Sentenza n. 15071/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento - del decreto nr. 56886 del 17.10.2025 del MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO (all.1), nella parte in cui reca il rigetto della istanza di riconoscimento del titolo di abilitazione per la classe di concorso, A-19 FILOSOFIA E STORIA nella scuola secondaria di II grado; - di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente connessi direttamente e/o indirettamente al mancato riconoscimento del titolo abilitante conseguito all'estero di cui al presente ricorso anche se ignoto e/o sconosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego parziale del riconoscimento della qualificazione professionale estera per la classe di concorso A19 Filosofia e Storia, nonostante il riconoscimento per la classe A18
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva chiesto il riconoscimento in Italia della qualificazione professionale conseguita all'estero per le classi di concorso A18 e A19. Il Ministero aveva riconosciuto il titolo per la sola classe A18 e rigettato la domanda relativa alla classe A19, ritenendo, in applicazione dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 206/2007 e del principio di parità di trattamento, che le qualifiche professionali conseguite in un altro Paese potessero essere riconosciute in Italia unicamente per una classe di concorso. La ricorrente ha dedotto: illegittimità ed eccesso di potere per l'impossibilità astrattamente affermata di ottenere il riconoscimento per più classi di concorso, in contrasto con la giurisprudenza del Consiglio di Stato; disparità di trattamento rispetto ad altri casi nei quali il Ministero avrebbe riconosciuto più classi di concorso sulla base di titoli esteri rumeni; violazione degli artt. 1, 3, 7 e 10-bis l. n. 241/1990, difetto di motivazione, carenza istruttoria, contraddittorietà e illogicità, per l'omessa valutazione dei percorsi formativi, dei certificati CNRED e dei titoli universitari prodotti; omessa comunicazione del preavviso di rigetto e conseguente mancata possibilità di presentare memorie e integrazioni documentali; violazione della direttiva 2005/36/CE e degli artt. 3 e 16 d.lgs. n. 206/2007, nonché dei principi affermati dall'Adunanza plenaria, per la mancata comparazione analitica tra la formazione svolta all'estero e quella richiesta dall'ordinamento italiano.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento nella parte relativa al rigetto della domanda per la classe A19. Il Collegio ha ritenuto fondate, congiuntamente, le censure concernenti il contraddittorio procedimentale, la carenza di comparazione tra il percorso estero e quello italiano e l'illegittimità della motivazione fondata sulla pretesa impossibilità generale di riconoscere più classi di concorso. Il Ministero, limitandosi a una motivazione formale basata sul principio di parità di trattamento e sull'avvenuta valutazione del medesimo titolo nell'ambito di una diversa istanza, non ha svolto un esame concreto delle competenze, conoscenze, capacità e abilitazioni risultanti dai titoli prodotti. L'Amministrazione dovrà quindi riesaminare l'istanza, osservando le regole della l. n. 241/1990 e dell'art. 16 d.lgs. n. 206/2007, valutando in concreto la corrispondenza del percorso formativo e professionalizzante ai requisiti della classe A19 e verificando previamente l'eventuale permanenza dell'interesse al riconoscimento alla luce dell'acquisizione medio tempore ottenuta. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda e le oscillazioni giurisprudenziali.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206
Il diniego risulta motivato sulla base del fatto che “in conformità col principio di parità di trattamento e in ossequio a quanto previsto dall’art. 3, comma 1, del D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, è possibile riconoscere in Italia le qualifiche professionali conseguite in un altro paese unicamente per una classe di concorso.”
La disposizione non consente all'Amministrazione di fondare il rigetto su un divieto generale e astratto di riconoscimento di più classi di concorso; occorre invece un esame concreto della qualificazione e delle competenze rilevanti per ciascuna classe richiesta.
art. 16 d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206
Anche quando scrutina una domanda c.d. pluriclasse il Ministero deve osservare le forme previste dalla legge 241/90 nonché dall’art. 16 del d. lgs. n. 206/2007.
Il procedimento di riconoscimento di una qualificazione professionale estera, anche se riferito a più classi di concorso, deve rispettare le garanzie procedimentali e le modalità di esame previste dalla normativa generale e speciale.
art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241
Anche quando scrutina una domanda c.d. pluriclasse il Ministero deve osservare le forme previste dalla legge 241/90 nonché dall’art. 16 del d. lgs. n. 206/2007.
