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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/197

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/197 della Commissione, del 3 febbraio 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Cochinilla de Canarias (DOP)]

Normativa europea32016R0197

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione della denominazione "Cochinilla de Canarias" come DOP nel registro unionale delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. La Commissione rileva che la domanda presentata dalla Spagna era stata pubblicata e che non sono state presentate opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. L’atto ha efficacia generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e si applica direttamente in ciascuno Stato membro.

Iscrizione nel registro UE della denominazione di origine protetta "Cochinilla de Canarias".

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla registrazione, nell’Unione europea, della denominazione "Cochinilla de Canarias" come denominazione di origine protetta (DOP), ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Riguarda in particolare un prodotto della classe 2.12 "Cocciniglia" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Produce effetti obbligatori e direttamente applicabili in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Registrazione della DOP "Cochinilla de Canarias"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/197 della Commissione ha come finalità la registrazione nel registro unionale della denominazione "Cochinilla de Canarias" come denominazione di origine protetta (DOP). L’atto si inserisce nella procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, richiamando in particolare la fase di pubblicazione della domanda e l’assenza di opposizioni.

Presupposti procedurali

La Commissione richiama che la domanda di registrazione della denominazione, presentata dalla Spagna, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 dello stesso regolamento, la Commissione conclude che la denominazione debba essere iscritta nel registro.

Contenuto della registrazione

L’articolo 1 dispone la registrazione della denominazione "Cochinilla de Canarias" come DOP. La registrazione riguarda un prodotto classificato nella classe 2.12 "Cocciniglia" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, che contiene le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Entrata in vigore ed effetti giuridici

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con conseguente efficacia uniforme nell’ordinamento dell’Unione.

Disposizioni principali

Registrazione della DOP "Cochinilla de Canarias"

L’articolo 1 registra la denominazione "Cochinilla de Canarias" come denominazione di origine protetta (DOP). La denominazione identifica un prodotto della classe 2.12 "Cocciniglia" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Presupposti procedurali della registrazione

Nei considerando la Commissione precisa che la domanda di registrazione presentata dalla Spagna era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che, non essendo stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, la denominazione doveva essere registrata.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaqualità dei prodotti alimentariindicazioni geografichedenominazioni di origine protette

Testo integrale

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