Circolare numero 52 del 22-04-2014
Si forniscono le istruzioni operative all’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e l’UNITA’ SINDACALE FALCRI – SILCEA, per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 3 febbraio 2014 con UNITA’ SINDACALE FALCRI - SILCEA, valida fino al 31 dicembre 2014, per la riscossione dei contributi sindacali mediante trattenuta sulla pensione. Sono indicati i pensionati che possono rilasciare delega, le modalità di presentazione e decorrenza delle deleghe e delle revoche, la misura del contributo, i costi del servizio, il regime di esonero da responsabilità e le istruzioni contabili con i relativi conti INPS.
Convenzione INPS con UNITA’ SINDACALE FALCRI - SILCEA per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
Convenzione INPS con UNITA’ SINDACALE FALCRI - SILCEA per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
La circolare dà notizia della convenzione sottoscritta il 3 febbraio 2014 tra INPS e UNITA’ SINDACALE FALCRI - SILCEA, approvata con determinazione n. 184 del 25 novembre 2013 e valida fino al 31 dicembre 2014. L’accordo disciplina la riscossione, mediante trattenuta sulla pensione, dei contributi sindacali dovuti dagli iscritti.
Soggetti aventi diritto alla delega
Possono rilasciare la delega i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico:
- dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
- delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS.
La circolare precisa che la disciplina dell’articolo 23 octies della legge n. 485/72 non si applica ai titolari di pensione o assegno sociale, poiché la norma riguarda esclusivamente le pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio della delega
La delega deve essere rilasciata sul modello predisposto dall’Istituto, nel quale devono essere indicati la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03. Il documento deve risultare:
- sottoscritto dal titolare della pensione;
- controfirmato dal responsabile locale dell’UNITA’ SINDACALE FALCRI - SILCEA.
Ai fini dell’operatività, i nominativi dei rappresentanti e degli incaricati dell’Organizzazione abilitati alla firma e alla presentazione delle deleghe all’INPS devono essere comunicati per iscritto alle Strutture periferiche dell’Istituto dalla sede locale o dagli uffici centrali dell’Organizzazione stessa.
Decorrenza delle deleghe e modalità di presentazione
Le deleghe presentate da soggetti già titolari di pensione, così come le revoche, producono effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di acquisizione da parte della Struttura territoriale INPS che ha in carico la pensione.
Le deleghe, controfirmate dal soggetto abilitato mediante comunicazione all’INPS, devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia. Una copia viene restituita dalla Sede INPS all’Organizzazione con timbro e firma per ricevuta. Tale elenco, insieme alla copia della delega, vale come prova dell’avvenuta presentazione in caso di contestazione.
Revoca della delega e concorso di più deleghe
Qualora il pensionato abbia rilasciato deleghe a favore di due o più Organizzazioni sindacali, ai fini della trattenuta è considerata efficace la prima delega pervenuta agli uffici INPS, salvo che la delega successiva sia accompagnata dalla revoca della precedente: in questo caso prevale la delega successiva.
La circolare esclude che il semplice rilascio di una nuova delega produca una revoca implicita della precedente. Se la revoca viene comunicata direttamente dal pensionato all’INPS, la Struttura periferica procede alla sua acquisizione e la revoca ha efficacia dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di ricezione.
Misura del contributo sindacale
Il contributo sindacale è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote previste sono:
- 0,50% sugli importi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
- 0,40% sugli importi eccedenti il trattamento minimo e non superiori al doppio dello stesso;
- 0,35% sugli importi eccedenti il doppio del trattamento minimo del FPLD.
Rapporti finanziari, costi ed esonero di responsabilità
I rapporti finanziari sono disciplinati dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della convenzione e gli adempimenti sono affidati a livello centrale alla Direzione Generale e all’UNITA’ SINDACALE FALCRI - SILCEA.
I costi del servizio, determinati sulla base delle risultanze della contabilità analitica dell’esercizio 2011, sono i seguenti:
- € 0,04 per nuova delega su domanda di pensione;
- € 0,74 per nuova delega su pensione esistente;
- € 0,74 per revoca delega;
- € 1,48 per variazione (revoca + acquisizione nuova delega);
- € 0,04 per gestione delega.
Con l’articolo 9, l’Organizzazione sindacale esonera l’INPS da ogni responsabilità derivante dai rapporti tra il pensionato e il sindacato. In caso di controversie sulla validità o regolarità della delega, l’UNITA’ SINDACALE FALCRI - SILCEA si obbliga a ristorare l’INPS di ogni eventuale effetto negativo derivante dalle stesse.
