Salta al contenuto
Legge

L.R. Puglia 28/2015

Autorizzazione al prelievo in deroga dello sturnus vulgaris

Normativa regionaleL.R. Puglia 28/2015Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale pugliese autorizza, per la sola stagione venatoria 2015/2016, il prelievo in deroga dello sturnus vulgaris per tutelare i raccolti agricoli e ridurre rischi igienico-sanitari. L’efficacia è subordinata alla dichiarazione di compatibilità della Giunta regionale sulla base di studi di monitoraggio e parere. Stanziati 20 mila euro per monitoraggi e studi.

Autorizzazione al prelievo in deroga dello storno per la stagione venatoria 2015/2016 in Puglia

Autorizzazione al prelievo in deroga dello storno in Puglia

La legge regionale disciplina un prelievo in deroga dello sturnus vulgaris nel territorio della Regione Puglia, collegandolo espressamente alla stagione venatoria 2015/2016. Il provvedimento ha finalità di tutela dei raccolti agricoli e di contenimento delle conseguenze igienico-sanitarie connesse alla presenza della specie.

Ambito di applicazione e finalità

La disciplina consente il prelievo in deroga dello storno solo per la stagione venatoria 2015/2016. La misura è giustificata da esigenze di protezione delle produzioni agricole e di prevenzione di effetti igienico-sanitari negativi.

Condizione di efficacia dell’autorizzazione

L’autorizzazione non produce effetti se la Giunta regionale non dichiara la compatibilità del prelievo in deroga. Tale dichiarazione deve avvenire:

  • sulla base degli studi di monitoraggio sul fenomeno migratorio dello sturnus vulgaris;
  • in conformità all’articolo 9 della direttiva 2009/147/CE sugli uccelli selvatici;
  • in conformità all’articolo 19-bis della legge n. 157/1992, come sostituito dalla legge n. 97/2013.

In sostanza, il prelievo resta subordinato a un previo vaglio tecnico e di legittimità europeo e nazionale.

Termini procedurali

La deliberazione della Giunta regionale che dichiara la compatibilità del prelievo deve essere adottata entro quindici giorni dall’acquisizione formale:

  • degli studi di monitoraggio;
  • del relativo parere previsto dalla legge regionale n. 30/2007 sul regime di deroga.

Disposizioni finanziarie

Per l’attuazione della legge e della normativa regionale sul regime di deroga è previsto uno stanziamento di 20 mila euro. Le risorse sono destinate al capitolo di nuova istituzione dedicato a “Monitoraggio e studi sul fenomeno migratorio dello sturnus vulgaris”, con copertura mediante riduzione del fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione.

Decorrenza e attualità

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Poiché riguarda una sola stagione venatoria già conclusa, la disciplina ha oggi rilievo sostanzialmente storico e risulta non più utilmente applicabile.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.