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Legge

L.R. Puglia 31/2015

Riforma del sistema di governo regionale e territoriale(•)

Normativa regionaleL.R. Puglia 31/2015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riordina le funzioni amministrative regionali di Province, aree vaste, Comuni, forme associative e Città metropolitana di Bari. Prevede trasferimenti di funzioni, personale, beni e risorse alla Regione e agli enti territoriali, disciplina la decorrenza del riordino e promuove semplificazione, gestione associata e razionalizzazione organizzativa.

Riforma del governo regionale e territoriale in Puglia

Riforma del sistema di governo regionale e territoriale

La legge, applicabile in Puglia, attua il riordino delle funzioni amministrative territoriali nel quadro della legge n. 56/2014 e dell’art. 118 Cost., ridefinendo il ruolo di Regione, Province, Città metropolitana di Bari, Comuni e loro forme associative. Il provvedimento mira a garantire l’esercizio delle funzioni al livello territoriale più adeguato, con particolare attenzione a sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e semplificazione amministrativa.

Principi generali e assetto delle competenze

La Regione assume una funzione generale di indirizzo, pianificazione e controllo della governance territoriale, esercitata anche tramite la cabina di regia prevista dalla normativa regionale sulle autonomie locali. Il sistema distingue i livelli di governo in base alla prossimità delle funzioni:

  • alla Città metropolitana di Bari spettano governo, tutela e valorizzazione del territorio metropolitano, sviluppo sociale ed economico, pianificazione urbanistica metropolitana generale e le funzioni previste dalla legge n. 56/2014;
  • alle Province spettano le funzioni di media prossimità, anche in forma associata;
  • ai Comuni e alle loro associazioni spettano servizi e funzioni di prossimità, di regola in forma associata negli ambiti previsti dalla legge regionale sull’esercizio associato delle funzioni comunali;
  • per le funzioni di particolare complessità, soprattutto in materia di ambiente, energia e sicurezza del territorio, la Regione si avvale delle Agenzie regionali e dell’Autorità di bacino.

Funzioni oggetto di trasferimento e riordino

La legge dispone il trasferimento alla Regione di un ampio insieme di funzioni provinciali, con i relativi beni, risorse umane e finanziarie, nei settori:

  • ambiente;
  • difesa del suolo e delle coste;
  • servizi sociali;
  • attività culturali;
  • lavoro;
  • formazione professionale;
  • agricoltura;
  • protezione civile;
  • attività produttive;
  • turismo;
  • sport;
  • politiche giovanili.

Il trasferimento avviene ai sensi della legge n. 56/2014 e del D.P.C.M. 26 settembre 2014, con successiva attribuzione delle funzioni secondo i criteri di adeguatezza, differenziazione e sussidiarietà. Dopo il trasferimento, la Giunta regionale deve, se necessario, proporre modifiche normative e adeguare piani e programmi settoriali.

Procedura di attribuzione delle funzioni e intese istituzionali

L’attribuzione delle funzioni oggetto di riordino avviene previa approvazione, da parte della Giunta regionale, delle intese interistituzionali raggiunte nell’Osservatorio regionale previsto dalla legge n. 56/2014. La Regione può attribuire funzioni non fondamentali a Province, Comuni, loro associazioni e Città metropolitana di Bari solo nel rispetto delle intese e dei principi costituzionali di adeguatezza, differenziazione e sussidiarietà.

L’esercizio delle funzioni attribuite a Province e Città metropolitana di Bari è regolato da apposita convenzione con la Regione, che disciplina:

  • assegnazione del personale regionale;
  • funzioni trasferite;
  • modalità di svolgimento;
  • oneri, che restano a carico della Regione.

La Regione promuove inoltre l’esercizio da parte di Province e Città metropolitana delle funzioni ulteriori previste dalla legge n. 56/2014 e di altre funzioni per le quali i Comuni intendano avvalersi di intese con le Province.

Funzioni riservate alla Regione e vigilanza

Sono riaffidate esclusivamente alla Regione le funzioni di vigilanza già conferite alle Province e non riallocate, compresi i compiti di vigilanza sulle funzioni non fondamentali assegnate a Comuni, loro associazioni, Province e Città metropolitana di Bari nelle materie di competenza legislativa regionale.

