Circolare numero 263 del 25-11-1993
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina l’attuazione dell’art. 18 della legge n. 223/1991 per la riscossione, tramite trattenuta sulle prestazioni temporanee, dei contributi associativi dovuti al Sindacato Autonomo Valdostano Travailleurs (S.A.V.T.). Vengono chiariti i soggetti interessati, le modalità di delega, i casi di validità/invalidità e di revoca, la misura percentuale dei contributi, le procedure automatizzate di liquidazione e i rapporti con le strutture locali. Sono inoltre istituiti nuovi conti contabili per la rilevazione dei contributi trattenuti e dei relativi accrediti al Sindacato, con rinvio alle precedenti istruzioni contabili della circolare n. 167/1992 per gli aspetti non modificati.
trattenute sindacali sulle prestazioni temporanee per il S.A.V.T. e variazioni contabili
Trattenute sindacali sulle prestazioni temporanee per il S.A.V.T. e nuove registrazioni contabili
La circolare disciplina l’attuazione dell’art. 18 della legge 23 luglio 1991, n. 223 in favore del Sindacato autonomo valdostano travailleurs (S.A.V.T.), con riferimento alla riscossione delle quote associative mediante trattenuta sulle prestazioni economiche temporanee erogate dall’INPS. Sono inoltre aggiornate le istruzioni procedurali e contabili e istituiti nuovi conti per la rilevazione delle operazioni connesse.
Quadro normativo e finalità della convenzione
La legge n. 223/1991 ha esteso ai percettori di cassa integrazione, mobilità e disoccupazione il diritto di versare i contributi associativi sindacali mediante trattenuta sulle prestazioni, richiamando il meccanismo già previsto per i lavoratori agricoli dalla legge n. 852/1973. La convenzione con il S.A.V.T. è stata approvata con deliberazione del Comitato esecutivo n. 1252 del 21 luglio 1993 e sottoscritta il 27 settembre 1993, allo scopo di regolare le modalità di esazione dei contributi associativi.
Ambito di applicazione soggettivo
La convenzione riguarda i beneficiari di:
- trattamenti di mobilità;
- trattamenti di integrazione salariale;
- trattamenti di disoccupazione non agricola, ordinaria e speciale.
Restano esclusi i trattamenti di pensione e quelli di disoccupazione agricola, per i quali continuano ad applicarsi le discipline convenzionali già previste dalla legge 11 agosto 1972, n. 485 e dalla legge 27 dicembre 1973, n. 852.
Delega personale: requisiti formali e modalità di rilascio
Il versamento dei contributi avviene solo previa delega personale volontaria, sottoscritta dal titolare della prestazione e incorporata nel modulo di domanda della prestazione stessa. La delega deve inoltre recare:
- il timbro dell’organizzazione sindacale stipulante;
- la firma del suo rappresentante legale.
Per il S.A.V.T. la delega riporta il codice 0801. Le SAP devono verificare la presenza e correttezza di tutti gli elementi sostanziali e formali richiesti.
Integrazione salariale a pagamento diretto: adempimenti del datore di lavoro
Per i casi di pagamento diretto dell’integrazione salariale da parte dell’Istituto, la convenzione prevede regole specifiche:
- la delega deve contenere anche l’autorizzazione alla trattenuta sindacale;
- il datore di lavoro, al momento della comunicazione dei dati per il pagamento diretto, deve indicare per ciascun lavoratore il codice 0501, identificativo del S.A.V.T.;
- le deleghe devono essere conservate dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 18, comma terzo, della legge n. 223/1991.
In via transitoria, le deleghe già rilasciate per trattenute sul salario continuano a produrre effetti per la trattenuta sulla corrispondente indennità, fino alla presentazione di nuove deleghe conformi. Anche in questo caso i relativi dati devono essere comunicati all’INPS unitamente agli elenchi dei lavoratori aventi diritto.
Validità, invalidità e revoca della delega
La delega è normalmente:
- contestuale alla domanda di prestazione;
- irrevocabile;
- efficace fino al pagamento della prestazione richiesta.
L’eccezione è prevista per le prestazioni di durata superiore all’anno: in tal caso è possibile revocare o presentare una nuova delega entro il 20 ottobre dell’anno precedente a quello cui la revoca o la nuova delega si riferisce.
