L.R. Campania 10/2012
Disposizioni in materia di impianti balneari [...]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge consente ai titolari di concessioni demaniali marittime in Campania di usare stabilimenti balneari ed elioterapici tutto l’anno, nei limiti della concessione e delle autorizzazioni, con accesso gratuito ai minori di 12 anni accompagnati. Disciplina anche istanze annuali, piscine rimovibili, funzioni regionali di indirizzo e un quota minima di strutture accessibili.
Disposizioni sugli impianti balneari in Campania
Disposizioni sugli impianti balneari in Campania
La legge disciplina l’uso annuale degli stabilimenti balneari ed elioterapici nel territorio della Regione Campania, con l’obiettivo di sostenere il turismo costiero e l’occupazione. Le previsioni operano nel rispetto della normativa statale sui beni culturali, sull’edilizia e delle determinazioni del Piano di utilizzo delle aree demaniali.
Ambito di applicazione e utilizzo annuale degli stabilimenti
Ai titolari di concessioni demaniali marittime è consentito, nei soli casi e per il periodo di vigenza della concessione, utilizzare gli stabilimenti balneari ed elioterapici oggetto della concessione e le relative strutture per l’intero anno solare. La disciplina vale solo per il litorale campano e non incide sui vincoli derivanti dalla normativa statale o dal piano di utilizzo delle aree demaniali.
Obblighi dei concessionari verso gli utenti
I titolari delle concessioni devono garantire l’accesso gratuito agli stabilimenti ai minori di 12 anni, purché accompagnati da un maggiorenne. La previsione si affianca agli ordinari obblighi amministrativi e autorizzatori previsti per l’attività balneare.
Istanza annuale e prima applicazione
I soggetti interessati devono presentare, entro il 31 dicembre di ogni anno, apposita istanza all’amministrazione competente che ha rilasciato il titolo concessorio, previo nulla osta dell’autorità competente in materia. In fase di prima applicazione, la comunicazione prevista deve essere trasmessa entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Opere e strutture ammissibili
Per le finalità della legge, e ferme restando le competenze statali in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici, ai titolari di concessioni demaniali marittime è ammessa anche la realizzazione o il ripristino di piscine rimovibili, a condizione che siano integrate e coerenti con il contesto paesaggistico secondo la valutazione delle autorità preposte al vincolo.
Definizione di imprese turistico-balneari
Sono ricomprese tra le imprese turistico-balneari le attività classificate dall’articolo 1, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del decreto-legge n. 400 del 1993, convertito dalla legge n. 494 del 1993. La legge richiama tale definizione ai fini dell’applicazione della disciplina regionale.
Competenze della Giunta regionale e coordinamento amministrativo
Per assicurare l’esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente:
- adotta atti di programmazione, indirizzo e coordinamento generale;
- disciplina l’utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e le attività accessorie degli stabilimenti balneari con ordinanze amministrative, previa consultazione pubblica di Autorità Marittima, ARPAC, associazioni di categoria degli imprenditori balneari, associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative, ANCI ed enti gestori delle aree marine protette presenti nel territorio regionale;
- esercita la vigilanza sul recepimento e sull’attuazione, da parte dei Comuni, delle disposizioni amministrative adottate.
Accessibilità e quota minima di strutture fruibili da persone su sedia a ruote
Resta fermo il mantenimento delle condizioni di accessibilità e visitabilità previste per gli impianti di balneazione dalla legge n. 104 del 1992 e dal decreto ministeriale n. 236 del 1989. Inoltre, stabilimenti balneari, imprese turistico-balneari e attività connesse devono assicurare che almeno il 5% delle strutture autorizzate — tra cui cabine, servizi accessori, depositi, spogliatoi, ombrelloni, lettini, sdraio, aree giochi per bambini e altre analoghe dotazioni — consenta un uso agevole anche da parte di persone su sedia a ruote.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
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