Cassazione Civile, Ordinanza n. 07037/2026 del 24/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da una vicenda di riscossione tributaria in cui, in origine, il concessionario della riscossione aveva invitato la società ad aderire al condono previsto dall'art. 12 l. n. 289/2002; la società aveva aderito, versato le somme richieste e aveva poi fatto affidamento su ulteriori comunicazioni confermative del concessionario. Solo molti anni dopo l'Ufficio aveva comunicato il diniego, assumendo che i ruoli fossero stati affidati al concessionario oltre il termine di legge. I giudici di merito avevano accolto il ricorso della contribuente facendo leva sulla tutela del legittimo affidamento ex art. 10 l. n. 212/2000. L'Agenzia aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR deducendo violazione dell'art. 12 l. n. 289/2002 e dell'art. 10, comma 2, l. n. 212/2000. Nelle more, la contribuente aveva inoltre chiesto due successive definizioni agevolate: prima ex art. 6 d.l. n. 119/2018, con diniego fondato sul preteso divieto di 'condono di condono'; poi ex art. 1, commi 186 ss., l. n. 197/2022, con nuovo diniego motivato nello stesso senso. La contribuente ha quindi impugnato anche questi dinieghi, sostenendo che la lite pendente riguardasse non una seconda fruizione del medesimo condono, ma una nuova controversia sull'efficacia del precedente condono e sulla tutela dell'affidamento, sicché fosse astrattamente definibile. La Corte ha ritenuto fondati i motivi della contribuente contro il diniego del 2023, osservando che il divieto di condono di condono riguarda la lite sulla mera determinazione delle somme dovute in relazione a una definizione già perfezionata, mentre qui il contenzioso aveva ad oggetto una diversa controversia sull'applicazione della normativa condonistica e sulla validità/efficacia del precedente comportamento dell'Amministrazione e del contribuente. Di conseguenza ha accolto il secondo ricorso successivo, assorbito il primo ricorso successivo e dichiarato estinto, per sopravvenuta inammissibilità per difetto di interesse, il ricorso principale dell'Agenzia avverso la sentenza di merito.
La decisione
La Corte ha accolto integralmente il secondo ricorso successivo della contribuente avverso il diniego di definizione agevolata ex art. 1 l. n. 197/2022 del 9 novembre 2023, ritenendo che la lite fosse definibile e che non operasse il divieto di 'condono di condono' nei termini prospettati dall'Ufficio. Per effetto di tale accoglimento ha dichiarato assorbito il primo ricorso successivo relativo al diniego ex d.l. n. 119/2018 e al rigetto dell'autotutela. Ha poi rilevato che, venuto meno l'interesse sul piano processuale, il ricorso principale dell'Agenzia contro la sentenza della CTR era divenuto inammissibile sopravvenutamente e il relativo giudizio è stato dichiarato estinto. Le spese del giudizio principale sono state poste a carico delle parti che le avevano anticipate; quelle dei ricorsi successivi sono state compensate.
Norme richiamate
art. 12 l. n. 289/2002
condono previsto dall'art. 12
norma originaria di definizione agevolata cui la contribuente aveva aderito; il successivo diniego tardivo non trasforma automaticamente la controversia in un caso di ulteriore condono precluso
art. 10, comma 1, l. n. 212/2000
richiamato come fondamento del legittimo affidamento del contribuente nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria
art. 10, comma 2, l. n. 212/2000
richiamato nel ricorso principale dell'Agenzia, ma il giudizio su tale motivo è stato dichiarato estinto per sopravvenuto difetto di interesse
art. 6 d.l. n. 119/2018
Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi
disposizione di definizione agevolata richiamata per confronto, ma non decisiva nella soluzione finale
art. 1, commi 186-202, l. n. 197/2022
Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ... possono essere definite
la Corte interpreta l'ambito della definizione agevolata in senso tale da includere anche la lite avverso il rigetto di una domanda di definizione agevolata, quando la controversia sia effettiva e autonoma
art. 1, comma 195, l. n. 197/2022
Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato
serve a individuare l'oggetto della domanda di definizione in relazione al singolo atto impugnato
art. 1, comma 206, l. n. 197/2022
richiamato per evidenziare la diversa disciplina delle controversie aventi ad oggetto atti impositivi nella conciliazione alternativa
art. 19, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 546/1992
il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari
indica che il rigetto di una domanda di definizione agevolata è atto autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata nei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge
art. 1, comma 193, l. n. 197/2022
richiamato dalla contribuente per contestare la legittimità delle circolari amministrative
art. 6, comma 1 e 5, lett. a) e b), d.l. n. 119/2018
richiamato dalla contribuente per contestare la base normativa del diniego
art. 16 l. n. 289/2002
citato nei precedenti giurisprudenziali richiamati dalla Corte sul tema del condono di condono
Massime di principio
- Il divieto di 'condono di condono' opera quando la nuova domanda mira a definire una lite che ha già avuto ad oggetto l'accertamento straordinario e definitivo del medesimo rapporto tributario; non opera automaticamente ogni volta che vi sia stata in passato una precedente istanza di condono.
- È definibile in via agevolata anche la controversia che abbia ad oggetto il rigetto di una precedente domanda di definizione agevolata, purché si tratti di una lite effettiva e autonoma sull'applicazione della normativa condonistica e non della mera liquidazione aritmetica di somme già dovute per una definizione perfezionata.
- Quando il nuovo contenzioso riguarda l'interpretazione, la portata applicativa o l'efficacia del precedente comportamento del contribuente e dell'Amministrazione in materia di condono, esso ha oggetto diverso dalla lite originaria sull'imposizione e può rientrare nelle definizioni agevolate successive.
- Le circolari amministrative non possono restringere l'ambito applicativo della definizione agevolata oltre la legge; il loro richiamo è utile solo se coerente con il dato normativo e con la ratio della disciplina.
- Se il ricorso successivo del contribuente viene accolto per sopravvenuta definibilità della lite, il ricorso principale contro la sentenza di merito può diventare improcedibile/inammissibile per difetto di interesse sopravvenuto.
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