L.R. Toscana 40/2025
Tumulazione delle ceneri degli animali di affezione nei loculi dei proprietari. Modifiche alla l.r. 29/2004.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale consente, in Toscana, la tumulazione delle ceneri degli animali di affezione nella tomba o nel loculo del proprietario, o nella tomba di famiglia, previa cremazione e in urna separata, per volontà del defunto o su richiesta degli eredi. I costi sono a carico di chi dispone la tumulazione e il comune ne definisce l’importo. Nessun nuovo onere per il bilancio regionale 2025-2027.
Tumulazione delle ceneri degli animali di affezione nei loculi dei proprietari
Tumulazione delle ceneri degli animali di affezione nei loculi dei proprietari
La legge regionale interviene sulla l.r. 29/2004 in Toscana per disciplinare, in aggiunta alla disciplina già vigente sui cimiteri per animali d’affezione, la possibilità di tumulare le ceneri degli animali di affezione all’interno dei loculi o delle tombe dei rispettivi proprietari.
Ambito di applicazione e finalità
La modifica chiarisce che la legge regionale sulle ceneri dei defunti comprende anche le modalità di tumulazione delle ceneri degli animali di affezione nei luoghi di sepoltura del proprietario. La disciplina riguarda quindi la tumulazione nella tomba o nel loculo del proprietario, oppure nella tomba di famiglia, e opera nel territorio regionale.
Condizioni per la tumulazione
La tumulazione delle ceneri è ammessa solo se ricorrono congiuntamente le condizioni indicate dalla legge:
- deve riguardare animali di affezione come definiti dal quadro normativo europeo e nazionale richiamato dalla legge;
- deve essere preceduta dalla cremazione;
- le ceneri devono essere raccolte in urna separata;
- deve risultare la volontà del defunto oppure la richiesta degli eredi.
Limiti e rispetto della normativa igienico-sanitaria
L’attività è espressamente subordinata ai limiti e ai vincoli derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale applicabile in materia igienico-sanitaria, con particolare riferimento alla disciplina dei sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano e agli animali di affezione.
Oneri economici e determinazione del costo
Gli oneri per la tumulazione delle ceneri degli animali di affezione sono posti a carico di chi dispone la tumulazione. Il costo deve essere definito dal comune del cimitero di tumulazione, in base alla durata residua della concessione.
Aspetti finanziari regionali
La legge contiene una clausola di neutralità finanziaria: non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio di previsione regionale 2025-2026-2027.
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