L.R. Calabria 49/2025
Legge di stabilità regionale 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge di stabilità regionale 2026 della Calabria dispone rifinanziamenti di leggi regionali per il triennio 2026-2028, ridetermina contributi di finanza pubblica e quote di cofinanziamento del FSE+ 2021-2027, autorizza variazioni di bilancio e modifica una norma del 2005 sul personale. Entra in vigore il 1° gennaio 2026.
Legge di stabilità regionale 2026 della Calabria
Legge di stabilità regionale 2026 della Calabria
Il provvedimento detta la manovra di stabilità della Regione Calabria per il triennio 2026-2028. Interviene soprattutto su rifinanziamenti di leggi regionali, contributi di finanza pubblica, cofinanziamento dei programmi europei e alcune modifiche normative puntuali, con efficacia dal 1° gennaio 2026.
Rifinanziamento di leggi regionali di spesa
Per l’esercizio 2026, il rifinanziamento degli stanziamenti previsti da leggi regionali di spesa è determinato in 315.414.434,19 euro. Per il 2027 l’importo è pari a 307.749.954,20 euro e per il 2028 a 304.670.398,76 euro. Gli importi risultano dalla Tabella C allegata alla legge.
Concorso agli obiettivi di finanza pubblica
Il contributo di finanza pubblica previsto dalla legge di stabilità regionale 2024 è rideterminato per il 2026 in 11.790.679,00 euro ed è allocato alla Missione 01, Programma 03 (U.01.03) del bilancio 2026-2028.
Il contributo di finanza pubblica previsto dalla legge di stabilità regionale 2025 è rideterminato in:
- 34.580.200,00 euro per il 2026;
- 35.251.476,45 euro per il 2027;
- 35.074.136,10 euro per il 2028.
Tali somme sono allocate alla Missione 20, Programma 03 (U.20.03) del bilancio 2026-2028.
Cofinanziamento del Programma Regionale Calabria FSE+ 2021-2027
La quota di cofinanziamento a carico del bilancio regionale per il Programma Regionale Calabria FSE+ 2021-2027 è rideterminata in:
- 5.000.000,00 euro per il 2026;
- 5.921.524,31 euro per il 2027;
- 5.456.042,99 euro per il 2028.
Nelle more della completa iscrizione del Programma, le risorse sono allocate alla Missione 20, Programma 03 (U.20.03) del bilancio 2026-2028. La Giunta regionale, su richiesta della competente Autorità di gestione, è autorizzata a disporre le variazioni di bilancio necessarie.
Disposizioni contabili per l’attuazione della legge regionale 7 agosto 2024, n. 31
Per garantire la completa attuazione dell’articolo 21, comma 3, della legge regionale n. 31 del 2024, la Giunta regionale è autorizzata a effettuare le variazioni di bilancio necessarie mediante prelievo delle risorse già allocate alla Missione 16, Programma 01 (U.16.01) del bilancio 2026-2028.
Modifica della disciplina sul personale della legge regionale n. 13 del 2005
La legge modifica l’articolo 17 della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13. In particolare:
- sono soppresse le parole che limitavano il rinvio a un regolamento;
- al comma 2 si aggiunge che il risultato deve essere definito conformemente alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata del personale del comparto Regioni e Autonomie locali;
- il comma 3 è abrogato.
Copertura finanziaria
La copertura degli oneri derivanti dalla legge è assicurata con le risorse autonome in libera disponibilità iscritte nello stato di previsione dell’entrata del bilancio 2026-2028, secondo le regole del d.lgs. 118/2011. La Tabella C allegata dimostra analiticamente la nuova spesa autorizzata per leggi organiche, programmi e capitoli.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il 1° gennaio 2026.
Contenuto della Tabella C
La Tabella C finanzia o rifinanzia, per il triennio 2026-2028, numerosi interventi regionali in ambiti eterogenei: sociale, sanità, disabilità, cultura, turismo, agricoltura, ambiente, protezione civile, trasporti, lavoro, sport, patrimonio culturale e sostegno a enti e associazioni. Tra i principali stanziamenti risultano, ad esempio, risorse per forestazione e difesa del suolo, politiche sociali, ARSAC, protezione civile, trasporto pubblico locale, servizi sociali, interventi per la disabilità, cooperazione, università, turismo, aree protette e diverse iniziative territoriali.
Gli importi indicati nella tabella hanno efficacia nei limiti dei rispettivi esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028 e costituiscono la base del riepilogo finanziario della manovra.
Testo integrale
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