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Provvedimento

Provvedimento del 18/07/2013

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento definisce chi deve versare l’imposta sulle transazioni finanziarie, come si effettuano i versamenti e gli adempimenti dichiarativi, quali registrazioni e conservazioni sono richieste, come operano i soggetti non residenti e la Società di gestione accentrata, e come si richiedono i rimborsi. Sono inoltre allegati il tracciato telematico e i prospetti analitici/sintetici con le specifiche tecniche per la comunicazione Tobin Tax.

Imposta sulle transazioni finanziarie: adempimenti, versamenti, obblighi strumentali, dichiarazione, rimborsi e specifiche tecniche

Imposta sulle transazioni finanziarie: adempimenti, versamenti e specifiche tecniche

Il provvedimento disciplina in modo organico gli adempimenti connessi all’imposta sulle transazioni finanziarie istituita dalla legge di stabilità 2013 per le operazioni su azioni e strumenti partecipativi, derivati equity e negoziazioni ad alta frequenza. Vengono individuati i soggetti responsabili del versamento, le modalità operative, gli obblighi documentali e le regole speciali per i soggetti non residenti e per la Società di gestione accentrata.

Ambito e finalità del provvedimento

Il documento attua l’articolo 1, commi 491, 492 e 495 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché l’articolo 19, commi 5 e 8, e l’articolo 22 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 febbraio 2013, come modificato il 18 marzo 2013. Definisce:

  • i soggetti responsabili del versamento dell’imposta;
  • gli obblighi strumentali e di registrazione;
  • le modalità di versamento;
  • gli adempimenti dichiarativi;
  • le regole per i soggetti non residenti;
  • le modalità di rimborso;
  • le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

Soggetti responsabili del versamento

Sono responsabili del versamento, per le operazioni soggette ai commi 491, 492 e 495:

  • le banche;
  • le imprese di investimento;
  • gli altri soggetti comunque denominati, compresi gli intermediari non residenti, autorizzati nello Stato d’origine a svolgere servizi di investimento assimilabili a negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti e ricezione e trasmissione di ordini, con esclusione delle attività consistenti nel mettere in contatto due o più investitori.

Per le sole operazioni di cui ai commi 491 e 492 sono inoltre tenuti al versamento, alle condizioni indicate:

  • i soggetti abilitati alla gestione collettiva del risparmio o alla gestione di portafoglio, anche fiduciaria, se non si avvalgono di altro responsabile d’imposta;
  • le società fiduciarie, anche non residenti, per operazioni effettuate nell’ambito di intestazioni a proprio nome e per conto dei fiducianti, salvo utilizzo di altro responsabile o attestazione che l’imposta sia già stata applicata;
  • i notai e gli altri soggetti che intervengono nella formazione o autenticazione di atti, anche se esercenti fuori dal territorio dello Stato, salvo attestazione che l’imposta sia già stata applicata.

Se le operazioni soggette sono effettuate senza l’intervento dei soggetti sopra indicati, il versamento è effettuato dal contribuente.

Regole generali sull’obbligo di versamento

Gli intermediari e gli altri soggetti intervenuti nell’operazione non devono versare l’imposta se il contribuente attesta per iscritto che l’operazione rientra in un’ipotesi di esclusione ex articolo 15 del decreto o di esenzione ex articolo 16, sempre che non vi sia conoscenza o ragione di sapere che l’attestazione è falsa o non affidabile.

L’attestazione può anche non essere richiesta quando l’esclusione o l’esenzione è verificabile:

  • sulla base della natura tecnica dell’operazione;
  • sulla base di informazioni pubblicamente disponibili;
  • sulla base di informazioni già acquisite per obblighi antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.

In tali casi resta ferma la responsabilità dei soggetti intervenuti in caso di negligenza, imperizia o imprudenza.

Quando intervengono più soggetti tra quelli di cui al punto 1, l’imposta è versata da chi riceve direttamente dall’acquirente o dalla controparte finale l’ordine di esecuzione. Se l’acquirente o la controparte finale è un soggetto del punto 1 localizzato in Stati o territori con accordi di scambio informazioni o assistenza al recupero crediti, esso versa direttamente l’imposta.