La valutazione di una domanda pluriclasse non è sottratta alle regole generali sul procedimento amministrativo, comprese quelle relative alla partecipazione dell'interessato.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
Anche quando scrutina una domanda c.d. pluriclasse il Ministero deve osservare le forme previste dalla legge 241/90 nonché dall’art. 16 del d. lgs. n. 206/2007.
Il procedimento di riconoscimento deve rispettare, nei limiti applicabili, il contraddittorio procedimentale e la possibilità dell'interessato di interloquire prima dell'adozione di un diniego.
direttiva 2005/36/CE
Deve quindi sostenersi il dovere dell’Amministrazione di esaminare le competenze attestate dai titoli prodotti anche in relazione alla ulteriore classe di concorso, al fine di stabilire se il percorso formativo e professionalizzante sia rispondente o meno ai requisiti previsti dalla vigente disciplina delle classi di concorso nazionali per l’abilitazione all’insegnamento.
Il riconoscimento delle qualifiche professionali estere richiede una verifica sostanziale della corrispondenza tra il complesso delle competenze acquisite e i requisiti professionali nazionali, non una preclusione automatica derivante dal precedente riconoscimento per altra classe.
art. 1 l. 7 agosto 1990, n. 241
Il ricorso, i cui motivi di diritto possono essere congiuntamente delibati in quanto connessi, risulta fondato con riferimento sia alle doglianze relative alla mancata osservazione delle regole che presiedono al contraddittorio procedimentale, sia alle censure relative alla mancata comparazione del percorso svolto all’estero con quello necessario in Italia ai fini del riconoscimento della classe di concorso denegata.
L'azione amministrativa di riconoscimento deve essere condotta secondo regole di correttezza procedimentale, contraddittorio e comparazione concreta dei percorsi formativi.
artt. 1, 3, 7 e 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
Il ricorso, i cui motivi di diritto possono essere congiuntamente delibati in quanto connessi, risulta fondato con riferimento sia alle doglianze relative alla mancata osservazione delle regole che presiedono al contraddittorio procedimentale, sia alle censure relative alla mancata comparazione del percorso svolto all’estero con quello necessario in Italia ai fini del riconoscimento della classe di concorso denegata, sia – ancora – alla illegittimità del rigetto di riconoscimento del titolo conseguito all’estero in quanto motivato sulla sola base della impossibilità, espressamente ritenuta dall’Amministrazione resistente, di accogliere l’istanza del privato in relazione a più classi di concorso.
La violazione delle regole di partecipazione, motivazione e istruttoria vizia il diniego quando l'Amministrazione non esamina nel merito la domanda pluriclasse.
Massime di principio
- Una domanda di riconoscimento di una qualificazione professionale estera riferita a più classi di concorso non può essere respinta sulla base di un divieto generale e astratto di riconoscere più classi; l'Amministrazione deve valutare separatamente e concretamente la corrispondenza delle competenze e del percorso formativo ai requisiti di ciascuna classe richiesta.
- Anche nell'esame di una domanda pluriclasse, il Ministero deve rispettare le garanzie procedimentali della l. n. 241/1990 e dell'art. 16 d.lgs. n. 206/2007, compreso il contraddittorio procedimentale quando ne ricorrano i presupposti.
- Il riconoscimento di una qualificazione professionale estera richiede una comparazione sostanziale tra l'intero percorso formativo e professionalizzante svolto all'estero e i requisiti previsti dalla disciplina italiana della classe di concorso, con valutazione delle competenze, conoscenze e capacità acquisite.
- Il principio di parità di trattamento non può essere utilizzato per giustificare una restrizione automatica al riconoscimento di qualifiche professionali prevista o tutelata dal diritto dell'Unione; eventuali ostacoli del diritto interno devono essere rimossi, non trasformati in una preclusione per il richiedente.
- Quando il procedimento si conclude con un diniego fondato soltanto sull'impossibilità astratta di riconoscere più classi di concorso, senza istruttoria sulle competenze e senza comparazione dei percorsi, il provvedimento è viziato per difetto di motivazione e di istruttoria e deve essere annullato con obbligo di riesame.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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