L.R. Valle d'Aosta 7/2012
Ulteriori modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 26 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.). Abrogazione della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale interviene sulla disciplina del Comitato Regionale per le Comunicazioni della Valle d’Aosta, sostituendo l’articolo 3 e modificando l’articolo 10 della legge regionale n. 26/2001. Abroga inoltre gli articoli 14 e 15 della legge regionale n. 22/2011 e mantiene in vigore, fino al primo rinnovo integrale del Comitato successivo all’entrata in vigore, le regole previgenti su composizione e indennità dei componenti.
Modifiche alla disciplina del Co.Re.Com. Valle d'Aosta
Modifiche alla disciplina del Co.Re.Com. della Valle d’Aosta
La legge regionale 27 marzo 2012, n. 7 interviene sulla legge regionale 4 settembre 2001, n. 26, che disciplina istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.) della Valle d’Aosta. Il provvedimento aggiorna alcuni aspetti dell’assetto del Comitato e introduce una disciplina transitoria per evitare interruzioni nella sua operatività.
Oggetto delle modifiche
La legge dispone:
- la sostituzione dell’articolo 3 della legge regionale n. 26/2001;
- la modifica del comma 1 dell’articolo 10 della medesima legge;
- l’abrogazione degli articoli 14 e 15 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 22, che aveva già inciso sulla disciplina del Co.Re.Com.
Il contenuto puntuale delle nuove formulazioni non è riportato nel testo fornito, ma l’atto consolida comunque un intervento di aggiornamento della normativa regionale sul Comitato.
Regime transitorio
Per assicurare continuità nell’assetto del Comitato, la legge stabilisce che, fino al primo rinnovo integrale del Co.Re.Com. successivo alla sua entrata in vigore, continuano ad applicarsi:
- le disposizioni sulla composizione del Comitato vigenti alla data di entrata in vigore della legge;
- le disposizioni sulle indennità di funzione spettanti ai componenti, sempre nella versione vigente a tale data.
Si tratta quindi di una disciplina transitoria espressamente limitata al primo rinnovo integrale successivo all’entrata in vigore della legge.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ai sensi dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Effetti pratici
L’atto ha rilievo per la sola Regione Valle d’Aosta e incide sull’organizzazione del Co.Re.Com. regionale. Le norme transitorie relative a composizione e indennità hanno avuto applicazione limitata nel tempo, fino al primo rinnovo integrale del Comitato successivo all’entrata in vigore; per questo il provvedimento è oggi sostanzialmente superato nella sua funzione operativa.
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