I soggetti del punto 1 localizzati in Stati o territori senza tali accordi, che intervengono a qualsiasi titolo nell’operazione, sono considerati acquirenti o controparti finali ai fini del versamento e degli obblighi dichiarativi. Resta fermo il calcolo del saldo netto per ciascun soggetto passivo secondo l’articolo 5 del decreto, senza tener conto della previsione del terzo periodo del comma 4 dell’articolo 19.

La localizzazione negli Stati o territori è determinata sulla base della sede legale, salvo le eccezioni previste per stabile organizzazione e per alcune ipotesi speciali.

Stabile organizzazione e regole speciali per soggetti esteri

La stabile organizzazione in Italia di soggetti non residenti tenuti al versamento adempie agli obblighi relativi all’imposta per le operazioni ovunque compiute dal soggetto di appartenenza.

Per i soggetti di cui al punto 3.1.5, se la stabile organizzazione è situata in Stati o territori con accordi di scambio informazioni o recupero crediti, essa può identificarsi secondo la procedura prevista, assumendo l’impegno a:

  • assolvere gli obblighi di versamento;
  • presentare l’unica dichiarazione;
  • conservare i registri;
  • conservare la documentazione relativa alle attestazioni di esclusione o esenzione.

In tal caso, per le operazioni ovunque compiute dal soggetto di appartenenza, non si applicano il secondo e terzo periodo del comma 4 dell’articolo 19 del decreto a partire dalla data indicata nel provvedimento, e i dati identificativi del soggetto sono pubblicati sul sito dell’Agenzia delle entrate.

Per i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione è possibile nominare un rappresentante fiscale tra i soggetti di cui all’articolo 23 del DPR n. 600/1973.

In assenza di stabile organizzazione o rappresentante fiscale, gli adempimenti dichiarativi e di versamento sono svolti direttamente dal soggetto estero, che, se obbligato alla dichiarazione, deve ottenere il codice fiscale se non già posseduto.

Per i soggetti del punto 1 localizzati in Stati o territori senza accordi, privi di stabile organizzazione in Italia o con stabile organizzazione in uno Stato con accordi ma non avvalsa della facoltà prevista, la non applicazione del comma 4, secondo e terzo periodo, è subordinata in alternativa a:

  • nomina di un rappresentante fiscale residente in Italia o con stabile organizzazione in Italia, con relativa comunicazione all’Agenzia;
  • oppure, cumulativamente:
    • richiesta del codice fiscale;
    • impegno a trasmettere entro 30 giorni le risposte alle richieste dell’Agenzia, inclusi i registri;
    • comunicazione della delega alla Società di gestione accentrata;
    • trasmissione mensile, entro il giorno 16 del mese successivo, delle informazioni del prospetto sintetico e della provvista.

I dati identificativi dei soggetti che adempiono a tali condizioni sono pubblicati dall’Agenzia entro 10 giorni; se vengono meno gli impegni assunti, i dati sono rimossi e torna applicabile il regime ordinario del comma 4.

Modalità di versamento dell’imposta

Il versamento avviene di regola tramite modello F24.

Nei casi in cui vi sia rappresentante fiscale o intervento della Società di gestione accentrata, il versamento è effettuato distintamente per ciascun soggetto rappresentato o delegante.

I codici tributo e le istruzioni di compilazione sono rinviati a successiva risoluzione dell’Agenzia delle entrate.

Per i soggetti non residenti senza conto corrente presso banche o poste in Italia e impossibilitati a usare F24, il versamento è effettuato mediante bonifico in euro a favore del Bilancio dello Stato, Capo 8 - Capitolo 1211, indicando BIC, IBAN e codice articolo secondo la tipologia d’imposta:

  • articolo 1, comma 491: imposta sulle transazioni di azioni e altri strumenti partecipativi;
  • articolo 2, comma 492: imposta sulle transazioni relative a derivati su equity;
  • articolo 3, comma 495: imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi.

La causale del bonifico deve riportare codice fiscale, codice tributo e periodo di riferimento; se il soggetto non residente è esonerato dalla dichiarazione, indica le proprie generalità in luogo del codice fiscale se ne è privo.

Obblighi strumentali e registrazioni

I responsabili del versamento di cui al punto 1 devono adempiere agli obblighi strumentali previsti dall’articolo 19, comma 5, del decreto, mediante registrazione per singola operazione delle informazioni contenute nei prospetti analitici allegati.

