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Provvedimento

Provvedimento del 18/07/2013

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento definisce gli obblighi di versamento, dichiarazione, tenuta dei registri, rimborsi e modalità tecniche di trasmissione per la Financial Transaction Tax introdotta dalla legge n. 228/2012. Individua i soggetti obbligati, disciplina i casi con o senza intermediari, regola i rapporti con i soggetti non residenti e allega i tracciati e i modelli operativi per comunicazioni, registrazioni e adempimenti informatici.

Misura dell’Agenzia delle Entrate sulla tassa sulle transazioni finanziarie

Misura dell’Agenzia delle Entrate sulla tassa sulle transazioni finanziarie

La misura disciplina in modo operativo la Financial Transaction Tax introdotta dall’articolo 1, commi 491, 492 e 495, della legge n. 228 del 24 dicembre 2012. Essa integra il decreto ministeriale 21 febbraio 2013, come modificato il 18 marzo 2013, stabilendo chi deve versare l’imposta, come si presentano le dichiarazioni, quali registri vanno tenuti, come si effettuano i pagamenti e come si chiedono eventuali rimborsi.

Soggetti obbligati al versamento

Per le operazioni soggette alla tassa, sono responsabili del pagamento:

  • banche, imprese di investimento e altri soggetti comunque denominati, inclusi intermediari non residenti autorizzati nel Paese di origine a svolgere attività analoghe a quelle di cui all’articolo 1, comma 5, lettere a), b) ed e), del TUF, con esclusione dell’attività di mera mediazione tra due o più investitori;
  • soggetti che svolgono gestione collettiva del risparmio o gestione di portafogli, anche in forza di contratto fiduciario, se operano nell’ambito di tali attività e se non si avvalgono di un diverso soggetto per il versamento;
  • società fiduciarie, anche non residenti, per operazioni eseguite in nome proprio e per conto del fiduciante, salvo che usino un diverso soggetto per il pagamento o che il fiduciante certifichi che la tassa è già stata applicata;
  • notai e altri soggetti che intervengono nella redazione o autenticazione degli atti, anche se operano fuori dal territorio dello Stato, salvo certificazione dell’avvenuta applicazione dell’imposta.

Se le operazioni avvengono senza l’intervento dei soggetti sopra indicati, il versamento è effettuato direttamente dal contribuente.

Criteri generali di imputazione dell’obbligo di pagamento

La misura chiarisce i criteri per individuare il soggetto tenuto al pagamento quando intervengono più soggetti.

In via generale:

  • gli intermediari e gli altri soggetti coinvolti non sono obbligati al pagamento se il contribuente certifica per iscritto che l’operazione rientra in un caso di esclusione dell’articolo 15 del decreto ministeriale o di esenzione dell’articolo 16, sempre che non sappiano né abbiano motivo di sapere, con l’ordinaria diligenza, che la certificazione è falsa o inattendibile;
  • la certificazione può essere omessa quando i requisiti di esclusione o esenzione sono desumibili dalla natura tecnica dell’operazione, da informazioni pubbliche o da informazioni già note per obblighi antiriciclaggio e antiterrorismo; in tali casi resta ferma la responsabilità per negligenza, imprudenza o imperizia;
  • quando intervengono più soggetti, la tassa è versata dal soggetto che riceve direttamente l’ordine di esecuzione dal compratore o dalla controparte finale;
  • se compratore o controparte finale è un intermediario situato in Stati o territori con accordi di scambio informazioni o assistenza alla riscossione, esso versa direttamente l’imposta;
  • se intervengono intermediari non localizzati in Stati o territori con tali accordi, questi sono considerati, ai fini del pagamento e degli obblighi dichiarativi, acquirente o controparte finale, salvo alcune eccezioni procedurali;
  • ai fini dell’individuazione della localizzazione, conta la sede legale, salvo che operino le regole speciali sui soggetti con stabile organizzazione o su quelli che si identificano ai sensi della misura;
  • la stabile organizzazione di un soggetto estero può identificarsi e assumere gli obblighi di pagamento, dichiarazione e tenuta dei registri per tutte le operazioni del soggetto estero, mediante il modello allegato; in tal caso si applicano le regole speciali di pubblicazione dei dati sul sito dell’Agenzia.

Modalità di pagamento

Il versamento della Financial Transaction Tax avviene tramite modello F24.

Per i casi di rappresentanza fiscale o gestione accentrata tramite la società di gestione accentrata di cui all’articolo 80 del TUF, il pagamento è effettuato separatamente per ciascun soggetto rappresentato o conferente.