Sono considerate invalide o inefficaci, tra l’altro:
- le deleghe non sottoscritte dal lavoratore;
- le deleghe prive del timbro dell’organizzazione stipulante o della firma del legale rappresentante;
- nei pagamenti diretti dell’integrazione salariale, le deleghe i cui dati non siano stati comunicati dal datore di lavoro nei modi previsti.
In caso di contestazione da parte del lavoratore che dichiari formalmente di non avere rilasciato la delega, l’INPS sospende la trattenuta dal mese successivo alla conoscenza del fatto. Il Sindacato deve restituire le somme già trattenute. Lo stesso principio di separazione tra rapporto di prestazione e rapporto associativo vale anche nei casi di revoca, annullamento o riduzione della prestazione: la restituzione delle quote è un rapporto diretto tra organizzazione sindacale e lavoratore.
Misura del contributo sindacale
La percentuale del contributo deve essere indicata espressamente nella delega ed essere uniforme per tutti gli iscritti del Sindacato e per tipologia di prestazione. La convenzione disciplina anche il caso in cui la percentuale indicata nella delega non coincida con quella preventivamente comunicata all’Istituto dall’organizzazione sindacale:
- se la percentuale è inferiore, la delega è priva di effetto e va restituita al Sindacato;
- se la percentuale è superiore, la delega produce effetti solo fino alla misura comunicata dal Sindacato.
Le percentuali comunicate dal S.A.V.T. sono:
- 3% sull’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti;
- 0,50% sulla CIG edile, ordinaria e straordinaria;
- 0,80% sui restanti trattamenti, ossia CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, disoccupazione non agricola ordinaria e speciale, e indennità di mobilità.
Procedure automatizzate di liquidazione e flussi informativi
Le procedure automatizzate di liquidazione di C.I.G., C.I.S.O.A., disoccupazione e mobilità sono state aggiornate nelle funzioni di acquisizione, calcolo e stampa dei documenti di pagamento, in modo da operare le trattenute in favore del S.A.V.T. sulla base delle deleghe acquisite.
Da ciascun flusso elaborativo periferico devono essere generate liste analitiche contenenti:
- dati identificativi dei titolari delle prestazioni;
- tipo di indennità liquidata;
- importo delle trattenute operate.
Tali liste devono essere trasmesse al Sindacato nei tempi concordati in sede locale. Successivamente, con elaborazioni semestrali sugli archivi centrali, saranno forniti al S.A.V.T. tabulati riepilogativi dei dati elaborati presso le SAP. La Direzione Centrale per la Tecnologia Informatica comunicherà, con messaggi distinti per ciascuna procedura di pagamento, la disponibilità dei nuovi programmi e le relative modalità operative.
Rapporti con le organizzazioni sindacali a livello locale
Per l’applicazione della convenzione a livello territoriale, i rappresentanti locali del Sindacato devono fare riferimento al responsabile dei rapporti con l’utenza e delle relazioni esterne. Tale funzionario coordinerà i necessari collegamenti con gli uffici competenti e curerà anche la comunicazione degli estremi del conto corrente bancario per l’accredito degli importi trattenuti.
Le questioni non risolvibili localmente, nonché gli aspetti di indirizzo generale, devono essere sottoposti alla Direzione Generale - Staff per i rapporti con gli Enti di Patronato.
Istruzioni procedurali e contabili: nuovi conti
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi sindacali e dei successivi versamenti al S.A.V.T. vengono istituiti i seguenti conti:
- GPA 25/13: imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
- GPA 35/13: accreditamento al Sindacato dei contributi trattenuti;
- GPA 18/13: rilevazione del debito verso il S.A.V.T.
Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione e alla relativa IVA devono essere imputati ai conti già esistenti GPA 24/42 e GPA 24/25.
Rinvio ad altre istruzioni
Per quanto non espressamente modificato, la circolare rinvia alle istruzioni contenute nel punto 3 della circolare n. 167 del 7 luglio 1992. La convenzione allegata precisa inoltre che l’INPS è esonerato da responsabilità verso terzi, mentre ogni questione relativa al rapporto associativo e all’eventuale restituzione delle quote resta tra il Sindacato e i lavoratori interessati.