Le registrazioni devono essere effettuate in un apposito registro informatico, con conservazione accentrata fino ai termini dell’articolo 39 del DPR n. 633/1972. Per i responsabili residenti in Italia il registro deve essere conforme al Codice dell’amministrazione digitale.

Il registro deve garantire:

  • ordine cronologico giornaliero;
  • inalterabilità dei dati;
  • conservazione delle informazioni.

Le registrazioni devono essere completate entro il termine di versamento dell’imposta. Le rettifiche vanno eseguite con storno contabile, annullando la registrazione originaria e valorizzando il campo relativo allo storno; è possibile sostituire la registrazione attribuendo un nuovo codice identificativo.

L’Amministrazione finanziaria può richiedere estrazioni totali o parziali dei registri in sede di controllo.

Per i casi di stabile organizzazione, rappresentante fiscale o specifiche ipotesi previste, i registri devono essere conservati dalla stabile organizzazione o dal rappresentante fiscale. La stessa regola si applica alle attestazioni di esclusione o esenzione.

I soggetti responsabili del versamento di cui al punto 2.1 e i contribuenti diversi dalle persone fisiche devono conservare la documentazione delle operazioni e predisporre un registro cronologico giornaliero, salvo l’utilizzo dei registri informatici previsti. Le persone fisiche devono conservare documentazione idonea, anche tramite estratti conto bancari.

Adempimenti dichiarativi

Il modello dichiarativo dell’imposta sarà approvato con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

La dichiarazione relativa all’anno solare precedente deve essere presentata entro il 31 marzo di ogni anno, esclusivamente per via telematica. Si applicano, se compatibili, le disposizioni del DPR n. 322/1998.

I soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia e senza rappresentante fiscale, ma identificati secondo le modalità previste, possono presentare la dichiarazione anche mediante spedizione dall’estero con raccomandata o mezzo equivalente che attesti con certezza la data di spedizione.

Società di gestione accentrata e delega operativa

I soggetti responsabili del versamento e gli altri soggetti indicati, inclusi alcuni soggetti non residenti o con stabile organizzazione, possono avvalersi della Società di gestione accentrata di cui all’articolo 80 del TUF per il versamento e per gli obblighi dichiarativi.

Chi intende avvalersene deve conferire apposita delega.

I soggetti deleganti trasmettono alla Società di gestione accentrata, entro il giorno 16 del mese successivo a quello dell’operazione, le informazioni del prospetto sintetico e la provvista necessaria. La Società:

  • effettua il versamento;
  • rende disponibili all’Agenzia delle entrate le informazioni contenute nei prospetti di sintesi entro la fine del mese successivo al termine di versamento;
  • segnala eventuali insufficienze di provvista.

Resta comunque ferma la responsabilità del delegante per il corretto assolvimento dell’imposta e degli obblighi strumentali.

La Società di gestione accentrata è considerata intermediario abilitato al servizio telematico Entratel ai fini della trasmissione delle dichiarazioni, delle deleghe di versamento e dell’utilizzo del servizio CIVIS.

Rimborsi

I rimborsi delle eccedenze di versamento sono richiesti tramite la dichiarazione.

Essi sono disposti secondo il decreto del Ministero delle Finanze 29 dicembre 2000, salvo per i soggetti non residenti, per i quali si rinvia a successivo provvedimento dell’Agenzia delle entrate.

Se non sussiste l’obbligo di presentare la dichiarazione, il rimborso è richiesto con istanza:

  • per i residenti, all’ufficio competente dell’Agenzia in base al domicilio fiscale;
  • per i non residenti, all’indirizzo e-mail del Centro operativo di Pescara.

L’istanza va presentata entro il termine di decadenza di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Per gli intermediari localizzati in Stati o territori senza accordi, privi di stabile organizzazione e non aderenti ai comportamenti previsti, il rimborso va richiesto al medesimo indirizzo e-mail nei casi in cui la stessa operazione sia stata assoggettata all’imposta più di una volta.

