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Legge

L.R. Calabria 45/2025

Disciplina del referendum popolare per l’approvazione dello Statuto regionale

Normativa regionaleL.R. Calabria 45/2025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, per la Regione Calabria, il procedimento referendario previsto dall’art. 123 Cost. per l’approvazione o la sostituzione integrale dello Statuto regionale: iniziativa di consiglieri o elettori, verifiche, indizione, voto, scrutinio e proclamazione. Non si applica alle revisioni statutarie parziali; per queste valgono le regole del referendum abrogativo. È in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.

Disciplina del referendum popolare sullo Statuto regionale calabrese

Disciplina del referendum popolare sullo Statuto regionale

La legge regola, per la Regione Calabria, il referendum popolare previsto dall’articolo 123, terzo comma, della Costituzione, relativo all’approvazione o alla sostituzione integrale dello Statuto regionale. Il testo consolidato disciplina anche la pubblicità, le verifiche, le operazioni di voto e gli effetti della consultazione.

Ambito di applicazione

La normativa si applica solo al referendum sullo Statuto regionale in caso di approvazione o sostituzione integrale dello Statuto. Restano escluse le revisioni statutarie parziali che non incidono sui principi fondamentali o sulla struttura dello Statuto e che contengono solo disposizioni organizzative, di attuazione o di adeguamento a norme statali sopravvenute; per tali ipotesi si applicano le disposizioni dell’articolo 11 dello Statuto regionale in materia di referendum abrogativo.

Iter dopo l’approvazione dello Statuto

Dopo l’approvazione dello Statuto con due deliberazioni successive del Consiglio regionale, il Presidente del Consiglio regionale trasmette il testo al Presidente della Regione entro tre giorni. Il testo, senza formula di promulgazione e senza numero d’ordine, è pubblicato immediatamente nel BURC con l’indicazione della data di approvazione finale e con l’avviso che, entro tre mesi dalla pubblicazione, almeno un cinquantesimo degli elettori regionali o un quinto dei consiglieri regionali possono chiedere il referendum.

La Regione deve dare ampia pubblicità alla possibilità di richiesta referendaria tramite:

  • manifesti informativi nei Comuni;
  • pubblicazione sul sito istituzionale;
  • comunicazioni ai mezzi di informazione;
  • comunicazioni dirette ai Comuni e agli organi territoriali.

Promulgazione senza referendum

Se entro i termini costituzionali il Governo non impugna lo Statuto davanti alla Corte costituzionale e non viene presentata richiesta di referendum, il Presidente della Regione promulga lo Statuto con apposita formula dopo la scadenza del termine di tre mesi dalla pubblicazione del testo.

Effetti del ricorso del Governo alla Corte costituzionale

Se il Governo promuove questione di legittimità costituzionale, ogni attività e operazione referendaria resta preclusa fino alla pubblicazione della decisione della Corte costituzionale nella Gazzetta Ufficiale.

Se il ricorso è rigettato, il termine di tre mesi per la richiesta referendaria si sospende dalla pubblicazione dell’avviso del ricorso e riprende dalla pubblicazione della sentenza; le attività già compiute restano valide.

Se la Corte dichiara l’illegittimità dello Statuto, il Consiglio regionale, nella prima seduta successiva alla sentenza, approva a maggioranza assoluta e con un’unica deliberazione gli adeguamenti conseguenziali, limitati alla soppressione delle disposizioni incostituzionali e al coordinamento formale. In tal caso il termine per il referendum si interrompe e ricomincia dalla pubblicazione della legge statutaria adeguata; gli atti referendari già compiuti perdono validità.

Richiesta di referendum: contenuto e termini

La richiesta di referendum deve indicare:

  • la deliberazione consiliare di approvazione dello Statuto;
  • la data di approvazione finale;
  • la data e il numero del BURC di pubblicazione;
  • il quesito referendario.

Il quesito è formulato in modo standardizzato e chiede se gli elettori siano favorevoli al testo della legge statutaria approvata dal Consiglio regionale e pubblicata nel BURC.

La richiesta va depositata presso la Segreteria generale del Consiglio regionale entro tre mesi dalla pubblicazione del testo, salvo sospensioni o interruzioni previste in caso di ricorso governativo o di dichiarazione di illegittimità costituzionale.

