiene i dati della comunicazione e si articola in:

  • dati del frontespizio del contribuente;
  • dati dei soggetti non residenti, se presenti;
  • dati del rappresentante firmatario, se dovuti;
  • impegno alla presentazione telematica;
  • quadro A con gli importi dei pagamenti.

Sono richiamati controlli bloccanti su obbligatorietà, coerenza e corretto posizionamento dei campi.

Record di tipo Z

Il record Z è il record di coda e riporta il numero dei record di tipo B, oltre ai caratteri finali di controllo.

Riferimenti normativi richiamati

Il provvedimento richiama, tra gli altri:

  • decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  • Statuto dell’Agenzia delle entrate;
  • Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate;
  • decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000;
  • decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito dalla legge 24 giugno 2013, n. 71;
  • decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;
  • decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;
  • decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
  • DPR 29 settembre 1973, n. 602.

Pubblicazione ed efficacia

La pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle entrate vale come pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il provvedimento è datato Roma, 12 luglio 2013, e firmato dal Direttore dell’Agenzia, Attilio Befera.

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