Cassazione Civile, Sentenza n. 21325/2025 del 25/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Rocco Toys ha proposto opposizione alla cartella esattoriale n. 09720140080232617 (€84.144,95), sostenendo l'illegittimità/nullità della cartella per mancata allegazione del titolo esecutivo (decreto ingiuntivo) e per errata notifica del decreto ingiuntivo (notificato ad altra società risultata cessionaria del ramo d'azienda). In primo grado il Tribunale aveva qualificato l'opposizione come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e l'aveva dichiarata inammissibile per tardività; in appello la Corte territoriale ha riqualificato la domanda come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ha ammesso documentazione relativa a pagamento effettuato con pignoramento presso terzi e ha annullato la cartella per estinzione dell'obbligazione, disponendo parziale compensazione spese. Le questioni incidentali riguardavano la corretta qualificazione dell'opposizione (615 vs 617), l'ammissibilità dell'appello e la correttezza della compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso incidentale proposto dall'INPS, ritenendo che il Tribunale avesse correttamente qualificato l'opposizione come opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) e che, per il principio di apparenza, l'unico rimedio esperibile contro la decisione di primo grado fosse stato quello previsto per la qualificazione data dal giudice a quo; pertanto l'appello non era ammissibile. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'appello improponibile, ha cassato senza rinvio la sentenza della Corte d'appello (art. 382, terzo comma, e art. 383, terzo comma, c.p.c.), ha assorbito il ricorso principale e l'altro ricorso incidentale e ha condannato Rocco Toys al pagamento delle spese processuali sia in appello sia in cassazione, liquidandole a favore di ADER e INPS. In sostanza la decisione di merito resa in appello è stata annullata per vizio di ammissibilità dell'impugnazione, e le questioni di merito non sono state esaminate dalla Cassazione.
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
Disciplina l'opposizione all'esecuzione; la Corte d'appello aveva inquadrato la domanda della ricorrente in base a questa norma, ma la Cassazione ha ritenuto che la qualificazione data dal giudice di primo grado (art. 617) fosse quella rilevante ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione.
art. 617 c.p.c.
Disciplina l'opposizione agli atti esecutivi; il Tribunale aveva qualificato l'opposizione come tale e, secondo la Cassazione, tale qualificazione determina il mezzo di impugnazione esperibile (principio dell'apparenza).
art. 650 c.p.c.
Regola l'opposizione tardiva per vizi di notifica di atti esecutivi; nel primo grado si ritenne che eventuali doglianze sulla notifica del decreto ingiuntivo dovevano essere dedotte nelle forme dell'opposizione tardiva ex art. 650.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Lux della cassazione invocata dalla ricorrente per omesso esame di fatto decisivo, motivazione illogica e omessa pronuncia; la Corte ha ritenuto assorbito il ricorso principale in ragione dell'accoglimento del ricorso incidentale.
art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4 c.p.c.
Richiamate nei motivi incidentali relativi a presunte violazioni e vizi della motivazione; Cassazione ha però deciso su questioni di ammissibilità prima di ogni valutazione di merito.
art. 112 c.p.c.
Richiamato in relazione a presunta omessa pronuncia: la ricorrente lamentava che la Corte d'appello non si era pronunciata sulla domanda di restituzione delle somme pagate; decisione assorbita dalla pronuncia sulla inammissibilità dell'appello.
art. 183, sesto comma, c.p.c.
Riguarda i termini e le modalità di produzione documentale; la Corte d'appello aveva ritenuto ammissibile produzione documentale formatasi dopo la scadenza del termine processuale, ma tale decisione non è stata mantenuta in considerazione della cassazione per vizio di ammissibilità.
art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973
Disposizione richiamata in relazione al pignoramento presso terzi che aveva determinato il pagamento della somma contestata; il pignoramento e il pagamento in corso di causa erano fatti rilevanti sul piano di merito, non esaminati dalla Cassazione per motivi di ammissibilità.
art. 382, terzo comma, c.p.c.
Norma che autorizza la cassazione senza rinvio quando l'appello era improponibile; la Corte l'ha applicata per annullare la sentenza di appello senza rinvio.
art. 383, terzo comma, c.p.c.
Richiamata insieme all'art. 382 per definire gli effetti della cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (come modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228)
Norma sul contributo unificato; la sentenza constata l'esistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo da parte della ricorrente.
Massime di principio
- La qualificazione giuridica dell'azione operata dal giudice di primo grado (principio dell'apparenza) determina quale sia il mezzo di impugnazione esperibile: la parte deve proporre l'impugnazione in base alla qualificazione formale data dal giudice a quo, anche se essa è errata.
- Se la parte propone un rimedio non esperibile rispetto alla qualificazione data dal giudice di primo grado (es. appello invece dell'atto processuale previsto), l'inammissibilità dell'impugnazione è rilevabile d'ufficio e può determinare la cassazione senza rinvio della decisione di grado successivo.
- Le questioni di merito (es. illegittimità del titolo esecutivo, nullità di notifiche, estinzione dell'obbligazione per pignoramento) possono rimanere inesaminate se il procedimento si risolve su questioni di ammissibilità; è quindi essenziale curare la strategia processuale iniziale e l'accurata formulazione della domanda.
- La produzione documentale tardiva può essere ammessa solo nei casi e secondo le regole previste dal codice (es. art. 183 c.p.c.), in particolare se il documento si è formato dopo i termini processuali; tuttavia, la rilevanza di tali prove può essere preclusa da questioni procedurali sull'ammissibilità dell'impugnazione.
- Il pagamento coattivo tramite pignoramento presso terzi estingue l'obbligazione e costituisce elemento rilevante per la posizione del debitore, ma la sua efficacia sullo stato della cartella (annullamento vs estinzione) dipende dall'esame del merito e non può essere automaticamente deciso quando la controversia è risolta per vizi di ammissibilità.
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