Cassazione Civile, Ordinanza n. 09965/2026 del 17/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento in rettifica con cui l'ufficio, pur confermando la categoria catastale D/1 di un immobile di proprietà della società, ha aumentato la rendita catastale da euro 20.661,56 a euro 36.900,00. La contribuente ha impugnato l'atto, ma sia la commissione provinciale sia la corte tributaria regionale hanno respinto le sue censure. In cassazione la società ha proposto due motivi: (1) nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione, deducendo che il giudice d'appello si sarebbe limitato ad aderire acriticamente alla difesa erariale, in violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992, dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 111 Cost.; (2) violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 21, L. 208/2015, sostenendo che nel calcolo della rendita fosse stata illegittimamente inclusa la "piattaforma di pesa", da considerare componente impiantistica esclusa dalla stima diretta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Sul primo ha ritenuto che la sentenza impugnata non fosse affetta da motivazione apparente, avendo esposto in modo sufficiente le ragioni del rigetto dell'appello e raggiungendo il minimo costituzionale richiesto. Sul secondo ha escluso la violazione di legge perché la norma invocata esclude dalla stima diretta solo macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo; nel caso concreto, però, la dedotta funzionalità produttiva della piattaforma di pesa non risultava accertata dal giudice di merito e la censura mirava in realtà a contestare la ricostruzione del fatto, non l'interpretazione della norma. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
dedotto come vizio di nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente.
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
richiamato quale parametro della motivazione delle sentenze tributarie; la Corte ne esclude la violazione perché la sentenza impugnata contiene ragioni sufficienti della decisione.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
la motivazione è sufficiente se espone gli elementi di fatto e di diritto posti a base della decisione, potendo restare implicito il rigetto degli argomenti non esaminati espressamente.
art. 111 Cost.
"minimo costituzionale"; "sesto comma"
il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica del rispetto del minimo costituzionale, violato solo da motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.
art. 1, comma 21, L. n. 208/2015
per la stima diretta degli immobili speciali e particolari si considerano suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi; sono esclusi solo macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
il vizio di violazione di legge presuppone l'erronea ricognizione della fattispecie astratta, non la contestazione della ricostruzione del fatto concreto.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
la Corte richiama la diversa ipotesi dell'omesso esame di un fatto decisivo, non dedotta nel caso concreto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
dà atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è nulla solo quando sia totalmente mancante, meramente apparente, incomprensibile o affetta da contrasti irriducibili; non è invece sindacabile in cassazione la mera insufficienza o concisione dell'argomentazione.
- Il giudice di merito non è tenuto a confutare espressamente ogni deduzione difensiva: è sufficiente che esponga le ragioni essenziali della decisione, restando implicitamente disattesi gli argomenti incompatibili o recessivi.
- La riproduzione, anche ampia, di atti di parte o di atti processuali non determina di per sé nullità della sentenza, se la decisione risulta comunque attribuibile al giudice e le ragioni del decisum sono chiare e complete.
- Il vizio di violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. riguarda l'erronea interpretazione o sussunzione della norma astratta; quando la critica investe la ricostruzione del fatto concreto, la censura esula dal paradigma della violazione di legge.
- In materia di rendita catastale degli immobili a destinazione speciale o particolare, l'esclusione dalla stima diretta opera solo per i macchinari, congegni, attrezzature e impianti funzionali allo specifico processo produttivo, non per ogni componente impiantistica in sé considerata.
- Chi contesta l'inclusione di un bene o impianto nella rendita catastale deve allegare e dimostrare, nel rispetto del riparto dell'onere della prova, la concreta funzionalità produttiva del componente che pretende di escludere dalla stima.
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