Sentenza del 13/07/2016 n. 14287 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'anno 2006, con cui erano state richieste maggiori somme per IVA, IRPEG e IRAP. Le contestazioni riguardavano l'erronea fatturazione di operazioni doganali imponibili, l'omessa contabilizzazione di ricavi e l'errata contabilizzazione di componenti negative del reddito. In Cassazione ha denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c. e delle norme sul processo tributario, nonché vizio di motivazione, sostenendo che la Commissione Tributaria Regionale avesse erroneamente ritenuto non esaminate dal giudice di primo grado alcune questioni, benché il ricorso introduttivo fosse stato integralmente accolto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il motivo è stato ritenuto privo della necessaria specificità, perché la ricorrente non aveva indicato con precisione i termini dell'impugnazione dell'avviso, il contenuto della decisione di primo grado, l'atto di appello e le difese svolte nel giudizio di secondo grado. Anche la censura relativa al vizio di motivazione è stata dichiarata inammissibile perché generica e priva dell'indicazione del fatto controverso e della sua decisività. La società è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 3.000 euro, oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 112 c.p.c.
Impone al giudice di pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa. La relativa violazione deve però essere dedotta indicando con precisione le domande, le decisioni adottate e gli atti processuali rilevanti.
Art. 366, nn. 4 e 6, c.p.c.
Richiede che il ricorso per cassazione individui specificamente i motivi di impugnazione e gli atti o documenti sui quali essi si fondano, con adeguata indicazione del loro contenuto e della loro collocazione processuale.
Art. 360, n. 5, c.p.c.
La censura per vizio di motivazione deve indicare il fatto controverso, la sua decisività e le ragioni per cui la motivazione sarebbe insufficiente o contraddittoria; una contestazione generica è inammissibile.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 52 e seguenti
Disciplina l'appello nel processo tributario. Le questioni non adeguatamente riproposte o specificamente censurate nel giudizio di appello possono non essere esaminate dal giudice di secondo grado.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente affermare che il giudice abbia omesso di pronunciarsi: occorre indicare con precisione la domanda proposta, il contenuto della sentenza di primo grado, i motivi di appello e le difese rilevanti.
- Anche quando si denuncia un errore processuale, la Corte di cassazione verifica prima l'ammissibilità formale e la specificità del motivo; solo dopo può esaminare direttamente gli atti del processo.
- La censura di vizio motivazionale deve individuare uno specifico fatto controverso e spiegare perché esso sarebbe decisivo. Formule generiche o meramente assertive comportano l'inammissibilità.
- Nel processo tributario è essenziale riproporre e motivare puntualmente in appello tutte le questioni sulle quali si chiede una decisione, soprattutto se il giudice di primo grado non le ha esaminate o se la decisione è contestata solo parzialmente.
- L'inammissibilità del ricorso comporta normalmente la soccombenza processuale e la condanna alle spese, senza che la Corte esamini nel merito la fondatezza delle pretese fiscali.
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