Punti principali
Ambito di applicazione e soggetti interessati
La convenzione si applica ai beneficiari di trattamenti di mobilità, integrazione salariale e disoccupazione non agricola, ordinaria e speciale, che possono versare i contributi sindacali mediante trattenuta sulla prestazione. Restano esclusi i trattamenti di pensione e di disoccupazione agricola, che continuano a essere regolati dalle convenzioni specifiche previste dalle leggi n. 485/1972 e n. 852/1973.
Delega personale, requisiti e validità
Il diritto alla trattenuta si esercita mediante delega personale volontaria, sottoscritta dal titolare della prestazione e inserita nel modulo di domanda. La delega deve recare anche il timbro dell’organizzazione sindacale stipulante e la firma del legale rappresentante; per il S.A.V.T. è previsto il codice 0801. La delega è, in linea generale, contestuale alla domanda, irrevocabile e con effetti limitati al pagamento della prestazione richiesta.
Casi particolari per l’integrazione salariale a pagamento diretto
Nei casi in cui l’integrazione salariale sia pagata direttamente dall’Istituto, il datore di lavoro deve trasmettere all’INPS i dati delle deleghe e indicare il codice 0501, distintivo del S.A.V.T., per ciascun lavoratore delegante. Le deleghe devono essere conservate dal datore di lavoro. In attesa di nuove deleghe, possono produrre effetti anche quelle già rilasciate per trattenute sul salario, purché i relativi dati siano comunicati all’INPS.
Invalidità, contestazioni e revoche
Sono prive di effetto le deleghe non sottoscritte dal lavoratore o prive del timbro e della firma dell’organizzazione sindacale. Nei pagamenti diretti dell’integrazione salariale la delega è inefficace se il datore di lavoro non comunica i dati richiesti. In caso di contestazione da parte del lavoratore, l’INPS cessa le trattenute dal mese successivo alla conoscenza dell’evento; il Sindacato deve restituire le somme già riscosse. In caso di revoca, annullamento o riduzione della prestazione, la restituzione è a carico del Sindacato e il recupero della prestazione indebita avviene al lordo della trattenuta sindacale.
Misura del contributo sindacale
L’importo da trattenere deve essere indicato espressamente in percentuale nella delega, in misura uguale per tutti gli iscritti e per tipo di prestazione. La convenzione ammette che la percentuale indicata nella delega sia inferiore o superiore a quella comunicata dal Sindacato all’Istituto: se inferiore la delega è inefficace e va restituita; se superiore, vale solo nei limiti della misura comunicata. Le percentuali comunicate dal S.A.V.T. sono: 3% per la disoccupazione con requisiti ridotti, 0,50% per CIG edile ordinaria e straordinaria, 0,80% per gli altri trattamenti previsti.
Procedure automatizzate e flussi informativi
Le procedure automatizzate di liquidazione di CIG, CISOA, disoccupazione e mobilità sono state adeguate per consentire la trattenuta delle quote associative. Dai flussi periferici devono essere prodotte liste analitiche con dati identificativi, tipo di indennità e importo trattenuto, da trasmettere al S.A.V.T. nei tempi concordati a livello locale. Semestralmente saranno inoltre forniti tabulati riepilogativi dagli archivi centrali. La Direzione Centrale per la Tecnologia Informatica comunicherà la disponibilità dei nuovi programmi e le modalità operative.
Rapporti con le strutture locali
Per le questioni applicative locali i rappresentanti del Sindacato devono riferirsi al responsabile dei rapporti con l’utenza e delle relazioni esterne, che coordinerà gli uffici competenti e riceverà anche le coordinate bancarie per l’accredito delle trattenute. Le questioni non risolvibili a livello locale, o di indirizzo generale, vanno rimesse alla Direzione Generale - Staff per i rapporti con gli Enti di Patronato.
Variazioni al piano dei conti
Sono istituiti i conti GPA 25/13, GPA 35/13 e GPA 18/13 per la rilevazione, rispettivamente, dei contributi sindacali trattenuti, dell’accreditamento al S.A.V.T. e del debito verso il Sindacato. Le spese di esazione e la relativa IVA devono essere imputate ai conti già esistenti GPA 24/42 e GPA 24/25. Per gli ulteriori aspetti procedurali e contabili si rinvia alla circolare n. 167 del 7 luglio 1992.
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