Le funzioni in materia di politiche attive del lavoro restano esercitate da Province e Città metropolitana di Bari fino all’entrata in vigore delle riforme di settore. Quanto alla polizia provinciale, la legge rinvia a una successiva disciplina regionale che istituisca il Servizio regionale di vigilanza e regoli il personale.

Personale, mobilità e trattamento economico

La legge contiene una disciplina dettagliata sul personale trasferito o riallocato in conseguenza del riordino:

  • la Regione, d’intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ricolloca il personale trasferito valorizzando competenze e professionalità;
  • il personale destinato a funzioni regionali e collocabile in quiescenza entro il 31 dicembre 2016 resta alle dipendenze dell’amministrazione di provenienza ma può essere utilizzato, fino alla cessazione dal servizio, dagli enti assegnatari, previa convenzione e con oneri a carico dell’ente utilizzatore;
  • il personale della polizia provinciale non riallocato è trasferito ai Comuni, singoli o associati, secondo la disciplina statale richiamata; in attesa del relativo decreto, Province e Città metropolitana di Bari concordano con i Comuni le modalità di avvalimento immediato.

Sul piano finanziario, gli enti destinatari delle funzioni possono incrementare i propri tetti di spesa in misura pari al costo del personale trasferito, nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità. Le risorse derivanti dalle cessazioni del personale a tempo indeterminato degli anni 2014 e 2015, non computate ai fini del tetto di spesa secondo la normativa statale richiamata, sono destinate alla mobilità del personale soprannumerario fino alla completa ricollocazione.

Per il trattamento accessorio, le voci fisse e variabili e la progressione economica orizzontale del personale trasferito alimentano fondi esclusivamente destinati a tale personale. La Regione e gli altri enti destinatari incrementano o riducono i rispettivi fondi in misura corrispondente al personale trasferito o ceduto, al fine di garantire l’invarianza finanziaria.

Semplificazione amministrativa e programmazione

La Regione, nell’esercizio delle proprie competenze amministrative, disciplina strumenti di semplificazione e accelerazione dei procedimenti, favorendo ove possibile lo sportello unico. La Giunta regionale approva un programma annuale di semplificazione, anche sulla base delle proposte e osservazioni di autonomie locali, organizzazioni sindacali, categorie produttive e, per i procedimenti di propria competenza, delle camere di commercio, per materie rilevanti per lo sviluppo economico, territoriale e sociale.

Gestione associata dei Comuni e processi aggregativi

La Regione favorisce e promuove la gestione associata delle funzioni comunali e le associazioni volontarie per la gestione dei servizi, anche quando tali servizi non siano obbligatoriamente gestibili in forma associata. Sono altresì incentivate le Unioni e le fusioni di Comuni, compresi i casi di incorporazione di Comuni contigui e dei Comuni obbligati alla gestione delle funzioni fondamentali.

Decorrenza del riordino e regime transitorio

Le funzioni oggetto di riordino diventano esercitabili dall’ente destinatario dalla data di trasferimento di personale, beni e risorse, salvo diversa previsione specifica. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve individuare con uno o più provvedimenti la decorrenza delle singole funzioni e dei relativi trasferimenti, previa informativa alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

I provvedimenti possono graduare l’effettiva decorrenza delle funzioni in modo coordinato con il trasferimento di personale e risorse, con l’obiettivo di completare il riordino entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge. Per questa fase è richiamata anche una successiva copertura finanziaria prevista dalla legge regionale n. 1/2016.

Ambito temporale e attualità della disciplina

Il provvedimento disciplina una riforma strutturale dell’assetto amministrativo regionale pugliese e contiene regole transitorie legate al trasferimento di funzioni e personale, nonché termini puntuali per l’avvio del riordino. Alcune disposizioni sono espressamente coordinate con atti successivi e con riforme di settore non ancora entrate in vigore al momento del testo; la disciplina resta quindi rilevante come quadro di riordino, ma con effetti in parte già esauriti o assorbiti da successive modifiche organizzative.

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