Codice INPS e istruzioni contabili
Alla convenzione è attribuito il codice INPS L4. Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per contributi sindacali sulle pensioni per conto dell’UNITA’ SINDACALE FALCRI - SILCEA sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25397, per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
- GPA27397, per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti.
I rapporti finanziari con l’Organizzazione sindacale saranno definiti direttamente dalla Direzione generale.
Punti principali
Convenzione e durata
La convenzione è stata sottoscritta in data 03.02.2014 con UNITA’ SINDACALE FALCRI - SILCEA, in attuazione della determinazione n. 184 del 25 novembre 2013. Essa disciplina la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni ed è valida fino al 31 dicembre 2014.
Soggetti che possono rilasciare la delega
Possono avvalersi del servizio i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS. Restano esclusi i titolari di pensione o assegno sociale, poiché l’articolo 23 octies della legge n. 485/72 si riferisce solo a pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio della delega
La delega deve essere compilata sul testo predisposto dall’Istituto, con indicazione della misura del contributo e delle autorizzazioni per il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03. Deve essere sottoscritta dal pensionato e controfirmata dal responsabile locale dell’Organizzazione sindacale. I nominativi dei rappresentanti e degli incaricati abilitati alla firma e alla presentazione delle deleghe devono essere comunicati per iscritto alle Strutture periferiche INPS dalla sede locale o dagli uffici centrali dell’Organizzazione.
Decorrenza delle deleghe e prova di presentazione
Le deleghe già presentate da titolari di pensione, nonché le revoche, producono effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di acquisizione presso la Struttura territoriale INPS competente. Le deleghe controfirmate devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia; una copia viene restituita dalla Sede INPS con timbro e firma per ricevuta. L’elenco, insieme alla copia della delega, costituisce prova dell’avvenuta presentazione in caso di contestazione.
Revoca della delega e concorrenza tra più deleghe
Se il pensionato ha rilasciato più deleghe a diverse Organizzazioni sindacali, è valida ai fini della trattenuta la prima delega pervenuta all’INPS, salvo che la delega successiva sia accompagnata dalla revoca della precedente, nel qual caso prevale la delega successiva. È escluso che una nuova delega valga come revoca implicita della precedente. Se la revoca è comunicata direttamente dal pensionato all’INPS, la Struttura periferica la acquisisce e la revoca ha effetto dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di ricezione.
Misura del contributo sindacale
Il contributo è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Le percentuali sono: 0,50% sulla quota entro il trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti; 0,40% sulla quota eccedente il trattamento minimo e non superiore al doppio dello stesso; 0,35% sulla quota eccedente il doppio del trattamento minimo.
Rapporti finanziari e costi del servizio
I rapporti finanziari e gli adempimenti sono disciplinati dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della convenzione e gestiti a livello centrale tra la Direzione Generale e UNITA’ SINDACALE FALCRI - SILCEA. I costi del servizio, determinati sulla base della contabilità analitica 2011, sono pari a: € 0,04 per nuova delega su domanda di pensione; € 0,74 per nuova delega su pensione esistente; € 0,74 per revoca delega; € 1,48 per variazione (revoca + nuova delega); € 0,04 per gestione delega.
Esonero da responsabilità
Con l’articolo 9 della convenzione, l’Organizzazione sindacale esonera l’INPS da ogni responsabilità derivante dai rapporti tra pensionato e sindacato. In caso di controversie sulla validità o regolarità della delega, l’Organizzazione si impegna a ristorare l’INPS di ogni eventuale effetto negativo derivante da tali contestazioni.
Codice INPS e istruzioni contabili
Il codice INPS assegnato alla convenzione è L4. Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute sindacali sulle pensioni per conto dell’Organizzazione sono istituiti i conti GPA25397, per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso, e GPA27397, per quelli trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti. I rapporti finanziari saranno definiti direttamente dalla Direzione generale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 16 apr 2014Circolare numero 51 del 16-04-2014
- Circolare · 14 apr 2014Circolare numero 50 del 14-04-2014
- Circolare · 30 apr 2014Circolare numero 53 del 30-04-2014
- Circolare · 2 mag 2014Circolare numero 56 del 02-05-2014
- Circolare · 2 mag 2014Circolare numero 55 del 02-05-2014
- Circolare · 2 mag 2014Circolare numero 54 del 02-05-2014
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →