Provvedimento del 10/07/2013
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento dell’Agenzia delle Entrate approva i modelli A-D per le Convenzioni contro le doppie imposizioni, i modelli E-F per i regimi UE madre-figlia e interessi/canoni, il frontespizio comune e il modello di attestato di residenza fiscale per soggetti residenti. Sono inoltre dettate le principali istruzioni su utilizzo, requisiti, documentazione, termini di rimborso e reperibilità dei modelli.
Approvazione dei modelli per rimborsi/esoneri su redditi a non residenti e attestato di residenza fiscale
Approvazione della modulistica per Convenzioni internazionali e direttive UE
Il documento approva la modulistica fiscale internazionale aggiornata per consentire ai soggetti non residenti di ottenere, in presenza dei requisiti previsti, l’esonero, l’applicazione di un’aliquota convenzionale ridotta o il rimborso delle imposte italiane su determinati redditi. Contestualmente approva anche il modello di attestato di residenza fiscale per i soggetti residenti in Italia, da utilizzare verso amministrazioni estere.
Modelli approvati e finalità
Il provvedimento distingue tra modelli relativi alle Convenzioni contro le doppie imposizioni e modelli relativi alle direttive comunitarie.
- Modelli A, B, C e D: servono per dividendi, interessi, canoni e altri redditi disciplinati dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni.
- Modello E: riguarda il regime “madre-figlia” di cui alla direttiva 90/435/CEE, per l’esenzione sui dividendi e strumenti finanziari equiparati distribuiti da una società figlia italiana alla società madre o alla sua stabile organizzazione in altro Stato membro UE.
- Modello F: riguarda il regime “interessi e canoni” della direttiva 2003/49/CE, per l’esenzione o il rimborso su interessi e canoni tra soggetti UE appartenenti al medesimo gruppo.
- Frontespizio comune: accompagna tutti i modelli e raccoglie i dati identificativi del beneficiario effettivo, del rappresentante legale, di eventuali cointestatari e del procuratore, oltre alle coordinate di pagamento in caso di rimborso.
- Attestato di residenza fiscale: certifica la residenza fiscale in Italia e può essere richiesto per l’utilizzo delle Convenzioni verso Stati esteri.
Ambito soggettivo e utilizzo dei modelli
I modelli A-D sono destinati ai soggetti non residenti in Italia che percepiscono redditi di fonte italiana e che possiedono i requisiti previsti dalla specifica Convenzione di cui chiedono l’applicazione. I modelli E e F sono destinati a soggetti residenti in altri Stati membri dell’Unione europea, o alle loro stabili organizzazioni, per l’applicazione dei regimi previsti dalle direttive UE.
Per l’attestato di residenza fiscale, possono presentare richiesta:
- persone fisiche residenti;
- soggetti residenti diversi dalle persone fisiche, come società di capitali, enti commerciali e non commerciali, organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi pensione;
- nelle società di persone e nei soggetti fiscalmente trasparenti, il certificato può essere richiesto solo dai soci o beneficiari residenti in Italia.
Modalità di presentazione e struttura dei modelli
Tutti i modelli sono predisposti in due copie:
- una per il sostituto d’imposta italiano oppure, in caso di rimborso, per il Centro Operativo di Pescara;
- una per il beneficiario.
I modelli devono essere completi dell’attestazione di residenza fiscale rilasciata dall’autorità fiscale estera competente, quando richiesta.
Convenzioni contro le doppie imposizioni: modelli A, B, C e D
I modelli A-D consentono:
- l’applicazione diretta della Convenzione mediante esonero o aliquota ridotta;
- il rimborso dell’imposta italiana indebitamente trattenuta o trattenuta in misura superiore a quella convenzionale.
Le Convenzioni sono descritte come regimi che possono prevedere:
- tassazione concorrente con aliquota agevolata nello Stato della fonte;
- tassazione concorrente senza aliquota agevolata;
- tassazione esclusiva nello Stato di residenza del beneficiario.
I modelli devono essere presentati al sostituto d’imposta italiano, che può applicare sotto la propria responsabilità il regime convenzionale. La documentazione deve essere conservata dal sostituto fino alla scadenza dei termini di accertamento del periodo d’imposta in corso alla data di pagamento del reddito e comunque fino alla definizione degli accertamenti.
L’attestazione dell’autorità fiscale estera ha validità dalla data di rilascio fino al termine del periodo d’imposta indicato nel modello, purché le condizioni dichiarate permangano per l’intero periodo.
Rimborso per i modelli A-D
Se l’imposta italiana è stata trattenuta in eccedenza rispetto alla Convenzione, oppure è stata applicata una ritenuta nonostante la tassazione esclusiva spettasse allo Stato di residenza, il beneficiario non residente può chiedere il rimborso.
