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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/757

Regolamento delegato (UE) 2016/757 della Commissione, del 3 febbraio 2016, che determina le operazioni relative all'applicazione della normativa agricola per le quali è richiesto l'inserimento di informazioni nel sistema d'informazione doganale

Normativa europea32016R0757

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l'elenco delle operazioni agricole per le quali è obbligatorio inserire informazioni nel sistema d'informazione doganale, con l'obiettivo di agevolare prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni delle normative doganali e agricole. La disciplina si concentra sulle movimentazioni di prodotti agricoli e trasformati rilevanti per la PAC, includendo importazione, esportazione, transito, custodia temporanea e circolazione interna nell'UE. Abroga il precedente regolamento (CE) n. 696/98 e si applica dal 1° settembre 2016.

Regolamento delegato che individua le operazioni relative all'applicazione della normativa agricola per le quali devono essere inserite informazioni nel sistema d'informazione doganale (SID).

Ambito di applicazione

Si applica alle operazioni connesse all'applicazione della normativa agricola, limitatamente ai prodotti dei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata e, più in generale, ai prodotti soggetti alle disposizioni della politica agricola comune e alle regolamentazioni specifiche relative alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli. Rileva per importazioni da paesi terzi, esportazioni verso paesi terzi, circolazione in regime di transito comune o esterno, custodia temporanea nell'Unione e circolazione interna nell'UE di prodotti soggetti a restrizioni, divieti o benefici UE. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; si applica dal 1° settembre 2016, dopo l'entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Regolamento delegato (UE) 2016/757 della Commissione: operazioni agricole soggette a inserimento nel sistema d'informazione doganale

Il regolamento interviene nell'ambito della cooperazione doganale e agricola disciplinata dal regolamento (CE) n. 515/97, aggiornando le operazioni che devono essere registrate nel sistema d'informazione doganale (SID). La finalità, esplicitata nei considerando, è consentire alle autorità competenti di prevenire, ricercare e perseguire le violazioni delle normative doganali e agricole, rafforzando in particolare tracciabilità e rintracciabilità dei movimenti di merci agricole.

Finalità e contesto

Il testo nasce dall'esigenza di mantenere il SID adeguato alle necessità operative delle autorità competenti. La Commissione sottolinea che, per assicurare una reazione rapida in caso di emergenze sanitarie, è essenziale disporre di informazioni sui movimenti di prodotti agricoli lungo tutte le fasi della circolazione.

Ambito oggettivo

L'inserimento nel SID riguarda le operazioni relative a prodotti soggetti alla normativa agricola e, in particolare, ai prodotti dei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata. Sono ricompresi sia i prodotti disciplinati dalla politica agricola comune, sia le merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli soggette a specifiche regolamentazioni.

Operazioni per le quali è richiesto l'inserimento nel SID

L'articolo 1 individua quattro macro-categorie di operazioni:

  • importazione da paesi terzi di prodotti agricoli o trasformati soggetti alla PAC;
  • esportazione verso paesi terzi degli stessi prodotti;
  • circolazione in regime di transito comune o esterno e operazioni di custodia temporanea nell'Unione, quando i prodotti sono riesportati verso un paese terzo;
  • circolazione all'interno dell'UE di prodotti soggetti a restrizioni o divieti basati sulla normativa PAC, oppure di prodotti che beneficiano dell'assistenza dell'Unione.

Abrogazione della disciplina precedente

L'articolo 2 abroga il regolamento (CE) n. 696/98 della Commissione, che costituiva la precedente disciplina di attuazione in materia.

Decorrenza, efficacia e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica solo dal 1° settembre 2016. Come atto regolamentare dell'Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Operazioni soggette a inserimento nel SID

Sono elencate le operazioni per le quali, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 515/97, devono essere inserite informazioni nel sistema d'informazione doganale: importazione da paesi terzi, esportazione verso paesi terzi, circolazione nel quadro del transito comune o esterno e della custodia temporanea con riesportazione, nonché circolazione all'interno dell'UE di prodotti soggetti a restrizioni, divieti o benefici dell'Unione.

Ambito oggettivo dei prodotti interessati

L'inserimento di informazioni nel SID riguarda i prodotti soggetti alle disposizioni adottate nell'ambito della politica agricola comune e le regolamentazioni specifiche relative alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli. Il considerando precisa che l'elenco è limitato ai prodotti dei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata.

Abrogazione del precedente regolamento

Il regolamento (CE) n. 696/98 della Commissione è abrogato.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica a decorrere dal 1° settembre 2016. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedoganeagricolturapolitica agricola comunecontrolli e tracciabilitàcircolazione delle merci

Testo integrale

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