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Sentenza

Sentenza del 13/07/2016 n. 14263 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI - Attività di erogazione del gas - Diritto di detrazione del concessionario - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava la detrazione dell'IVA operata dal Comune sul canone annuo versato dalla società concessionaria del servizio di distribuzione del gas metano. Secondo l'Amministrazione, la concessione dell'utilizzo della rete comunale costituiva un'attività svolta dal Comune nell'esercizio di poteri pubblicistici e, pertanto, era fuori dal campo di applicazione dell'IVA. Venivano inoltre dedotte l'erronea qualificazione dell'attività come commerciale, l'insufficienza della motivazione della sentenza regionale e la violazione dello Statuto dei diritti del contribuente per il richiamo a una risoluzione dell'Agenzia delle Entrate.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato la legittimità della detrazione IVA riconosciuta al Comune. La concessione del servizio di somministrazione e distribuzione del gas è stata qualificata come attività economica imponibile, anche se esercitata da un ente pubblico mediante un concessionario. Il Comune è soggetto passivo IVA sui canoni riscossi; la società concessionaria è tenuta a pagare l'IVA in rivalsa e può detrarla secondo l'art. 19 del d.P.R. n. 633/1972. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 13.500 euro, di cui 300 euro per esborsi, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, comma 1

    La concessione del servizio di somministrazione del gas è un'attività economica attratta nel campo di applicazione dell'IVA.

    Il rapporto tra Comune e concessionario, avente a oggetto un'obbligazione di fare dietro pagamento di un corrispettivo, costituisce un'operazione economica imponibile.

  • d.P.R. n. 633 del 1972, art. 4, commi 5 e 17

    Sono considerate in ogni caso commerciali, anche se esercitate da enti pubblici, le attività di erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore.

    L'erogazione del gas è considerata attività commerciale ai fini IVA anche quando è svolta da un Comune o da altro ente pubblico. La soggettività IVA non viene meno per il solo fatto che il servizio rientri tra i compiti istituzionali dell'ente.

  • d.P.R. n. 633 del 1972, art. 17

    Il Comune concedente è soggetto passivo IVA in relazione ai canoni riscossi dalla società concessionaria.

  • d.P.R. n. 633 del 1972, art. 18

    La società concessionaria, nel rapporto privatistico con il Comune, è tenuta al pagamento dell'IVA in via di rivalsa.

  • d.P.R. n. 633 del 1972, art. 19

    La società concessionaria ha diritto di detrarre l'IVA assolta, in quanto l'imposta è collegata a un'attività economica imponibile.

  • Direttiva 77/388/CEE, art. 4, paragrafo 5

    Gli enti pubblici sono esclusi dall'IVA per le attività esercitate in veste di pubblica autorità, salvo il verificarsi di distorsioni della concorrenza; sono comunque soggetti passivi per le attività elencate nell'allegato D, tra cui l'erogazione di gas.

    L'esclusione degli enti pubblici dall'IVA opera solo quando essi agiscono nell'esercizio di prerogative autoritative e non quando operano secondo modalità analoghe a quelle degli operatori privati. L'erogazione del gas costituisce comunque un'attività tipicamente commerciale.

  • Direttiva 2006/112/CE, art. 9

    È soggetto passivo chiunque eserciti in modo indipendente un'attività economica, indipendentemente dagli scopi o dai risultati dell'attività.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 11, comma 2

    La sentenza ha escluso la violazione della norma perché la Commissione tributaria regionale non si è basata esclusivamente sulla risoluzione amministrativa, ma l'ha utilizzata soltanto come argomento di supporto a una motivazione autonoma.

  • Codice civile, art. 1373, comma 2

    Le clausole di riscatto o recesso unilaterale previste nella concessione non sono necessariamente espressione di poteri autoritativi, potendo rientrare nel modello dei rapporti privatistici di durata.

Massime di principio

  • Quando un ente pubblico concede a un'impresa la gestione o l'utilizzo di una rete per la distribuzione del gas dietro pagamento di un canone, il rapporto è normalmente qualificabile come attività economica imponibile ai fini IVA.
  • La natura pubblica del soggetto concedente non esclude automaticamente l'IVA: occorre verificare se l'ente agisca con poteri autoritativi propri della pubblica amministrazione oppure con modalità contrattuali sostanzialmente analoghe a quelle di un operatore privato.
  • Per i servizi espressamente qualificati dalla normativa come attività commerciali, tra cui l'erogazione del gas, l'ente pubblico è considerato soggetto passivo IVA anche quando il servizio è svolto tramite un concessionario.
  • Le prerogative di vigilanza, controllo, indirizzo, adeguamento tariffario o riscatto previste in una convenzione non bastano, da sole, a rendere il rapporto pubblicistico: devono essere valutate nel contesto concreto e possono costituire normali clausole di un rapporto contrattuale di durata.
  • In presenza di un rapporto sinallagmatico imponibile, il concedente deve assoggettare a IVA i canoni riscossi, mentre il concessionario può detrarre l'IVA pagata in rivalsa se l'imposta è inerente a operazioni imponibili.
  • Le risoluzioni dell'Amministrazione finanziaria non sostituiscono la motivazione giudiziale, ma possono essere richiamate come elemento interpretativo insieme alle norme e alla giurisprudenza applicabili.

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