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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03225/2026 del 13/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (consulente)

La controversia

Una società aveva agito davanti al Tribunale di Bolzano contro una professionista per ottenere la restituzione dei compensi percepiti e il risarcimento del danno, deducendo l'inadempimento di una serie di contratti di consulenza con cui la convenuta era stata incaricata di gestire i rapporti con le autorità farmaceutiche e la documentazione necessaria per autorizzazioni alla produzione e commercializzazione di prodotti farmaceutici. La convenuta aveva eccepito l'incompetenza del Tribunale di Bolzano sostenendo che il rapporto fosse in realtà una collaborazione coordinata e continuativa rientrante nell'art. 409, n. 3, c.p.c., con competenza inderogabile del giudice del lavoro del luogo del suo domicilio, Firenze. Il Tribunale aveva accolto l'eccezione. La società ha quindi proposto regolamento di competenza con due motivi: 1) la competenza andrebbe fissata sulla base della sola prospettazione dell'attore, che aveva qualificato il rapporto come lavoro autonomo, senza rilievo delle contestazioni del convenuto; 2) il Tribunale avrebbe erroneamente accertato la natura parasubordinata/subordinata del rapporto, valorizzando in modo non corretto continuità, coordinazione e inserimento nell'organizzazione aziendale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso e ha dichiarato la competenza del giudice del lavoro del Tribunale di Firenze. Ha affermato che, ai fini della competenza, rileva la prospettazione dell'attore solo se non artificiosa; nel caso concreto, la stessa allegazione dell'attrice descriveva un rapporto continuativo, prevalentemente personale e coordinato, svolto nell'interesse e nell'ambito dell'organizzazione della società, quindi riconducibile all'art. 409, n. 3, c.p.c. Ne consegue la competenza inderogabile del giudice del lavoro del luogo del domicilio della titolare del rapporto. Sono state poste le spese a carico della ricorrente e disposto l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 409, n. 3, c.p.c.

    ricomprende i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con prestazione personale e continuativa; se il rapporto allegato dall'attore vi rientra, la controversia appartiene alla competenza del giudice del lavoro

  • art. 413 c.p.c.

    per le controversie ex art. 409, n. 3, c.p.c. opera la competenza inderogabile del giudice del lavoro del luogo del domicilio del prestatore/titolare del rapporto

  • art. 47 c.p.c.

    il difensore munito di procura speciale nel giudizio di merito è legittimato a proporre regolamento di competenza, salvo esclusione espressa e inequivoca nel mandato

  • art. 83, comma 4, c.p.c.

    la regola della procura speciale per un solo grado di giudizio non prevale sul regime speciale del regolamento di competenza

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza

  • art. 2229 c.c. e ss.

    richiamati solo per escludere che, nella prospettazione attorea, il rapporto fosse qualificabile come prestazione d'opera intellettuale

Massime di principio

  • Ai fini della competenza, la causa va qualificata sulla base dei fatti allegati dall'attore nell'atto introduttivo; le contestazioni del convenuto e la diversa ricostruzione del rapporto incidono sul merito, non sulla competenza, salvo il caso di prospettazione artificiosa diretta a sottrarre la lite al giudice naturale.
  • Un rapporto di collaborazione è riconducibile all'art. 409, n. 3, c.p.c. quando la prestazione sia continuativa, prevalentemente personale e coordinata, cioè svolta in connessione funzionale con l'organizzazione e le finalità del committente, pur restando autonoma nell'esecuzione.
  • Se la stessa domanda attrice descrive un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la competenza è inderogabilmente attribuita al giudice del lavoro del luogo di domicilio del titolare del rapporto, anche se l'attore invochi formalmente un diverso contratto.
  • La qualificazione del rapporto come lavoro autonomo, prestazione d'opera intellettuale o collaborazione coordinata e continuativa deve essere risolta nel merito; ai fini della competenza è decisiva la qualificazione che emerge dalla prospettazione iniziale, non quella che l'attore attribuisce in via meramente nominale al rapporto.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneCompetenzaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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