L.R. Puglia 28/2015
Autorizzazione al prelievo in deroga dello sturnus vulgaris
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale pugliese autorizza, per la sola stagione venatoria 2015/2016, il prelievo in deroga dello sturnus vulgaris per tutelare i raccolti agricoli e ridurre rischi igienico-sanitari. L’efficacia è subordinata alla dichiarazione di compatibilità della Giunta regionale sulla base di studi di monitoraggio e parere. Stanziati 20 mila euro per monitoraggi e studi.
Autorizzazione al prelievo in deroga dello storno per la stagione venatoria 2015/2016 in Puglia
Autorizzazione al prelievo in deroga dello storno in Puglia
La legge regionale disciplina un prelievo in deroga dello sturnus vulgaris nel territorio della Regione Puglia, collegandolo espressamente alla stagione venatoria 2015/2016. Il provvedimento ha finalità di tutela dei raccolti agricoli e di contenimento delle conseguenze igienico-sanitarie connesse alla presenza della specie.
Ambito di applicazione e finalità
La disciplina consente il prelievo in deroga dello storno solo per la stagione venatoria 2015/2016. La misura è giustificata da esigenze di protezione delle produzioni agricole e di prevenzione di effetti igienico-sanitari negativi.
Condizione di efficacia dell’autorizzazione
L’autorizzazione non produce effetti se la Giunta regionale non dichiara la compatibilità del prelievo in deroga. Tale dichiarazione deve avvenire:
- sulla base degli studi di monitoraggio sul fenomeno migratorio dello sturnus vulgaris;
- in conformità all’articolo 9 della direttiva 2009/147/CE sugli uccelli selvatici;
- in conformità all’articolo 19-bis della legge n. 157/1992, come sostituito dalla legge n. 97/2013.
In sostanza, il prelievo resta subordinato a un previo vaglio tecnico e di legittimità europeo e nazionale.
Termini procedurali
La deliberazione della Giunta regionale che dichiara la compatibilità del prelievo deve essere adottata entro quindici giorni dall’acquisizione formale:
- degli studi di monitoraggio;
- del relativo parere previsto dalla legge regionale n. 30/2007 sul regime di deroga.
Disposizioni finanziarie
Per l’attuazione della legge e della normativa regionale sul regime di deroga è previsto uno stanziamento di 20 mila euro. Le risorse sono destinate al capitolo di nuova istituzione dedicato a “Monitoraggio e studi sul fenomeno migratorio dello sturnus vulgaris”, con copertura mediante riduzione del fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione.
Decorrenza e attualità
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Poiché riguarda una sola stagione venatoria già conclusa, la disciplina ha oggi rilievo sostanzialmente storico e risulta non più utilmente applicabile.
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