- Destinatario della domanda: Agenzia delle Entrate, Centro Operativo di Pescara, Via Rio Sparto 21, 65129 Pescara, Italia; fax 085/52145; email cop.pescara.rimborsinonresidenti@agenziaentrate.it.
- Termine: 48 mesi dalla data del prelievo dell’imposta, ai sensi dell’art. 38, commi 1 e 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
- Documentazione: va allegata la prova del diritto al rimborso, ad esempio documentazione sui requisiti della partecipazione, certificazioni dei proventi erogati in Italia, documentazione originale o copia autentica dell’effettivo pagamento dei dividendi o interessi.
- Attestazione estera pluriennale: in caso di ritenute operate in anni diversi, l’attestazione estera può coprire più annualità.
Regime “madre-figlia”: modello E
Il modello E è finalizzato all’esenzione o al rimborso dell’imposta italiana sui dividendi distribuiti da una società figlia italiana alla società madre o alla stabile organizzazione in un altro Stato membro UE.
Requisiti per l’esenzione
Per accedere all’esenzione, il soggetto che riceve i dividendi deve:
- rivestire una delle forme giuridiche previste nell’allegato alla direttiva 90/435/CEE;
- essere fiscalmente residente in uno Stato membro UE, senza essere considerato residente fuori dall’UE in base a una Convenzione con Stato terzo;
- essere assoggettato a una delle imposte elencate nella direttiva, senza regimi agevolativi o di esonero territorialmente o temporalmente illimitati;
- detenere una partecipazione minima del 10% ininterrottamente per almeno un anno.
È prevista l’applicazione del regime anche alle società madri controllate direttamente o indirettamente da soggetti non residenti in UE, se dimostrano di non detenere la partecipazione allo scopo esclusivo o principale di beneficiare del regime.
Prova e conservazione
- I requisiti di cui alle lettere a), b) e c) devono essere certificati dall’autorità fiscale estera.
- Il requisito della partecipazione minima può risultare da dichiarazione scritta della società.
- La documentazione deve essere acquisita prima della data di pagamento degli utili e conservata fino alla scadenza dei termini di accertamento.
- L’attestazione estera ha validità annuale dalla data di rilascio dell’attestazione di residenza fiscale o di esistenza della stabile organizzazione.
Rimborso per il modello E
Se la società figlia italiana non ha applicato direttamente l’esenzione:
- il modello può essere usato per il rimborso entro 48 mesi dalla data della ritenuta o del versamento;
- la domanda va presentata al Centro Operativo di Pescara;
- la documentazione può includere, tra l’altro, verbale di assemblea di distribuzione dividendi ed estratto del libro soci attestante il possesso della percentuale prevista per i 12 mesi antecedenti il pagamento.
Regime “interessi e canoni”: modello F
Il modello F serve per ottenere l’esenzione o il rimborso dell’imposta italiana su interessi e canoni pagati tra soggetti residenti o stabiliti in Italia e soggetti residenti o stabiliti in un altro Stato membro UE, in attuazione della direttiva 2003/49/CE.
La direttiva non si applica ad alcune tipologie di interessi espressamente escluse dall’art. 26-quater, comma 3, lettera c), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Requisiti per l’esenzione
L’esenzione presuppone l’appartenenza allo stesso gruppo, verificata quando vi sia una detenzione diretta e ininterrotta per almeno un anno di una quota minima del 25% dei diritti di voto.
Le ipotesi che danno diritto all’esenzione sono:
- la società o ente pagatore detiene almeno il 25% dei diritti di voto della beneficiaria;
- la società o ente beneficiario detiene almeno il 25% dei diritti di voto della pagatrice;
- una terza società o ente residente in uno Stato membro UE detiene almeno il 25% dei diritti di voto di entrambe.
Occorre inoltre che:
- il percettore sia il beneficiario effettivo;
- i soggetti rivestano una delle forme legali indicate nell’allegato A al D.P.R. 600/1973;
- siano assoggettati, senza esonero, a una delle imposte indicate nell’allegato B al D.P.R. 600/1973, o a imposta identica o sostanzialmente simile;
- gli interessi e canoni siano effettivamente assoggettati a imposta nello Stato del beneficiario.
Se è coinvolta una stabile organizzazione, i requisiti relativi alla forma giuridica, ai rapporti di gruppo e all’assoggettamento a imposta si riferiscono alla società o ente cui essa appartiene. In caso di stabile organizzazione situata in Belgio o Spagna sono richiamate, rispettivamente, le imposte locali specifiche previste dal documento.
