Sentenza del 01/04/2016 n. 6349 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'impugnazione di un preavviso di fermo amministrativo notificato alla contribuente per il mancato pagamento, tra l'altro, dell'imposta di successione relativa all'anno 2006. La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso perché Equitalia non aveva dimostrato la regolare notifica della cartella di pagamento, atto presupposto del fermo. In appello, la Commissione Tributaria Regionale aveva dichiarato tardivo il gravame, ritenendo non applicabile la sospensione feriale dei termini in quanto il preavviso di fermo sarebbe stato riconducibile a un atto dell'esecuzione. Equitalia ha contestato tale qualificazione, sostenendo che il preavviso di fermo non costituisce un atto di espropriazione forzata e che, pertanto, il termine per appellare doveva beneficiare della sospensione feriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale di Equitalia, ritenendo che il fermo amministrativo e il relativo preavviso appartengano a una procedura distinta e alternativa rispetto all'esecuzione forzata vera e propria. Il preavviso di fermo è uno strumento diretto a informare il contribuente della pretesa tributaria e a consentirgli di esercitare tempestivamente il diritto di difesa; non è un atto di espropriazione forzata. Di conseguenza, alla relativa impugnazione si applica la sospensione feriale dei termini processuali. La sentenza della CTR, che aveva dichiarato tardivo l'appello, è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR di Roma, che dovrà esaminare il merito e decidere anche sulle spese. Il ricorso incidentale condizionato della contribuente è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché riguardava questioni non esaminate dal giudice d'appello.
Norme richiamate
D.P.R. n. 546 del 1992, art. 51
Disciplina i termini per proporre appello nel processo tributario; nel caso concreto il termine doveva essere calcolato tenendo conto della sospensione feriale.
D.P.R. n. 546 del 1992, art. 19
L'elencazione degli atti impugnabili va interpretata in senso estensivo.
Il preavviso di fermo, pur non essendo espressamente indicato nell'elenco degli atti impugnabili, può essere impugnato perché consente al contribuente di contestare immediatamente la pretesa tributaria e tutela il diritto di difesa.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86
Disciplina il fermo dei beni mobili registrati, qualificato dalla Corte come procedimento distinto e alternativo rispetto all'esecuzione forzata.
Legge n. 742 del 1969, artt. 1 e 3
La sospensione feriale non si applica ai procedimenti di esecuzione forzata.
La deroga alla sospensione feriale è eccezionale e non può essere applicata analogicamente al giudizio riguardante il preavviso di fermo, perché quest'ultimo non costituisce un atto di espropriazione forzata.
R.D. n. 12 del 1941, art. 92
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina dei procedimenti ai quali non si applica la sospensione feriale.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, come modificato dal D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 26-quinquies, convertito dalla Legge n. 248 del 2006
Le modifiche hanno consolidato la riconducibilità delle controversie sul fermo amministrativo alla giurisdizione tributaria.
Codice di procedura civile, art. 100
Il preavviso di fermo fa sorgere nel contribuente un interesse concreto alla tutela giurisdizionale, consentendogli di contestare la legittimità sostanziale della pretesa tributaria.
Massime di principio
- Il preavviso di fermo amministrativo è impugnabile davanti al giudice tributario anche se non compare espressamente nell'elenco degli atti impugnabili, perché svolge una funzione informativa e incide concretamente sulla posizione del contribuente.
- Il fermo amministrativo non coincide con un atto di espropriazione forzata: è una procedura distinta e alternativa. Pertanto, alle controversie sul preavviso di fermo si applica, in linea generale, la sospensione feriale dei termini processuali.
- Le eccezioni alla sospensione feriale, essendo eccezionali, non possono essere estese per analogia a procedimenti diversi dall'esecuzione forzata vera e propria.
- Quando si impugna un preavviso di fermo, è essenziale verificare la regolare notifica della cartella di pagamento e degli altri atti presupposti; la mancata prova della notifica può incidere sulla legittimità del fermo.
- Il giudice di rinvio dovrà esaminare il merito della controversia dopo la cassazione della decisione processuale, senza che l'accoglimento del ricorso sulla tempestività dell'appello implichi automaticamente la legittimità o l'illegittimità della pretesa tributaria.
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