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Ordinanza

Ordinanza n. 1933/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600809

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria, Sez. IOrdinanzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego dell’istanza di accesso al fascicolo telematico del giudizio, presentata da una candidata collocata in graduatoria dopo il ricorrente

Esito

RIGETTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La controversia principale riguarda l’impugnazione, da parte di un candidato, degli atti di approvazione e rettifica della graduatoria di un concorso pubblico per titoli ed esami per posti dirigenziali presso la Giunta regionale della Calabria, nella parte in cui gli erano stati attribuiti 5 punti per i titoli. Il ricorrente chiedeva la corretta valutazione dei titoli, la riformulazione della graduatoria e l’ostensione di documenti, oltre all’annullamento di un successivo decreto impugnato con motivi aggiunti. Nel corso del giudizio una candidata collocata in posizione inferiore rispetto al ricorrente ha chiesto, il 9 luglio 2026, accesso al fascicolo telematico, dichiarando di averne interesse per costituirsi quale interveniente e controinteressata. L’istanza è stata respinta perché la ricorrente principale non contestava la mancata esclusione dei candidati meglio classificati né chiedeva l’annullamento dell’intera procedura, ma mirava soltanto a migliorare il proprio punteggio e la propria collocazione; la candidata istante, collocata più in basso, non avrebbe quindi potuto subire effetti da un eventuale accoglimento.

La decisione

Il TAR ha rigettato l’istanza di accesso al fascicolo telematico. Ha premesso che gli atti difensivi depositati in giudizio non sono pubblici e che l’accesso del terzo è consentito quando sia necessario e imprescindibile per la tutela difensiva, non altrimenti conseguibile senza pregiudizio. Nel caso concreto, la posizione della candidata istante non risultava astrattamente pertinente alla controversia: l’eventuale accoglimento del ricorso, volto esclusivamente a incrementare il punteggio del ricorrente e a migliorarne la posizione, non avrebbe prodotto effetti nei suoi confronti, essendo ella collocata in posizione inferiore. Nessuna statuizione sulle spese, in ragione della natura del provvedimento. L’ordinanza non definisce il ricorso principale né i motivi aggiunti.

Norme richiamate

  • art. 28, comma 2, c.p.a.

    La rilevanza giuridica dell’interesse del ‘terzo’ ad inserirsi in un processo già pendente ‒ sia esso una parte necessaria pretermessa; un controinteressato sostanziale (titolare cioè di una posizione giuridica autonoma, uguale e contraria a quello del ricorrente, ma non «individuato» nell’atto impugnato); chi si trovi nelle situazioni previste dall’art. 28 comma 2, c.p.a.; oppure colui che subisce gli effetti dell’atto impugnato soltanto in via indiretta in quanto titolare di un interesse ‘dipendente’ ‒ comporta il riconoscimento della facoltà prodromica di accedere al fascicolo della causa inter alios, al fine di potere previamente verificare i termini specifici della res litigiosa astrattamente suscettibile di interferire con la propria sfera giuridica […]. Sul piano del contenuto, l’autorizzazione in questione consiste in una delibazione di astratta ‘pertinenza’ (tra la causa pendente e la sfera giuridica del terzo istante) e di non manifesta pretestuosità o intento emulativo dell’istante

    Il riferimento all’art. 28, comma 2, c.p.a. si inserisce nel criterio per cui il terzo che prospetti una posizione potenzialmente interferente con la controversia può accedere al fascicolo per verificarne i termini, previa valutazione della pertinenza astratta e dell’assenza di pretestuosità; nel caso concreto, tale pertinenza è stata esclusa.

Massime di principio

  • L’accesso al fascicolo telematico da parte di un terzo non è automatico: poiché gli atti difensivi depositati nel processo non hanno carattere pubblico, l’autorizzazione richiede un’esigenza difensiva necessaria e imprescindibile, non altrimenti tutelabile senza pregiudizio.
  • Per autorizzare il terzo a consultare il fascicolo di una causa pendente, il giudice valuta la pertinenza astratta tra la controversia e la sfera giuridica dell’istante e l’assenza di manifesta pretestuosità o intento emulativo; l’accesso può essere negato quando, in base all’oggetto e agli effetti potenziali della domanda, la decisione non è idonea a incidere sulla posizione dell’istante.

Come è indicizzato

MaterieLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTutela del terzo

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