L.R. Liguria 14/2008
Disposizioni di adeguamento della normativa regionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge adegua varie norme regionali liguri in settori diversi: trasporti, sanità, ambiente, commercio, istruzione, edilizia residenziale, energia, caccia e organizzazione istituzionale. Introduce anche una disciplina transitoria per l’accreditamento sanitario e per il sostegno alla locazione ERP, oltre a misure per persone disabili e per il mobbing. Molti articoli modificativi risultano oggi abrogati o superati.
Disposizioni di adeguamento e aggiornamento della normativa regionale ligure
Disposizioni di adeguamento della normativa regionale ligure
La legge interviene in modo eterogeneo su numerose discipline regionali della Liguria, aggiornando testi vigenti in materia sanitaria, trasporti, ambiente, commercio, edilizia residenziale pubblica, istruzione, caccia, servizi istituzionali e organizzazione amministrativa. Parte delle modifiche ha natura puntuale e alcuni articoli del provvedimento risultano oggi abrogati o comunque superati.
Ambito delle modifiche normative
Il provvedimento non istituisce un unico settore organico di intervento, ma dispone adeguamenti e integrazioni di leggi regionali già esistenti. Tra i principali ambiti toccati figurano:
- tutela della fauna e delle Zone di protezione speciale;
- trasporto pubblico locale e servizi di trasporto non di linea;
- accreditamento sanitario e socio-sanitario;
- contributi per l’adattamento dei veicoli delle persone disabili;
- presenza istituzionale della Regione;
- energia, commercio, edilizia residenziale pubblica e diritto allo studio;
- contratti pubblici regionali;
- soggiorni socio-educativi e didattici;
- raccolta e commercializzazione dei tartufi;
- servizi civili, sistema informativo regionale, difensore civico e Co.Re.Com.;
- caccia, cremazione, barriere architettoniche e mobbing.
Trasporto pubblico e trasporto non di linea
La legge reca interventi su più testi in materia di trasporto pubblico locale, ma le disposizioni contenute negli articoli dedicati a tale materia risultano abrogate successivamente. Restano invece le modifiche al testo unico sul trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea, con soppressione di una lettera dell’articolo 9 e ulteriori modifiche agli articoli 25, 26 e 36 della legge regionale n. 25 del 2007.
Accreditamento sanitario e socio-sanitario
La disciplina più rilevante sul piano applicativo concerne la proroga dell’accreditamento istituzionale per presidi sanitari e socio-sanitari. La validità degli accreditamenti concessi ai sensi della legge regionale n. 20 del 1999 è prorogata:
- al 31 dicembre 2008 per gli accreditamenti concessi negli anni 2003 e 2004;
- al 30 giugno 2009 per gli accreditamenti concessi nell’anno 2005. La proroga vale per i presidi che abbiano richiesto o richiedano il rinnovo nei termini previsti dalla disciplina originaria.
Contributi per l’adattamento di autoveicoli di persone disabili
La Regione prevede contributi per:
- la modifica degli strumenti di guida di autoveicoli di proprietà del disabile o del familiare che lo abbia fiscalmente a carico, quando vi siano incapacità motorie permanenti e il soggetto sia titolare di patente speciale A, B o C;
- l’adattamento dell’autoveicolo di proprietà del disabile o del familiare fiscalmente a carico per il trasporto del disabile, se la commissione sanitaria abbia riconosciuto le condizioni di gravità di cui all’articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992. La Giunta regionale determina misura e modalità dei contributi in relazione alle risorse di bilancio; l’istruttoria è affidata alle ASL secondo modalità da definirsi dalla Giunta entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Presenza istituzionale della Regione, energia e ambiente
Il provvedimento aggiorna la legge sulla presenza istituzionale della Regione, quella in materia di energia e la disciplina ambientale relativa ai diritti per la tenuta del registro delle imprese che svolgono recupero rifiuti in procedura semplificata. Per tali diritti viene confermato il versamento alla Provincia competente ai sensi dell’articolo 216 del d.lgs. n. 152 del 2006, secondo misura e modalità stabilite dalla normativa statale; sono inoltre abrogate disposizioni regionali previgenti incompatibili.
Commercio, edilizia residenziale pubblica, contratti pubblici e istruzione
La legge introduce modifiche puntuali al testo unico sul commercio, al canone degli alloggi ERP, alla disciplina delle attività contrattuali regionali e alla normativa sul diritto all’istruzione e alla formazione. In particolare, viene soppressa nel testo sul diritto allo studio una frase che limitava la somma delle erogazioni rispetto all’importo massimo della borsa di studio.
Sostegno alla locazione ERP e sospensione delle decadenze
In materia di edilizia residenziale pubblica, la Giunta regionale deve definire nuove modalità operative e di utilizzo del fondo di sostegno economico agli assegnatari di alloggi ERP. In attesa di tale intervento, i procedimenti di decadenza dall’assegnazione avviati per determinate cause sono sospesi per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall’entrata in vigore della legge.
Abrogazioni e interventi su discipline istituzionali
La legge abroga o modifica anche varie disposizioni riguardanti regolamenti e organismi regionali, tra cui:
- il regolamento regionale n. 2 del 2003 sull’autorizzazione sanitaria;
- parti della disciplina sul servizio civile;
- disposizioni sul Co.Re.Com., sulla Consulta statutaria e sul Consiglio delle autonomie locali, alcune delle quali risultano poi abrogate da norme successive;
- norme su consiglieri regionali e gruppi consiliari.
Interpretazione autentica in materia venatoria
Viene fornita un’interpretazione autentica dell’articolo 29 della legge regionale sulla protezione della fauna e il prelievo venatorio. Ai fini del divieto di caccia, per “zona dove è vietata la caccia” si intendono specificamente parchi nazionali e regionali naturali, oasi di protezione della fauna, zone di ripopolamento e cattura, foreste demaniali e centri pubblici o privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale. È inoltre chiarito come si calcolano le distanze tra appostamenti fissi e rispetto a determinate aree.
Mobbing e tutela del personale
Nell’ambito del Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing sono istituiti il consigliere di fiducia e lo sportello di ascolto. La Giunta regionale deve disciplinarne con proprio atto organizzazione e funzionamento; gli oneri sono posti a carico della relativa unità previsionale di base del bilancio regionale.
Aspetti temporali e disciplina transitoria
Le uniche previsioni con effetto temporale specifico e ancora rilevanti nel testo sono:
- la proroga dell’accreditamento istituzionale fino al 31 dicembre 2008 o al 30 giugno 2009, secondo l’anno di rilascio;
- la sospensione, per massimo sei mesi dall’entrata in vigore della legge, dei procedimenti di decadenza in materia ERP in attesa della nuova disciplina del fondo di sostegno. Le altre modifiche hanno natura puntuale e sono in gran parte confluite nei testi regionali successivamente modificati o abrogati.
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