L.R. Liguria 12/2008
Calendario venatorio regionale triennale e modifiche alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e sue modificazioni e integrazioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge approva il calendario venatorio della Liguria per le stagioni 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011, fissando periodi, specie cacciabili, carnieri, orari, regole per ZPS, Alpi, cinghiale e ungulati, nonché obblighi del cacciatore e sanzioni. Contiene inoltre modifiche alla l.r. 29/1994. La disciplina ha efficacia solo per il triennio indicato.
Calendario venatorio regionale triennale 2008-2011 della Liguria e modifiche alla disciplina sulla fauna selvatica
Calendario venatorio regionale triennale 2008-2011
La legge disciplina, per la Regione Liguria, l’esercizio dell’attività venatoria nelle stagioni 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011, stabilendo periodi, specie cacciabili, limiti di prelievo, orari e regole particolari per alcune aree e modalità di caccia. Introduce inoltre alcune modifiche alla legge regionale sulla protezione della fauna omeoterma e sul prelievo venatorio.
Ambito di applicazione e regime generale
Il provvedimento definisce il calendario venatorio regionale triennale e si applica esclusivamente al territorio ligure. La caccia programmata è articolata in periodi diversi a seconda della specie e della modalità di prelievo, con rinvio, per quanto non disciplinato, alla normativa vigente in materia.
Periodi di caccia e modalità consentite
Per la selvaggina stanziale la caccia è consentita dalla terza domenica di settembre alla seconda domenica di dicembre di ogni anno, per tre giornate settimanali.
Per la selvaggina migratoria sono previste regole differenziate:
- dal 1° ottobre al 30 novembre, in tutto il territorio regionale, sono possibili ulteriori due giornate settimanali, escluse martedì e venerdì, solo da appostamento e su disposizioni provinciali conformi;
- dal 1° dicembre al 31 gennaio dell’anno successivo la caccia alla migratoria è consentita da appostamento e in forma vagante, anche con cani, per tre giornate settimanali a scelta del cacciatore, con esclusione del martedì e del venerdì e di eventuali ulteriori limitazioni.
Per la provincia di Imperia, in tale ultimo periodo le giornate sono fisse di mercoledì, sabato e domenica, salvo la Zona Alpi; nelle province di Genova, Savona e La Spezia valgono tre giornate a scelta del cacciatore. Nella Zona faunistica delle Alpi resta ferma la competenza provinciale.
La caccia alla beccaccia è consentita solo in forma vagante con cane da ferma o da cerca, esclusivamente dal sorgere del sole al tramonto; non sono mai consentite posta né appostamento, temporaneo o fisso, per beccaccia e beccaccino.
Specie cacciabili e periodi specifici
Sono previste diverse finestre temporali per le specie cacciabili:
- dalla terza domenica di settembre alla seconda domenica di dicembre: starna, pernice rossa, lepre comune, coniglio selvatico; le Province possono estendere il periodo fino al 31 dicembre in base alla consistenza faunistica e sentiti A.T.C. e C.A.;
- dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: allodola, quaglia, tortora, merlo;
- dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio dell’anno successivo: cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, germano reale, gallinella d’acqua, pavoncella, colombaccio, beccaccia, beccaccino, fagiano, volpe e varie specie di anatidi e rallidi indicate dal calendario;
- dal 1° ottobre al 30 novembre: fagiano di monte, limitatamente ai maschi.
Per la pernice rossa e la starna le Province possono introdurre limitazioni di area o di periodo.
Caccia alla volpe, al fagiano di monte e al cinghiale
La caccia alla volpe è consentita ai singoli cacciatori dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio in ogni giornata aperta alla caccia; dal 15 dicembre al 31 gennaio può essere autorizzata anche a squadre, con autorizzazioni nominative provinciali, in località determinate e con ausiliari.
Per il fagiano di monte le Province di Savona e Imperia determinano, sulla base di censimenti, i contingenti abbattibili e le modalità di denuncia dei capi ai fini della sospensione del prelievo.
Il prelievo del cinghiale è consentito secondo le disposizioni vigenti e i regolamenti provinciali, sino all’esaurimento dei contingenti di abbattimento, nel periodo 1° ottobre-31 dicembre; le Province possono modificare le date di apertura e chiusura nei limiti della normativa statale.
Prelievo selettivo degli ungulati
Alle Province è conferita l’approvazione dei piani annuali di abbattimento selettivo degli ungulati, distinti per sesso e classi di età e con indicazione dei periodi di prelievo, nel rispetto della normativa statale e regionale e previo parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica. A fine stagione va trasmessa alla Regione una relazione dettagliata.
È inoltre riconosciuto alle Province il potere di disciplinare la caccia di selezione agli ungulati in periodi diversi da quelli previsti dalla legge statale, nei limiti richiamati dalla normativa nazionale.
