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Ordinanza

Ordinanza n. 3231/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202515046

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato, dapprima adottata nel 2025 e poi rinnovata a seguito di riesame con provvedimento del 30 marzo 2026

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero e prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, i provvedimenti con cui l’amministrazione ha revocato il nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in suo favore. Ha chiesto l’annullamento degli atti previa sospensione cautelare della loro efficacia. Nell’ordinanza il TAR non espone analiticamente le singole censure, ma dà atto che i motivi aggiunti contestavano il nuovo provvedimento di revoca adottato a seguito di riesame. La questione sostanziale valutata in sede cautelare riguarda il requisito economico del datore di lavoro e la sua capacità di sostenere i costi derivanti dalle nuove assunzioni richieste.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a., ritenendo che, alla luce delle risultanze istruttorie e del sommario esame proprio della fase cautelare, non emergessero sufficienti profili di fondatezza delle censure proposte contro il nuovo provvedimento di revoca. In particolare, il giudice ha valorizzato la carenza del requisito economico del datore di lavoro: dagli indici di bilancio risultava che l’azienda non disponeva di una struttura economica e patrimoniale idonea a raggiungere l’equilibrio economico e a sostenere i costi relativi alle nuove assunzioni. Le spese di lite sono state compensate per giustificati motivi.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare; il TAR ha escluso, allo stato degli atti e in sede di sommaria delibazione, sufficienti profili di fondatezza delle censure.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la revoca del nulla osta al lavoro subordinato può essere ritenuta prima facie legittima quando dagli indici di bilancio emerga che il datore di lavoro non dispone di una struttura economica e patrimoniale idonea a sostenere i costi delle nuove assunzioni.
  • La valutazione cautelare della fondatezza delle censure può fondarsi sulle risultanze istruttorie relative alla capacità economica del datore di lavoro, senza anticipare la definizione piena del merito della controversia.
  • La carenza del requisito economico del datore di lavoro costituisce elemento idoneo a giustificare, in sede cautelare, il rigetto della domanda di sospensione della revoca del nulla osta al lavoro subordinato.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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