Iniziativa dei consiglieri regionali

Se l’iniziativa proviene da almeno un quinto dei consiglieri regionali:

  • le sottoscrizioni sono autenticate dal Segretario generale del Consiglio regionale, che attesta anche la qualità di consigliere in carica;
  • la richiesta deve contenere la designazione di tre delegati scelti tra i richiedenti;
  • i delegati depositano la richiesta presso la Segreteria generale;
  • il deposito è attestato da processo verbale in doppio esemplare, sottoscritto dai delegati e dal Segretario generale;
  • il verbale è trasmesso al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione, con pubblicazione dell’avviso nel BURC.

La legge afferma espressamente che non sono ammesse interpretazioni restrittive e che il controllo di regolarità deve svolgersi con massima trasparenza e parità di trattamento, con diritto di ricorso per i consiglieri richiedenti.

Iniziativa degli elettori

Se la richiesta proviene dagli elettori regionali, l’iniziativa deve essere promossa da almeno cinque soggetti, muniti di certificati di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione o nell’elenco dei cittadini italiani residenti all’estero.

I promotori depositano una comunicazione scritta presso la Segreteria generale del Consiglio regionale, con:

  • designazione di tre delegati e indicazione del loro domicilio;
  • processo verbale del deposito, con copia rilasciata ai promotori;
  • immediata notizia al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione;
  • avviso nel BURC.

Per la raccolta delle firme:

  • si usano fogli uso bollo predisposti dai promotori;
  • i fogli devono riportare la richiesta di referendum all’inizio di ogni facciata;
  • i fogli sono vidimati in ogni facciata dalle segreterie comunali.

Le firme devono essere autenticate da soggetti abilitati ai sensi della legge n. 53 del 1990, oppure da consiglieri regionali che abbiano dichiarato per iscritto la propria disponibilità al Presidente del Consiglio regionale. L’autenticazione può essere collettiva per facciata. Per gli elettori impossibilitati a firmare, il pubblico ufficiale deve dare atto della manifestazione di volontà.

Il numero minimo di sottoscrittori è calcolato sul totale degli elettori della Regione, accertato semestralmente dal Segretario generale sulla base delle comunicazioni dei Comuni dopo le revisioni semestrali delle liste elettorali.

La richiesta si perfeziona con il deposito, presso la Segreteria generale, di tutti i fogli firmati e dei certificati che attestano l’iscrizione nelle liste elettorali.

La Regione assicura inoltre forme di trasparenza nella raccolta e verifica delle sottoscrizioni, mediante:

  • pubblicazione periodica sul sito istituzionale dello stato della raccolta firme e dei termini residui;
  • comunicazione tempestiva ai promotori dei risultati delle verifiche;
  • informazione pubblica sul numero di firme raccolte e su quello necessario per il quorum;
  • accesso agli atti per promotori e delegati.

Verifica della richiesta

Entro trenta giorni dalla presentazione, il Segretario generale del Consiglio regionale verifica la regolarità e la completezza della richiesta, delle firme, delle autenticazioni e della documentazione allegata.

Esito e conseguenze sono riportati in un verbale trasmesso ai delegati, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione, che provvede alla pubblicazione nel BURC.

È ammesso ricorso contro il verbale di verifica e contro la dichiarazione di irregolarità, entro dieci giorni dalla pubblicazione nel BURC. Il ricorso è deciso dall’Ufficio centrale regionale entro quindici giorni. È garantito l’accesso agli atti e il procedimento deve essere improntato a massima trasparenza.

Indizione del referendum e informazione agli elettori

Se la richiesta è dichiarata regolare, il Presidente della Regione indice il referendum con decreto entro quindici giorni dalla pubblicazione del verbale di verifica. La votazione deve svolgersi in una domenica compresa tra il sessantesimo e il centoventesimo giorno successivo al decreto.

Il decreto di indizione contiene il quesito ed è pubblicato nel BURC entro dieci giorni. Lo stesso termine vale per la notifica a Prefetto, Presidente della Corte d’Appello di Catanzaro, Presidenti delle Commissioni elettorali circondariali e Sindaci dei Comuni della Regione.

I Sindaci devono informare gli elettori con manifesti affissi quarantacinque giorni prima della votazione, indicando giorno, luogo e quesito.