Per i non residenti che non dispongono di conti presso banche o Poste in Italia, il pagamento può essere eseguito con bonifico in euro al beneficiario "Bilancio dello Stato Capo 8 – Capitolo 1211", indicando:

  • per la tassa sulle azioni e sugli altri strumenti partecipativi di cui al comma 491: BIC BITAITRRENT, IBAN IT 83T 01000 03245 348 0 08, capitolo 1211 01;
  • per la tassa sui derivati di cui al comma 492: BIC BITAITRRENT, IBAN IT 60U 01000 03245 348 0 08, capitolo 1211 02;
  • per la tassa sul trading ad alta frequenza di cui al comma 495: BIC BITAITRRENT, IBAN IT 37V 01000 03245 348 0 08, capitolo 1211 03.

Nella causale vanno indicati codice fiscale, codice tributo e periodo di riferimento. I codici IBAN sono pubblicati sul sito della Ragioneria Generale dello Stato.

Adempimenti per i non residenti

La misura disciplina in modo puntuale gli obblighi dei non residenti.

Soggetti con stabile organizzazione in Italia

Gli intermediari e gli altri soggetti non residenti obbligati al pagamento, se hanno una stabile organizzazione in Italia ai sensi dell’articolo 162 del TUIR, adempiono tramite tale stabile organizzazione per tutte le operazioni da essi svolte ovunque effettuate.

Per i soggetti che si avvalgono della specifica procedura di identificazione, la stabile organizzazione comunica all’Agenzia i dati identificativi del soggetto estero; tali dati sono pubblicati entro 10 giorni dalla ricezione della documentazione.

Soggetti senza stabile organizzazione

I non residenti senza stabile organizzazione in Italia possono nominare un rappresentante fiscale scelto tra i soggetti di cui all’articolo 23 del DPR n. 600/1973.

Il rappresentante fiscale deve chiedere, se necessario, l’attribuzione del codice fiscale del rappresentato trasmettendo la comunicazione all’indirizzo e-mail del Centro Operativo di Pescara: entrate.ftt@agenziaentrate.it, insieme alla comunicazione di nomina.

In mancanza di stabile organizzazione o rappresentante fiscale, il soggetto estero deve adempiere direttamente a pagamento, dichiarazione e tenuta dei registri; se tenuto a presentare la dichiarazione, deve identificarsi richiedendo il codice fiscale, salvo che ne sia già in possesso.

Per le persone diverse dalle persone fisiche, la richiesta del codice fiscale può essere inviata all’indirizzo e-mail sopra indicato; per le persone fisiche valgono le ordinarie modalità tramite rappresentanza diplomatica/consolare o uffici dell’Agenzia.

Soggetti in Stati o territori senza accordi di scambio informazioni o assistenza alla riscossione

Per gli intermediari localizzati in Stati o territori senza tali accordi, privi di stabile organizzazione in Italia o con stabile organizzazione in uno Stato che non consente il regime agevolato, la disciplina prevede che possano evitare l’applicazione delle regole più gravose se ricorrono alternative specifiche:

  • nomina di un rappresentante fiscale residente in Italia o con stabile organizzazione in Italia, con relativa comunicazione all’Agenzia;
  • oppure, cumulativamente:
    • richiesta del codice fiscale, se non già attribuito;
    • impegno, mediante il modello allegato, a trasmettere entro 30 giorni le risposte a richieste di documenti e/o informazioni, comprese le registrazioni tenute;
    • comunicazione del rilascio della delega ad hoc alla società di gestione accentrata ex articolo 80 TUF;
    • trasmissione mensile, entro il giorno 16 del mese successivo, delle informazioni contenute nel prospetto riepilogativo e del relativo funding alla società di gestione accentrata.

I dati identificativi dei soggetti che rispettano tali condizioni sono pubblicati sul sito dell’Agenzia entro 10 giorni dal ricevimento della documentazione; in caso di successivo inadempimento, i dati sono cancellati e tornano ad applicarsi le regole ordinarie previste dall’articolo 19 del decreto.

Obblighi strumentali e registrazioni

I soggetti responsabili del pagamento devono rispettare specifici obblighi di registrazione e conservazione.

