Circolare numero 265 del 26-11-1993
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare estende al personale addetto al servizio di rimorchio dei porti, ex art. 101 cod. nav., il regime agevolativo previsto per il trasporto marittimo dalla legge n. 236/1993. Ne deriva che le imprese del settore, per il 1993 e il 1994, sono tenute al versamento del contributo speciale dell'1,30% (di cui 0,30% a carico del dipendente) e devono essere codificate con il codice di autorizzazione "2X". La circolare disciplina anche termini di versamento, recupero dei mesi pregressi dal gennaio 1993, calcolo degli interessi legali e modalità di esposizione nel mod. DM10/2 con i codici M168 e Q900.
Estensione del contributo speciale dell'1,30% al personale dei servizi di rimorchio portuale
Estensione del contributo speciale ai servizi di rimorchio portuale
La circolare precisa che il settore dei servizi di rimorchio dei porti, disciplinato dall'art. 101 del codice della navigazione, rientra tra quelli destinatari degli interventi previsti dalla legge n. 236/1993 per il trasporto marittimo. L'effetto pratico è l'assoggettamento delle imprese del settore al contributo speciale dell'1,30% per gli anni 1993 e 1994, con una quota dello 0,30% posta a carico del dipendente.
Ambito di applicazione e richiamo normativo
Il provvedimento richiama l'art. 6, comma 15, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e chiarisce che, nel rispetto del limite massimo di 800 unità di personale, anche il personale addetto al servizio di rimorchio dei porti è compreso tra i beneficiari. La disciplina applicata al comparto è la stessa prevista per il settore degli spedizionieri dagli artt. 1 e 3 del D.L. 21 giugno 1993, n. 199, convertito dalla legge 9 agosto 1993, n. 293.
Obblighi contributivi delle imprese di rimorchio
Le imprese che esercitano servizi di rimorchio sono tenute al versamento del contributo speciale per il personale dipendente. La circolare richiama, a supporto, le precedenti istruzioni già impartite per le imprese del trasporto marittimo con le circolari n. 90 del 17 aprile 1993 e n. 212 del 21 settembre 1993.
Codifica delle aziende e ruolo delle SAP
Alle aziende esercenti i servizi di rimorchio le SAP devono attribuire il codice di autorizzazione "2X", identificativo dell'azienda tenuta al versamento del contributo speciale di cui al D.L. 199/93 convertito nella legge 293/93. Per agevolare le operazioni di codifica, le aziende sono invitate a trasmettere una dichiarazione attestante l'appartenenza al settore.
Termini di versamento e gestione dei pregressi
Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare. Per le contribuzioni arretrate decorrenti da gennaio 1993, la circolare prevede l'applicazione degli interessi al tasso legale, computati tenendo conto del differimento di 60 giorni previsto per le aziende armatoriali dall'art. 11 della legge n. 413/1984 per il personale imbarcato.
Per i contributi relativi ai periodi di imbarco, da versare sulla posizione della nave, gli interessi decorrono:
- dal 21 novembre 1993 per i contributi relativi ai mesi da gennaio ad agosto 1993;
- dal 21 dicembre 1993 per i contributi di settembre 1993;
- dal 21 gennaio 1994 per i contributi di ottobre 1993.
Per il personale dipendente occupato a terra, sia marittimo sia amministrativo, gli interessi decorrono:
- dal 21 novembre 1993 per i contributi relativi ai mesi da gennaio a ottobre 1993;
- dal 21 dicembre 1993 per i contributi di novembre 1993;
- dal 21 gennaio 1994 per i contributi di dicembre 1993.
Modalità operative di denuncia contributiva
Per il versamento delle differenze dovute, le aziende devono indicare gli importi pregressi nei quadri "B-C" del mod. DM10/2, in uno dei righi in bianco, con la dicitura "CONTR. ART. 6, 15 L. 236/93" e il codice di nuova istituzione "M168". In tali campi non devono essere compilate le caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".
Gli interessi legali devono essere esposti separatamente nei medesimi quadri del mod. DM10/2, con la dicitura "ONERI ACCESSORI" e il codice "Q900".
Regolarizzazioni successive
La circolare conclude precisando che eventuali successive regolarizzazioni saranno assoggettate alla disciplina vigente in materia di ritardati versamenti.
Punti principali
Estensione del campo di applicazione
La norma richiamata include, entro il limite massimo di 800 unità di personale, anche il personale addetto al servizio di rimorchio dei porti di cui all'art. 101 del codice della navigazione tra i lavoratori ammessi al beneficio previsto dall'art. 6, comma 15, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Contributo speciale dovuto dalle imprese di rimorchio
L'inclusione del settore comporta che le imprese esercenti servizi di rimorchio siano tenute, per il proprio personale e per gli anni 1993 e 1994, al pagamento del contributo speciale dell'1,30%, di cui lo 0,30% a carico del lavoratore, secondo il medesimo regime già previsto per le imprese del trasporto marittimo.
Codice di autorizzazione e adempimenti delle SAP
Le SAP devono attribuire alle aziende esercenti i servizi di rimorchio il codice di autorizzazione "2X", con il significato di "Azienda tenuta al versamento del contributo speciale di cui al DL 199/93, convertito, con modificazioni, nella L. 293/93". Le aziende sono invitate a trasmettere una dichiarazione di appartenenza al settore per agevolare la codifica.
Termine per il versamento del contributo
Le imprese di rimorchio devono versare il contributo entro il giorno 20 del terzo mese successivo alla data di emanazione della circolare, in base alla delibera del Consiglio di Amministrazione approvata con D.M. 7 ottobre 1993.
Regolarizzazione dei contributi arretrati e interessi
I contributi dovuti per i mesi pregressi a decorrere da gennaio 1993 sono soggetti a interessi al tasso legale. Per i periodi di imbarco, gli interessi decorrono dal 21 novembre 1993 per i mesi da gennaio ad agosto 1993, dal 21 dicembre 1993 per settembre e dal 21 gennaio 1994 per ottobre. Per il personale dipendente occupato a terra, gli interessi decorrono dal 21 novembre 1993 per i mesi da gennaio a ottobre 1993, dal 21 dicembre 1993 per novembre e dal 21 gennaio 1994 per dicembre.
Modalità di esposizione nel mod. DM10/2
Le aziende devono esporre le differenze contributive nei quadri B-C del mod. DM10/2, in uno dei righi in bianco, con la dicitura "CONTR. ART. 6, 15 L. 236/93" e il codice di nuova istituzione "M168". Nei campi "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni" non deve essere indicato alcun dato. Gli interessi legali vanno invece esposti con la dicitura "ONERI ACCESSORI" e il codice "Q900".
Regolarizzazioni successive
Le eventuali regolarizzazioni successive sono soggette alla disciplina vigente in materia di ritardati versamenti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 26 nov 1993Circolare numero 264 del 26-11-1993
- Circolare · 26 nov 1993Circolare numero 266 del 26-11-1993
- Circolare · 25 nov 1993Circolare numero 263 del 25-11-1993
- Circolare · 27 nov 1993Circolare numero 268 del 27-11-1993
- Circolare · 27 nov 1993Circolare numero 267 del 27-11-1993
- Circolare · 29 nov 1993Circolare numero 271 del 29-11-1993
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →