L.R. Puglia 29/2015
Disciplina per la regolamentazione dei limiti alle acquisizioni e alla spesa del personale dei Gruppi consiliari - modifiche e integrazioni alle leggi regionali 30 novembre 2012, n. 34 e 11 gennaio 1994, n. 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Puglia n. 29/2015 modifica la disciplina dei Gruppi consiliari: stabilisce che la spesa per personale comandato, distaccato, a tempo determinato o autonomo grava sul budget del Gruppo e ne rispetta i limiti. Ridefinisce inoltre il sistema di assegnazione, reclutamento, durata dei contratti, pubblicità, rendicontazione e restituzione degli avanzi a fine legislatura.
Disciplina dei limiti di personale e spesa per i Gruppi consiliari
Disciplina del personale e della spesa dei Gruppi consiliari
La legge regionale della Puglia n. 29 del 2015 interviene sulla normativa regionale di funzionamento dei Gruppi consiliari per regolare in modo più puntuale limiti, fonti di finanziamento e modalità di acquisizione del personale. Il provvedimento è applicabile nel solo ambito regionale pugliese e si innesta sulla disciplina già vigente in materia di riduzione dei costi della politica e di organizzazione dei Gruppi consiliari.
Finalità e ambito della disciplina
La legge chiarisce che i Gruppi consiliari si avvalgono di personale e collaborazioni secondo rapporti fiduciari e entro un budget assegnato. La spesa per personale distaccato, comandato, assunto a tempo determinato o utilizzato con incarichi di lavoro autonomo grava sul budget di ciascun Gruppo e deve restare entro i relativi limiti.
Determinazione del budget e del contributo ai Gruppi
L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale determina, a valere sul bilancio del Consiglio, il contributo annuale spettante ai singoli Gruppi. Il parametro massimo è rappresentato dal costo di un’unità di personale di categoria D, posizione economica D6, per ciascun componente del Gruppo.
Il costo dell’unità di personale è calcolato includendo:
- trattamento economico fondamentale e accessorio massimo previsto dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa applicabile alla Regione Puglia;
- retribuzione differita;
- valore di due buoni pasto per settimana;
- compensi per straordinario fino al limite legale di 180 ore annue e i conseguenti 90 buoni pasto;
- oneri previdenziali e assicurativi connessi.
I valori sono aggiornati in base alle variazioni introdotte dalla contrattazione collettiva applicabile. L’Ufficio di Presidenza stabilisce inoltre, con propria deliberazione, entità, tempi e modalità di erogazione del contributo a ciascun Gruppo.
Modalità di acquisizione del personale
Il personale dei Gruppi può essere acquisito attraverso tre canali principali:
- distacco di dipendenti regionali in servizio presso Consiglio, Giunta o enti strumentali della Regione Puglia;
- comando di dipendenti di altre pubbliche amministrazioni;
- contratti previsti dalla legislazione vigente per prestazioni di lavoro subordinato o autonomo applicabili al privato datore di lavoro.
Per il distacco di personale regionale la richiesta deve essere nominativa, provenire dal Presidente del Consiglio regionale sulla base dell’indicazione del Presidente del Gruppo interessato, e dà luogo a distacco con provvedimento dei competenti servizi del Consiglio o della Giunta. Il dipendente rientra obbligatoriamente nella struttura di appartenenza alla cessazione del distacco, riprendendo l’eventuale incarico precedente se possibile.
Per il comando da altre amministrazioni, i competenti uffici della Giunta espletano le procedure previste dalla normativa vigente su richiesta nominativa del Presidente del Consiglio regionale, sempre sulla base dell’indicazione del Presidente del Gruppo interessato. Il comando dura quanto l’assegnazione al Gruppo e comunque non oltre la legislatura.
In entrambi i casi deve essere acquisito l’assenso del dipendente.
Contratti di diritto privato, somministrazione e limiti temporali
Per lo svolgimento delle attività dei Gruppi, in aggiunta al distacco e al comando, il Gruppo può avvalersi di personale e collaboratori mediante contratti di diritto privato intuitu personae. Il Presidente del Gruppo può quindi sottoscrivere, nei limiti del budget complessivo disponibile, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche part-time, o contratti di lavoro autonomo, inclusi incarichi di consulenza a soggetti o istituzioni pubbliche o private.
La disciplina richiama, per i contratti a tempo determinato, l’art. 90 del d.lgs. 267/2000; la durata non può comunque eccedere quella della legislatura in corso al momento della sottoscrizione. I contratti e gli incarichi cessano automaticamente con la fine della legislatura, anche anticipata, e possono cessare prima in caso di scioglimento del Gruppo o di modifica della sua composizione che faccia venire meno le risorse necessarie.
Per le stesse finalità e nei limiti di budget e durata, il Presidente del Gruppo può utilizzare anche il contratto di somministrazione di lavoro.
Regole di selezione, trattamento economico e incompatibilità
I contratti di lavoro e gli incarichi devono essere stipulati con soggetti in possesso dei requisiti di legge e nel rispetto delle incompatibilità previste per l’accesso ai corrispondenti contratti con l’amministrazione regionale.
Il trattamento normativo ed economico è parametrato, in via meramente orientativa, alla disciplina vigente per il personale regionale, nei limiti della compatibilità con la natura privatistica del rapporto. Resta possibile prevedere elementi retributivi o indennità sostitutive del trattamento accessorio, oppure collegati alla specificità delle prestazioni o all’elevata professionalità richiesta.
Pubblicità, rendicontazione e utilizzo delle risorse
I contratti sottoscritti e gli incarichi affidati devono essere pubblicati in un’apposita sezione del portale del Consiglio regionale.
Le risorse finanziarie trasferite per tali finalità sono soggette a obbligo di rendicontazione da parte dei Gruppi e non possono essere destinate ad altre finalità. Le somme non utilizzate nell’anno di riferimento per il reclutamento del personale possono essere impiegate negli esercizi successivi fino alla fine della legislatura; alla scadenza della legislatura, gli eventuali avanzi devono essere restituiti al Consiglio regionale.
Aspetti finanziari
Gli oneri derivanti dall’attuazione della legge, nella prima applicazione, sono coperti mediante variazione del bilancio del Consiglio regionale per l’esercizio 2015. Per gli esercizi successivi la copertura è assicurata tramite apposito capitolo di spesa nel bilancio del Consiglio regionale.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
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