Organi del procedimento referendario

Entro il ventesimo giorno prima della votazione si costituiscono:

  • presso la Corte d’appello di Catanzaro, l’Ufficio centrale regionale;
  • presso i Tribunali competenti per capoluogo di provincia, gli Uffici provinciali per il referendum.

L’Ufficio centrale regionale è composto da tre magistrati, di cui uno presidente, con un cancelliere segretario. Ogni Ufficio provinciale è composto da tre magistrati, con un presidente e un cancelliere segretario.

In ogni sezione elettorale opera un Ufficio elettorale di sezione per il referendum, con i compensi previsti dalla normativa statale. La notificazione del decreto di indizione è comunicata anche ai delegati della richiesta e ai rappresentanti dei gruppi politici presenti in Consiglio regionale.

Voto, schede e partecipazione ai seggi

Le schede sono uniche, di carta consistente e di identico colore; riportano il quesito e le due risposte “Si” e “No”. Il voto è universale, diretto, libero e segreto.

Le votazioni si svolgono nella sola giornata di domenica, dalle 7:00 alle 22:00, salvo coincidenza con altre consultazioni statali, nel qual caso valgono giornate e orari previsti per quelle consultazioni.

L’elettore vota tracciando un segno con la matita sulla risposta prescelta.

Lo scrutinio inizia subito dopo la chiusura del voto e prosegue senza interruzioni fino al termine; se il referendum coincide con altre consultazioni statali, lo scrutinio inizia al termine delle altre operazioni. In caso di più referendum regionali, si segue l’ordine del decreto di indizione.

Possono assistere alle operazioni, su richiesta:

  • un rappresentante dei sottoscrittori della richiesta;
  • un rappresentante di ciascun partito o gruppo politico presente in Consiglio regionale.

La Regione promuove, ove tecnicamente possibile e compatibile con la normativa statale, l’esercizio del voto anche da parte dei cittadini temporaneamente all’estero.

Scrutinio, ricorsi e proclamazione dei risultati

Gli Uffici provinciali riesaminano i voti contestati e provvisoriamente non assegnati e redigono verbale dei votanti e dei risultati provinciali, trasmesso all’Ufficio centrale regionale.

L’Ufficio centrale regionale, entro tre giorni dall’ultimo verbale provinciale, accerta in pubblica adunanza:

  • il numero complessivo degli aventi diritto;
  • il numero dei votanti;
  • la somma dei voti validi;
  • i voti favorevoli;
  • i voti contrari.

Poi proclama il risultato del referendum. Su proteste e reclami decide prima della proclamazione.

Alle operazioni possono assistere i rappresentanti dei delegati e dei gruppi politici consiliari. La Regione deve assicurare pubblicità e trasparenza, pubblicando tempestivamente i dati sul sito istituzionale.

Esito del referendum e promulgazione finale

Se i voti favorevoli sono la maggioranza dei voti validamente espressi, il Presidente della Regione promulga lo Statuto con formula di esito favorevole del referendum.

Se i voti contrari sono maggioranza, oppure sono uguali ai voti favorevoli, il Presidente della Regione dispone la pubblicazione del risultato nel BURC, senza promulgazione dello Statuto.

Aspetti finanziari

La legge è qualificata come ordinamentale e non comporta oneri certi, diretti e immediati sul bilancio regionale.

Gli eventuali oneri connessi all’effettivo svolgimento del referendum sono rimessi a un successivo provvedimento della Giunta regionale da adottare al momento dell’indizione, con possibile copertura mediante variazione di bilancio e prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie della Missione 20 Programma 01 del bilancio 2025-2027.

Sono previsti a carico dello stesso capitolo anche gli oneri per le misure aggiuntive di trasparenza, pubblicità, informatizzazione e per l’eventuale estensione del voto ai cittadini temporaneamente all’estero. La Giunta è autorizzata alle necessarie variazioni del bilancio di previsione 2025-2027.

Abrogazioni, adeguamento e entrata in vigore

Dalla data di entrata in vigore sono abrogate tutte le disposizioni regionali incompatibili con la legge.

Le disposizioni si adeguano automaticamente alle sopravvenienze normative statali in materia di referendum, diritti politici e tenuta delle liste elettorali.

La legge, dichiarata urgente, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURC.

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