Specie vietate
Per insufficiente o non dimostrata consistenza faunistica è vietato il prelievo di pernice bianca, lepre bianca, coturnice, cervo, daino e camoscio, con le eccezioni previste per il daino nelle province di Genova e Savona e per il camoscio nella provincia di Imperia.
Zone faunistiche particolari e aree protette
Nella zona faunistica delle Alpi la caccia è consentita dal terza domenica di settembre al 31 gennaio secondo le disposizioni provinciali; sui terreni coperti in tutto o in maggior parte da neve l’esercizio venatorio è limitato a ungulati e tetraonidi.
Nelle Zone di protezione speciale non ricomprese in divieti venatori l’attività è ammessa nel rispetto della disciplina regionale di recepimento della normativa comunitaria; l’attività di cui all’art. 7, comma 1, lett. a), della l.r. 35/2006 è consentita nelle giornate di sabato e domenica.
Orari di caccia
L’attività venatoria è consentita da un’ora prima del sorgere del sole al tramonto, con orari dettagliati variabili nel corso della stagione. Il testo indica fasce orarie diverse per periodi compresi tra terza domenica di settembre e 30 gennaio, tenendo conto del passaggio tra ora legale e solare.
Caccia con falco, arco e addestramento cani
La caccia con il falco è ammessa solo nelle località, specie, modi e giorni in cui è consentito l’uso del cane da ferma; l’arco è ammesso nelle località, modi e giorni in cui è consentito l’uso del fucile.
L’allenamento dei cani è consentito dal 15 agosto alla seconda domenica di settembre, esclusi martedì e venerdì, da un’ora prima del sorgere del sole al tramonto; l’addestramento dei cani per la caccia al cinghiale è disciplinato dalle Province.
Carniere giornaliero e stagionale
Il calendario fissa limiti di abbattimento giornalieri e stagionali. Tra i principali:
- carniere giornaliero per selvaggina stanziale: 2 capi complessivi tra fagiano, starna, pernice rossa e lepre, con il limite di una sola pernice rossa, una sola starna e una sola lepre; fagiano di monte: 1 capo;
- carniere giornaliero per selvaggina migratoria: 20 capi complessivi, con limiti specifici per allodola, colombaccio, beccaccia, beccaccino, anatidi e altre specie indicate;
- per cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza e ghiandaia è consentito un prelievo aggiuntivo di 20 capi per specie;
- carniere stagionale: beccaccia 20 capi; fagiano 20 capi; lepre, pernice rossa e starna complessivamente 8 capi, con massimo 4 per specie.
Obblighi del cacciatore e tesserino venatorio
Il tesserino venatorio regionale deve essere rilasciato e compilato secondo la disciplina della l.r. 29/1994; le annotazioni sulla beccaccia vanno effettuate al momento del recupero di ogni soggetto. Chi rinuncia all’attività venatoria deve riconsegnare il tesserino della stagione precedente entro il 15 ottobre. Il cacciatore è inoltre tenuto a raccogliere i bossoli delle cartucce sparate.
Caccia nelle aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie
Il prelievo delle specie consentite nelle strutture private per la caccia è ammesso nei periodi previsti dal calendario e nel rispetto della disciplina regionale e del relativo regolamento. Nelle aziende faunistico-venatorie il prelievo della selvaggina stanziale è consentito fino al raggiungimento dei contingenti stabiliti nei piani autorizzati dalle Province.
Limitazioni provinciali e regionali all’attività venatoria
Le Province possono vietare o ridurre la caccia in zone determinate e per periodi prestabiliti, per specifiche specie, in presenza di motivi legati a consistenza faunistica, condizioni ambientali, stagionali o climatiche, malattie accertate dalle ASL provinciali competenti o altre calamità. La Regione può adottare analoghe limitazioni quando interessino territori di due o più Province.
Vigilanza, sanzioni e rinvii
Per la vigilanza venatoria si rinvia alla disciplina della l.r. 29/1994. Le violazioni del calendario sono punite con le sanzioni previste dalla normativa statale e regionale vigente; per l’abbattimento di specie cacciabili ma vietate dalle Province si applicano le sanzioni della l.r. 29/1994.
Modifiche alla l.r. 29/1994
La legge introduce modifiche puntuali alla legge regionale n. 29/1994, in particolare agli articoli 6 e 34, senza riportare nel testo consolidato il contenuto letterale delle nuove formulazioni.
Durata e regime temporale
Il calendario ha validità esclusivamente per le stagioni venatorie 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011. Le disposizioni operative contenute nella legge sono quindi riferite a tale triennio e risultano oggi prive di utilità applicativa diretta, salvo il valore ricognitivo/storico e gli effetti eventualmente già esauriti.
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