Cassazione Penale, Ordinanza n. 34357/2026 del 24/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché non consentito dalla legge e comunque del tutto generico. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Il testo riportato non contiene la parte dispositiva successiva alla formula «P.Q.M.» e non specifica ulteriori statuizioni.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 24 novembre 2025 del Giudice dell’udienza preliminare di Catania, emessa ai sensi degli artt. 444 e seguenti c.p.p., in relazione alla responsabilità per il delitto di cui all’art. 369 c.p. Il ricorso era diretto a contestare il giudizio di responsabilità; il testo non ne espone ulteriori argomentazioni. La Corte lo ha ritenuto non consentito dalla legge e, in ogni caso, del tutto generico.
Norme richiamate
artt. 444 e ss. c.p.p.
Esaminati il ricorso proposto da Guardo Antonino, relativo al giudizio di responsabilità; Rilevato che il ricorso è inammissibile perché non consentito dalla legge e perché, comunque, del tutto generico;
La sentenza impugnata è stata pronunciata ai sensi degli artt. 444 e seguenti c.p.p.; la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso contro di essa, ritenendolo non consentito e comunque generico.
art. 369 c.p.
Vista la sentenza impugnata, emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., per il delitto di cui all'art. 369 c.p.;
La decisione identifica il reato per il quale è stata pronunciata la sentenza di patteggiamento nell’art. 369 c.p.; il testo non offre un’interpretazione sostanziale della disposizione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro una sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e seguenti c.p.p. è inammissibile quando non è consentito dalla legge.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile anche quando le censure proposte sono del tutto generiche.
- Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, nel caso deciso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
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