Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 266 del 26-11-1993

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, alla luce dell'art. 8-ter della legge n. 68/1993, i dipendenti di partiti politici, sindacati, associazioni e organismi similari nominati amministratori locali rientrano nell'ambito dell'art. 2 della legge n. 816/1985. Per tali soggetti, se collocati in aspettativa non retribuita e con diritto al raddoppio dell'indennità di carica, gli enti locali devono versare i contributi previdenziali e assistenziali in sostituzione del datore di lavoro privato. Il chiarimento ha natura interpretativa e impone la regolarizzazione anche per i periodi pregressi successivi al 25 gennaio 1986, con applicazione di interessi legali solo se il versamento avviene entro il 20 febbraio 1994; oltre tale termine si applicano le sanzioni civili ordinarie.

Applicazione dell'art. 2 della legge n. 816/1985 ai dipendenti di partiti, sindacati e associazioni nominati amministratori locali e regolarizzazione contributiva

Applicazione dell'art. 2 della legge n. 816/1985 ai dipendenti di organismi privati nominati amministratori locali

La circolare interviene per chiarire il regime dei dipendenti di partiti politici, sindacati, associazioni e organismi similari nominati amministratori degli enti locali. Il punto centrale è il superamento del precedente orientamento restrittivo e la conferma dell'obbligo di copertura contributiva in capo agli enti locali, con effetti anche sui periodi pregressi successivi al 25 gennaio 1986.

Quadro normativo e superamento del precedente orientamento

In origine, sulla base dei criteri interpretativi della circolare del Ministero dell'Interno n. 2 del 24 marzo 1986, tali lavoratori erano stati esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 2, terzo comma, della legge 27 dicembre 1985, n. 816. Per essi era stata ritenuta applicabile, ricorrendone i presupposti, la sola tutela dell'accredito figurativo dei contributi ai sensi dell'art. 31 della legge n. 300/1970.

Successivamente è intervenuta la legge 19 marzo 1993, n. 68, il cui art. 8-ter dispone che le previsioni del secondo comma dell'art. 2 della legge n. 816/1985 si applicano a tutti i lavoratori dipendenti pubblici o privati, senza esclusione alcuna. La circolare valorizza tale norma come disposizione interpretativa e idonea a ricondurre nell'ambito della disciplina anche i dipendenti di partiti politici, sindacati, associazioni non riconosciute e organismi analoghi.

Indicazioni del Ministero dell'Interno

A fronte del nuovo quadro normativo, il Ministero dell'Interno è stato nuovamente interpellato e, con nota della Direzione Generale dell'Amministrazione Civile del 30 settembre 1993, n. 15900/1 bis/10/B/1-A, ha confermato che la fattispecie trova riscontro nell'art. 8-ter della legge n. 68/1993. La nota richiama inoltre il principio costituzionale che tutela il diritto del cittadino a conservare il posto di lavoro per svolgere cariche pubbliche.

In tale prospettiva, partiti politici e associazioni non riconosciute sono ricompresi tra gli enti privati cui si riferisce l'art. 2 della legge n. 816/1985. La disposizione, inoltre, ha previsto a favore dei dipendenti, pubblici e privati, nominati amministratori locali e collocati in aspettativa non retribuita, il beneficio dell'indennità di carica.

Effetti in materia previdenziale e assistenziale

La conseguenza previdenziale indicata dalla circolare è che, per i dipendenti degli organismi interessati collocati in aspettativa ed eletti negli organi esecutivi per i quali la legge prevede il raddoppio dell'indennità di carica, gli enti locali devono provvedere al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Il pagamento avviene in sostituzione dei datori di lavoro privati.

La circolare chiarisce quindi che non opera più l'esclusione in precedenza affermata e che l'onere contributivo deve essere posto a carico dell'ente locale nei casi rientranti nel nuovo perimetro interpretativo.

Regolarizzazione dei periodi pregressi

Poiché l'art. 8-ter della legge n. 68/1993 ha natura interpretativa, la circolare afferma che le amministrazioni locali devono procedere al versamento dei contributi anche per i periodi antecedenti, purché successivi all'entrata in vigore della legge n. 816/1985, cioè dal 25 gennaio 1986.

Per la regolarizzazione contributiva viene richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26 marzo 1993, adottata ai sensi dell'art. 10 del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, e approvata con D.M. 7 ottobre 1993.

Termini, interessi e sanzioni

La regolarizzazione beneficia dell'applicazione degli interessi al tasso legale solo se viene effettuata entro il giorno 20 del terzo mese successivo all'emanazione della circolare, vale a dire entro il 20 febbraio 1994. Gli interessi legali indicati sono pari al 5% fino al 15 dicembre 1990 e al 10% dal 16 dicembre 1990.

Se il termine non viene rispettato, non si applica più il regime agevolato degli interessi, ma trovano invece applicazione le sanzioni civili previste in via ordinaria.

Punti principali

Superamento del precedente orientamento restrittivo

In precedenza, sulla base della circolare del Ministero dell'Interno n. 2 del 24 marzo 1986, erano stati esclusi dall'art. 2, terzo comma, della legge n. 816/1985 i dipendenti di partiti politici, sindacati, associazioni e organismi analoghi nominati amministratori dagli enti locali. Per tali soggetti operava, ove ricorressero i presupposti, l'accredito figurativo dei contributi ai sensi dell'art. 31 della legge n. 300/1970.

Effetti dell'art. 8-ter della legge n. 68/1993

La legge 19 marzo 1993, n. 68, all'art. 8-ter, ha stabilito che le disposizioni del secondo comma dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, sono applicabili a tutti i lavoratori dipendenti pubblici o privati senza esclusione alcuna. La disposizione è qualificata come interpretativa e viene richiamata quale base normativa per includere anche i dipendenti degli organismi privati indicati.

Riconoscimento dei partiti e delle associazioni non riconosciute

A seguito di interpello al Ministero dell'Interno, la Direzione Generale dell'Amministrazione Civile ha affermato che la fattispecie trova riscontro nell'art. 8-ter e nel principio costituzionale che tutela il diritto del cittadino a conservare il posto di lavoro per adempiere a cariche pubbliche. In tale quadro, partiti politici e associazioni non riconosciute sono considerati enti privati rientranti nell'art. 2 della legge n. 816/1985.

Trattamento dei dipendenti nominati amministratori locali

La circolare ribadisce che, per i dipendenti pubblici o privati nominati amministratori degli enti locali e collocati in aspettativa non retribuita, è previsto il beneficio dell'indennità di carica. Per i dipendenti degli organismi privati interessati, eletti negli organi esecutivi e soggetti al raddoppio dell'indennità di carica, gli enti locali devono sostituirsi ai datori di lavoro privati nel versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Regolarizzazione contributiva per i periodi pregressi

In ragione della natura interpretativa dell'art. 8-ter della legge n. 68/1993 e della nuova posizione ministeriale, le amministrazioni locali devono regolarizzare i contributi anche per i periodi anteriori, purché successivi all'entrata in vigore della legge n. 816/1985, cioè dal 25 gennaio 1986.

Interessi e termine per la regolarizzazione

Per la regolarizzazione contributiva si applica la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26 marzo 1993, emanata ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 536/1987, convertito nella legge n. 48/1988, e approvata con D.M. 7 ottobre 1993. Gli interessi al tasso legale sono dovuti solo se la regolarizzazione avviene entro il 20 febbraio 1994, con aliquote del 5% fino al 15 dicembre 1990 e del 10% dal 16 dicembre 1990. Decorso tale termine, si applicano le sanzioni civili ordinarie.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.