In particolare:

  • devono annotare, per ciascuna operazione, le informazioni contenute nel "dettaglio" delle operazioni soggette ai commi 491 e 492 e nel "dettaglio" delle operazioni di cui al comma 495;
  • i registri vanno tenuti in un archivio elettronico centralizzato, consultabile anche per sezioni, e conservato fino al termine previsto dall’articolo 39 del DPR n. 633/1972;
  • per i soggetti residenti, le registrazioni devono essere conservate in formato di registro elettronico secondo il Codice dell’Amministrazione Digitale;
  • il registro deve garantire ordine cronologico giornaliero, immodificabilità e conservazione dei dati;
  • le registrazioni devono essere effettuate entro il termine previsto per il pagamento dell’imposta;
  • per correggere un dato già registrato si utilizza la modalità di "storno", cancellando la registrazione originaria e valorizzando il relativo campo;
  • l’Agenzia può richiedere estrazioni totali o parziali dai registri in sede di controllo;
  • nei casi di stabile organizzazione, rappresentante fiscale o particolari soggetti non residenti con regime agevolato, i registri devono essere tenuti, rispettivamente, dalla stabile organizzazione o dal rappresentante fiscale;
  • tali regole si applicano anche alla conservazione delle certificazioni di cui al punto 3.1.1;
  • i soggetti di cui al comma 2.1 e i contribuenti non persone fisiche devono conservare i documenti relativi alle operazioni e predisporre un registro cronologico giornaliero; le persone fisiche devono conservare la documentazione idonea a provare l’operazione, anche tramite estratti conto.

Dichiarazione e termini

La dichiarazione annuale della Financial Transaction Tax è approvata con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

La dichiarazione relativa all’anno solare precedente deve essere presentata entro il 31 marzo di ogni anno, esclusivamente per via telematica.

Per i non residenti senza stabile organizzazione in Italia e senza rappresentante fiscale, la dichiarazione può essere inviata anche dall’estero, tramite raccomandata o mezzo equivalente che consenta di provare con certezza la data di spedizione.

Società di gestione accentrata ex articolo 80 TUF

I soggetti tenuti al pagamento e agli adempimenti possono avvalersi della società di gestione accentrata di cui all’articolo 80 del TUF.

Chi intende aderire conferisce una delega ad hoc alla società e trasmette alla stessa le informazioni necessarie per il calcolo dell’imposta, contenute nel prospetto riepilogativo, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui le operazioni sono state effettuate, insieme al relativo finanziamento.

La società di gestione accentrata trasmette all’Agenzia, entro la fine del mese successivo al termine di pagamento, i dati contenuti nei prospetti riepilogativi e segnala i casi di finanziamento insufficiente rispetto all’imposta dovuta.

Resta ferma la responsabilità del delegante per il corretto adempimento degli obblighi tributari e strumentali. La società è considerata intermediario qualificato per i servizi Entratel e CIVIS.

Rimborsi

I rimborsi per imposta versata in eccedenza sono effettuati tramite la dichiarazione annuale.

Per tali rimborsi si applica il decreto ministeriale 29 dicembre 2000, salvo il caso dei non residenti, per i quali il rimborso è regolato da un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia.

Se non sussiste l’obbligo di presentare la dichiarazione:

  • i residenti presentano istanza all’ufficio territoriale competente in base al domicilio fiscale;
  • i non residenti inviano l’istanza all’indirizzo entrate.ftt@agenziaentrate.it;
  • l’istanza deve essere presentata entro il termine di cui all’articolo 21 del d.lgs. n. 546/1992.

Gli intermediari situati in Stati o territori privi di accordi di scambio informazioni o assistenza alla riscossione, senza stabile organizzazione in Italia e fuori dai casi speciali previsti, possono chiedere il rimborso via e-mail quando la medesima operazione sia stata tassata più volte.

Allegati e tracciati tecnici

La misura contiene allegati operativi essenziali per la gestione informatica e documentale degli adempimenti.

Allegato 1

Contiene il facsimile della lettera di impegno della stabile organizzazione a:

  • adempiere ai pagamenti;
  • presentare le dichiarazioni;
  • tenere i registri e la documentazione;
  • autorizzare la pubblicazione sul sito dell’Agenzia dei dati identificativi del soggetto estero;
  • autorizzare la pubblicazione dei dati anche in caso di inadempimento dei requisiti.

Allegato 2

Contiene il facsimile della comunicazione della stabile organizzazione in Italia del non residente situato in Stati o territori con accordi di scambio informazioni o assistenza alla riscossione, con autorizzazione alla pubblicazione dei dati identificativi.

Allegato 3

Contiene il facsimile della comunicazione di nomina del rappresentante fiscale, con i dati del rappresentante e del rappresentato e autorizzazione alla pubblicazione dei dati del rappresentato.

Allegato 4

Contiene il facsimile della lettera di impegno per i soggetti di cui al punto 4.1.5, sub II), con cui il soggetto:

  • si impegna a fornire tempestivamente documenti e informazioni richiesti dall’amministrazione;
  • attesta la delega alla società di gestione accentrata ex articolo 80 TUF;
  • autorizza la pubblicazione dei dati identificativi;
  • consente la pubblicazione dei dati in caso di inadempimento.

Allegato 5

Riporta il prospetto riepilogativo delle operazioni riferite ai commi 491, 492 e 495, con campi relativi a:

  • codice fiscale e dati identificativi dell’intermediario;
  • mese delle operazioni e data di pagamento;
  • base imponibile, imposta dovuta e numero delle operazioni;
  • esclusioni ed esenzioni per repo, intragruppo, riskless principal, soggetti sovrani, fondi, market making, supporto alla liquidità e fondi pensione;
  • dati per le operazioni di cui ai commi 492 e 495.

Allegato 6 e Allegato 7

Dettano le specifiche tecniche per la trasmissione elettronica, con struttura dei record e regole di compilazione.

I record sono a lunghezza fissa di 1.900 caratteri e si articolano in:

  • record A: dati identificativi della trasmissione e del soggetto trasmittente;
  • record B: dati del soggetto responsabile e del tipo di comunicazione;
  • record C: dati delle operazioni di cui ai commi 491 e 492;
  • record D: dati delle operazioni di cui al comma 495;
  • record E: dati riepilogativi e di pagamento;
  • record F: note per singola operazione;
  • record Z: record finale di chiusura.

Le specifiche indicano inoltre:

  • l’ordine obbligatorio dei record;
  • i formati dei campi posizionali e non posizionali;
  • le regole di allineamento, l’uso di zeri e spazi, e i controlli di coerenza;
  • l’obbligo di indicare il codice fiscale del soggetto responsabile, pena lo scarto della comunicazione;
  • la necessità di usare lettere maiuscole per le parti alfabetiche.

Contenuto dei principali record tecnici

Nei record tecnici sono richieste, in sintesi, le seguenti informazioni.

Record C - operazioni 491 e 492

Sono previsti dati su:

  • tipo di imposta (491 o 492);
  • cliente, intermediario e soggetto che conosce l’identità del cliente;
  • data dell’operazione e, se prevista, data di regolamento;
  • acquisto/vendita e capacità di negoziazione;
  • ISIN o, in mancanza, denominazione, codice e fonte dell’instrumento;
  • tipo di derivato;
  • prezzo unitario, quantità, base imponibile lorda;
  • mercato di esecuzione o OTC;
  • block trade o cross order;
  • numero identificativo univoco dell’operazione;
  • storno e relativo collegamento;
  • riduzione d’imposta;
  • imposta dovuta;
  • aliquota;
  • netting;
  • causa di esclusione o esenzione.

Sono inoltre richiamate le cause di esclusione/esenzione, tra cui repo e securities lending, intragruppo, riskless principal, soggetti sovrani, fondi ed etici, market making, supporto alla liquidità e fondi pensione.

Record D - operazioni 495

Il record riguarda il trading ad alta frequenza e contiene:

  • dati del cliente e del performer;
  • data dell’operazione, identificazione del mercato e dell’algoritmo;
  • ISIN;
  • tipo di operazione, intervallo tra inserimento e modifica/cancellazione;
  • causa di esclusione (market making o best execution);
  • rilevanza dell’operazione;
  • numero di titoli o contratti standard;
  • prezzo unitario o controvalore nozionale;
  • codice dell’ordine inserito, cancellato o modificato.

Record E - dati riepilogativi e pagamento

Contiene dati del delegante, il mese delle operazioni, la data di pagamento e i riepiloghi per le operazioni 491, 492 e 495, inclusi base imponibile, imposta e numeri delle operazioni esenti o escluse.

Record F - note

Consente di inserire note su ciascuna operazione, collegate tramite numero univoco dell’operazione.

Record Z - chiusura

Chiude la trasmissione e riporta il numero dei record di tipo B, C, D, E e F.

Riferimenti normativi richiamati

Tra i riferimenti normativi indicati figurano:

  • legge n. 228 del 24 dicembre 2012;
  • decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013, come modificato il 18 marzo 2013;
  • direttive 2011/16/UE e 2010/24/UE;
  • convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1988 sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, come modificata;
  • TUF, d.lgs. n. 58/1998;
  • DPR n. 917/1986;
  • DPR n. 600/1973;
  • d.lgs. n. 82/2005;
  • d.lgs. n. 546/1992;
  • DPR n. 322/1998;
  • DPR n. 633/1972.

La pubblicazione della misura sul sito dell’Agenzia sostituisce la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

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