Allegati e contenuti tecnici

Il provvedimento contiene allegati operativi che definiscono moduli, prospetti e tracciati:

  • Allegato 1: lettera di impegno della stabile organizzazione a versamento, dichiarazione e conservazione;
  • Allegato 2: comunicazione della stabile organizzazione in Italia del soggetto non residente;
  • Allegato 3: comunicazione di avvenuta nomina del rappresentante fiscale;
  • Allegato 4: lettera di impegno a trasmettere risposte e documentazione, con delega alla Società di gestione accentrata;
  • Allegato 5: prospetto sintetico delle operazioni 491, 492 e 495;
  • Allegato 6: specifiche tecniche per la trasmissione telematica della comunicazione Tobin Tax;
  • Allegato 7: record di tipo A, B, C, D, E, F e Z;
  • Allegato 8: prospetto analitico delle operazioni di cui ai commi 491 e 492;
  • Allegato 9: prospetto analitico delle operazioni di cui al comma 495.

Specifiche tecniche per la trasmissione telematica

Le specifiche tecniche prevedono una fornitura telematica composta da record di lunghezza fissa pari a 1.900 caratteri. I record sono:

  • A: testa della fornitura;
  • B: dati identificativi del soggetto obbligato;
  • C: dati relativi ai commi 491 e 492;
  • D: dati relativi al comma 495;
  • E: dati di sintesi;
  • F: note per singola operazione;
  • Z: coda della fornitura.

Sono disciplinate anche le regole generali su:

  • formati dei campi posizionali e non posizionali;
  • allineamento di dati alfanumerici, numerici, date, codici fiscali e province;
  • obbligo di usare maiuscole per i caratteri alfabetici;
  • modalità di compilazione dei campi con valori diversi da zero o da spazi;
  • trattamento dei campi di lunghezza eccedente i 16 caratteri.

È prevista la tipologia di comunicazione:

  • invio ordinario;
  • annullamento di una fornitura precedente.

Per il record A si indicano dati della fornitura e del fornitore; per il record B i dati del soggetto obbligato, la tipologia di comunicazione, il protocollo da annullare se del caso, la denominazione, il comune o Stato estero, la provincia, anno e mese di comunicazione.

Contenuti dei record C, D, E, F e Z

Il record C riguarda le operazioni 491 e 492 e contiene, tra l’altro:

  • dati del cliente;
  • dati del soggetto che ne conosce l’identità;
  • dati dell’esecutore/acquirente/venditore;
  • data di negoziazione e, se rilevante, data di regolamento;
  • acquisto/vendita;
  • veste (interesse proprio o cliente);
  • ISIN o, in assenza, nome e codice dello strumento;
  • tipo derivato per le operazioni 492;
  • prezzo unitario, quantità, base imponibile lorda;
  • sede di negoziazione;
  • block trade/cross order;
  • numero identificativo dell’operazione;
  • storno e collegamento con operazioni collegate;
  • imposta ridotta, imposta dovuta, aliquota, netting e causali di esclusione/esenzione.

Le causali di esclusione/esenzione sono ricondotte a:

  • repo e securities lending;
  • infragruppo;
  • riskless principal;
  • enti sovrani;
  • fondi e portafogli etici;
  • market making;
  • sostegno alla liquidità;
  • fondi pensione.

Il record D riguarda le operazioni ad alta frequenza del comma 495 e include:

  • dati del cliente;
  • dati dell’esecutore;
  • giorno di negoziazione;
  • identificativo della sede e dell’algoritmo;
  • ISIN;
  • tipologia di operazione (acquisto, vendita, modifica, annullamento);
  • intervallo tra immissione e modifica/annullamento;
  • causale esclusione (market making o best execution);
  • rilevanza dell’operazione;
  • quantità e prezzo/unità;
  • codice dell’ordine immesso, cancellato o modificato.

Il record E contiene i dati di sintesi del delegante, del versamento e i riepiloghi delle operazioni 491, 492 e 495. Il record F è dedicato alle note per singola operazione. Il record Z riepiloga il numero dei record B, C, D, E e F presenti nella fornitura.

Riferimenti normativi richiamati

Il documento richiama, tra gli altri:

  • decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  • Statuto dell’Agenzia delle entrate;
  • Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate;
  • decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000;
  • legge 24 dicembre 2012, n. 228;
  • decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 febbraio 2013;
  • direttive 2011/16/UE e 2010/24/UE;
  • Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1988 e relativo protocollo;
  • decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF);
  • provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° marzo 2013 e del 29 marzo 2013.

La pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle entrate vale come pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

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