Sentenza del 17/06/2015 n. 3573 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 3573/28/15, depositata il 17/06/2015 - Pres. Tersigni, Rel. Diotallevi - Bochicchio/Ag. Entrate D.P. RietiAccertamento, liquidazione e controlli - Imposte sul reddito - Irpef - Ires - Avviso di accertamento IRPEF - Dimostrazione della regolarità del patrimonio sotto il profilo gestionale - documentazione rilevante
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato un avviso di accertamento IRPEF, sostenendo presumibilmente che la propria situazione patrimoniale e finanziaria fosse compatibile con i redditi dichiarati. A sostegno della propria posizione ha prodotto documentazione relativa alla disponibilità, in comodato d'uso, di un immobile o di un'autovettura e all'utilizzo di una carta di credito intestata a un altro soggetto. La controversia riguardava quindi la sufficienza e l'attendibilità di tale documentazione nel dimostrare la regolarità della gestione patrimoniale e la provenienza delle risorse utilizzate.
La decisione
La Commissione ha ritenuto non adeguata la documentazione prodotta dal contribuente. In particolare, una scrittura privata non autenticata e priva di data certa relativa al comodato d'uso di un immobile o di un'autovettura non è stata considerata idonea a dimostrare la disponibilità effettiva del bene nel periodo rilevante. Parimenti, l'utilizzo di una carta di credito intestata a un altro soggetto, senza la produzione dei relativi movimenti finanziari, non ha consentito di verificare l'origine e la gestione delle somme impiegate. È stata quindi valorizzata la necessità di dimostrare non soltanto l'incremento patrimoniale, ma anche la regolarità gestionale del patrimonio; l'esito è stato sfavorevole al contribuente e favorevole all'Agenzia delle Entrate.
Massime di principio
- In un accertamento IRPEF fondato anche su elementi patrimoniali o su spese sostenute, il contribuente deve fornire una ricostruzione documentale completa, idonea a dimostrare sia la disponibilità dei beni sia la provenienza e la movimentazione delle risorse finanziarie.
- Le scritture private non autenticate e prive di data certa hanno un ridotto valore probatorio quando vengono utilizzate per dimostrare retroattivamente la disponibilità di un bene o l'esistenza di un rapporto di comodato nel periodo oggetto di controllo.
- L'uso di una carta di credito o di altri strumenti finanziari intestati a terzi non dimostra, da solo, la legittima disponibilità delle somme: occorre produrre estratti conto, movimenti e documentazione che colleghi le spese al titolare effettivo delle risorse.
- La prova difensiva deve riguardare la gestione complessiva del patrimonio, non limitarsi a spiegare l'origine di un singolo incremento patrimoniale o di una singola spesa.
- Per rendere credibile una giustificazione patrimoniale è opportuno utilizzare documenti con data certa e tracciabilità verificabile, come contratti registrati, bonifici, estratti conto e altra documentazione finanziaria coerente.
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