Regolamento (UE) 2016/144
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/144 della Commissione, del 3 febbraio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce i valori forfettari all'importazione per una serie di ortofrutticoli, valori necessari per calcolare il prezzo di entrata nel regime unionale. Si tratta di un atto di esecuzione adottato sulla base del regolamento (UE) n. 543/2011, che prevede la fissazione quotidiana di tali valori in funzione di dati giornalieri variabili. L'applicazione è immediata dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e i valori sono riportati in allegato per specifici codici NC e paesi terzi.
Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi indicati nell'allegato del regolamento, limitatamente ai codici NC e alle origini/paesi terzi ivi elencati. I valori forfettari sono utilizzati per la determinazione del prezzo di entrata ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/144: valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento costituisce un atto di esecuzione della Commissione volto a fissare, per una data giornata, i valori forfettari all'importazione di taluni prodotti ortofrutticoli. Tali valori sono funzionali alla determinazione del prezzo di entrata previsto dalla disciplina dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e vengono aggiornati sulla base di dati giornalieri variabili.
Contesto normativo
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che disciplina i settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati. In particolare, l'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 543/2011 stabilisce il meccanismo per la fissazione dei valori forfettari all'importazione da parte della Commissione.
Ambito di applicazione materiale
L'atto riguarda esclusivamente alcuni prodotti ortofrutticoli identificati tramite codici della nomenclatura combinata (NC) nell'allegato. Per ciascun codice sono indicati i valori per specifiche origini o paesi terzi, con il codice "ZZ" riservato alle altre origini. I valori sono espressi in EUR/100 kg e servono come parametro tecnico per il calcolo del prezzo di entrata all'importazione.
Contenuto dispositivo
L'articolo 1 stabilisce che i valori forfettari all'importazione applicabili sono quelli contenuti nell'allegato del regolamento. L'allegato elenca i prodotti interessati e i relativi importi per paese di origine, ad esempio per i codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 20, 0805 20 10, 0805 20 30/50/70/90, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90.
Entrata in vigore e natura dell'atto
L'articolo 2 dispone l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del TFUE, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. La finalità è fissare i valori forfettari all'importazione per taluni prodotti ortofrutticoli, ai fini della determinazione del prezzo di entrata.
Criterio di determinazione dei valori
I considerando precisano che i valori forfettari all'importazione sono calcolati ciascun giorno feriale, tenendo conto di dati giornalieri variabili, in applicazione dei criteri previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e nel quadro dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.
Valori applicabili per codici NC e origini
L'articolo 1 rinvia all'allegato, che riporta i valori forfettari all'importazione (in EUR/100 kg) per specifici codici NC e paesi terzi di origine, tra cui Egitto, Israele, Marocco, Tunisia, Turchia, Cile, Stati Uniti, Cina, Sudafrica e il codice ZZ per le altre origini.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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