Il modello ha validità annuale dalla data dell’attestazione di residenza fiscale o di esistenza della stabile organizzazione, a condizione che i requisiti permangano. Se il medesimo debitore corrisponde sia interessi sia canoni, è possibile presentare un’unica domanda.
Rimborso per il modello F
Se l’esenzione non è stata applicata direttamente:
- il modello può essere utilizzato per chiedere il rimborso entro 48 mesi dalla data di ritenuta o versamento;
- la domanda va presentata al Centro Operativo di Pescara;
- occorre allegare documentazione comprovante il diritto al rimborso, come contratto relativo agli interessi/canoni, prova del rispetto dei requisiti di partecipazione, evidenza dell’effettivo pagamento e dichiarazione del debitore sull’applicazione della ritenuta.
Frontespizio comune: contenuti essenziali
Il frontespizio raccoglie le informazioni necessarie per tutti i modelli e comprende:
- dati del beneficiario effettivo;
- dati del legale rappresentante;
- eventuali altri cointestatari del reddito;
- dati del procuratore delegato, se presente;
- modalità di pagamento in caso di rimborso.
Sono richiesti, tra gli altri, dati identificativi, TIN estero, eventuale codice fiscale italiano, residenza, domicilio, indirizzo email e, per il rimborso, le coordinate bancarie.
Per i pagamenti:
- se il conto è in area UEM, il BIC è obbligatorio;
- se il conto è fuori UEM, il BIC è alternativo all’indirizzo dell’istituto di credito.
Attestato di residenza fiscale per soggetti residenti in Italia
Il documento approva anche il modello di attestato di residenza fiscale in Italia da presentare all’amministrazione fiscale estera, per usufruire dei benefici di una Convenzione contro le doppie imposizioni.
L’attestato può essere richiesto a qualsiasi Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate. Le versioni del certificato riguardano:
- persone fisiche;
- soggetti diversi dalle persone fisiche.
Contenuto e uso del certificato
L’attestato si basa sulle informazioni presenti nel sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria e certifica che il richiedente è residente in Italia ai fini fiscali per l’anno d’imposta indicato. È rilasciato solo per l’estero, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Chi può richiederlo
Possono richiederlo:
- persone fisiche residenti;
- società di capitali;
- enti commerciali e non commerciali;
- organismi di investimento collettivo del risparmio;
- fondi pensione.
Per le società di persone e altri soggetti fiscalmente trasparenti, il certificato può essere richiesto solo dai soci o beneficiari residenti in Italia.
Modalità di richiesta e costo
La domanda va presentata presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate e deve essere compilata in tutti i campi.
- Il richiedente deve indicare la propria qualità, lo Stato estero di destinazione del certificato e il tipo di reddito prodotto.
- Il certificato può essere richiesto in lingua italiano-inglese o italiano-francese.
- È previsto il pagamento di euro 3,10 per ogni copia richiesta, tramite modello F23 con codice tributo 964T oppure mediante marca da bollo di pari importo.
- È possibile delegare un soggetto al ritiro del certificato, allegando la fotocopia del documento di riconoscimento.
Reperibilità dei modelli
I modelli approvati sono resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate in formato elettronico e possono essere stampati dal sito istituzionale www.agenziaentrate.gov.it. Possono essere reperiti anche su altri siti Internet, purché mantengano le caratteristiche del modello ufficiale e riportino:
- l’indirizzo del sito di provenienza;
- gli estremi del provvedimento di approvazione.
Riferimenti normativi richiamati nel provvedimento
Il documento richiama, tra gli altri:
- D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300;
- D.M. 28 dicembre 2000;
- Regolamento di amministrazione e Statuto dell’Agenzia delle Entrate;
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e n. 602;
- TUIR, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
- Legge 27 luglio 2000, n. 212;
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- direttive 90/435/CEE, 2003/49/CE, 2003/123/CE, 2004/66/CE e 2004/76/CE;
- D.Lgs. 6 marzo 1993, n. 136;
- D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 143;
- D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 49;
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- convenzioni contro le doppie imposizioni ratificate e vigenti per l’Italia.
Motivazioni del provvedimento
Il provvedimento è motivato dall’esigenza di migliorare i rapporti con contribuenti residenti e non residenti, aggiornare la modulistica internazionale in linea con l’evoluzione delle basi giuridiche e semplificare gli adempimenti. Per i modelli comunitari, l’obiettivo è anche favorire un corretto uso delle norme UE e la costruzione del mercato unico europeo. La nuova attestazione di residenza fiscale risponde inoltre all’esigenza di standardizzare il procedimento e di consentire la richiesta presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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