L.R. Umbria 21/2004
Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Umbria la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, le responsabilità e le sanzioni per abusi, i titoli in sanatoria e il condono edilizio, con norme speciali per le aree terremotate. Molte disposizioni riguardano pratiche ormai concluse (condono 2003 e regimi transitori), quindi l’utilità attuale è soprattutto residuale per casi pregresse e per la disciplina sanzionatoria ancora applicabile.
Vigilanza edilizia, sanzioni e condono in Umbria
Vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria edilizia in Umbria
La legge regionale disciplina, nel territorio dell’Umbria, il sistema di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, le responsabilità dei soggetti coinvolti, le sanzioni per gli abusi e le procedure di sanatoria. Interviene inoltre sul condono edilizio e contiene norme speciali, abrogazioni e disposizioni finanziarie.
Ambito di applicazione e rapporto con la normativa statale
Con l’entrata in vigore della legge cessano, in Umbria, le norme statali di dettaglio in materia di vigilanza, responsabilità e sanzioni contenute nel titolo IV, capo I e capo II del D.P.R. 380/2001, salvo i principi fondamentali e la legislazione esclusiva dello Stato. La disciplina regionale si innesta sulle previsioni della L.R. 1/2004 e sulle norme statali richiamate per i profili ancora applicabili.
Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia
La vigilanza compete al dirigente o responsabile dell’ufficio comunale competente, anche tramite un nucleo di controllo organizzato dal Comune, eventualmente in forma associata. Il controllo riguarda la conformità delle opere alle leggi, ai regolamenti, agli strumenti urbanistici e ai titoli abilitativi.
Se sono accertate opere senza titolo o in difformità, il Comune ordina l’immediata sospensione dei lavori; il provvedimento avvia anche il procedimento amministrativo. L’interessato può presentare documenti una sola volta entro quindici giorni. Il provvedimento definitivo di archiviazione, demolizione o ripristino deve essere adottato e notificato tra il 15° e il 45° giorno dalla sospensione.
Per le opere su aree vincolate o su beni culturali e paesaggistici, la legge prevede il coinvolgimento delle amministrazioni competenti e, in determinati casi, il potere sostitutivo del soprintendente o della Provincia. Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria segnalano immediatamente le irregolarità; la mancata esposizione del cartello di cantiere comporta anche una sanzione pecuniaria comunale da 200 a 600 euro.
I Comuni devono istituire un nucleo di controllo del territorio, anche con convenzioni con Provincia e Corpo forestale, e possono destinarvi parte dei proventi sanzionatori. I provvedimenti adottati sono notificati ai responsabili dell’abuso, ai titolari del titolo, ad altri soggetti tecnici coinvolti e trasmessi alla Provincia.
Potere sostitutivo e controlli sovracomunali
In caso di inerzia comunale, la Provincia può intervenire con commissario ad acta dopo invito ad adempiere. La Provincia verifica inoltre l’esito dei provvedimenti comunali, riceve una relazione semestrale dai Comuni e concorre all’archiviazione informatizzata dei dati sugli abusi.
La Regione istituisce un Osservatorio regionale sull’abusivismo edilizio, alimentato dai dati di Comuni, Province e autorità giudiziaria.
Responsabilità dei soggetti dell’intervento edilizio
Sono responsabili della conformità delle opere il titolare del titolo abilitativo, il proprietario, il committente e il costruttore; il direttore dei lavori risponde insieme a loro per le prescrizioni del titolo e le modalità esecutive, salvo contestazione formale della violazione e, nei casi più gravi, rinuncia all’incarico.
Il progettista e il direttore dei lavori assumono, in alcune procedure dichiarative o di agibilità, la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità. Le attestazioni non veritiere sono comunicate all’ordine professionale e, in caso di mendacio, si applicano le sanzioni generali del D.P.R. 445/2000.
Sanzioni per interventi abusivi su permesso di costruire
Per opere eseguite senza permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, il Comune ordina demolizione e ripristino. Se il responsabile non ottempera entro 90 giorni, prorogabili di 30, il bene e l’area necessaria vengono acquisiti gratuitamente al patrimonio comunale, con limiti dimensionali stabiliti dalla legge. È prevista l’eventuale demolizione d’ufficio e la possibilità di non acquisire l’area per ampliamenti su immobili legittimi o opere di modesta superficie coperta.
Le norme distinguono i casi di vincolo statale, regionale o urbanistico e attribuiscono l’acquisizione, rispettivamente, allo Stato/ente competente o al Comune. È possibile l’affidamento a terzi della gestione dei beni acquisiti.
Sanzioni per ristrutturazioni abusive, parziale difformità e interventi soggetti a denuncia/segnalazione
Per gli interventi di ristrutturazione edilizia realizzati senza titolo o in totale difformità, il Comune ordina la rimessione in pristino entro un termine non superiore a 120 giorni; se il ripristino non è possibile, si applica una sanzione pecuniaria tra 1,5 e 2,5 volte il costo di costruzione, con minimo di 1.500 euro. In aree vincolate o storiche possono applicarsi ulteriori regole e pareri delle commissioni paesaggistiche.
Per la parziale difformità dal permesso di costruire si applica, in via ordinaria, demolizione/rimozione entro 120 giorni; se la demolizione pregiudica la parte conforme, la sanzione pecuniaria va da 1,5 a 2,5 volte il costo di costruzione, con minimo di 1.000 euro. Una lieve difformità entro il 2% per singola unità immobiliare o opere pertinenziali non è considerata parziale difformità.
Per interventi eseguiti senza denuncia di inizio attività o SCIA, o in difformità da essa, si applicano rimozione/demolizione entro 120 giorni oppure, se il ripristino non è possibile, sanzione pecuniaria da 1,5 a 2,5 volte il costo di costruzione, con minimo di 1.000 euro. Sono previste sanzioni specifiche per interventi su immobili vincolati e su aree storiche o di particolare pregio.
Mutamenti di destinazione d’uso abusivi
Il mutamento di destinazione d’uso senza titolo è punito con una sanzione graduata in funzione della conformità urbanistica: da 300 a 3.000 euro se il mutamento è conforme alle norme, oppure con importi per metro quadrato se non lo è, distinti per destinazione finale residenziale, commerciale/direzionale/servizi, industriale/artigianale/agricola.
In caso di mutamento conforme, si applica anche il pagamento del contributo di costruzione e, se necessario, degli standard urbanistici e degli altri adempimenti tecnici; la mancata ottemperanza comporta il ripristino. La sanzione si cumula con quelle degli articoli 7, 8 e 9 se il cambio d’uso è effettuato mediante interventi abusivi.
Annullamento del titolo abilitativo e sanzioni conseguenti
La Provincia può annullare, entro dieci anni dall’adozione, deliberazioni e provvedimenti comunali non conformi agli strumenti urbanistici o alla normativa edilizia, nonché piani attuativi e titoli conseguenti. L’annullamento va adottato entro 18 mesi dall’accertamento delle violazioni, previa contestazione agli interessati.
Durante il procedimento la Provincia può sospendere i lavori; la sospensione cessa se entro sei mesi non interviene l’annullamento. Dopo l’annullamento, il Comune deve ordinare la demolizione entro sei mesi, salvo i casi di sanatoria degli interventi attuati in esecuzione del piano annullato.
Se, a seguito di annullamento, non è possibile ripristinare lo stato dei luoghi, si applica una sanzione pecuniaria da 1,5 a 2,5 volte il costo di costruzione. Il pagamento integrale della sanzione produce gli effetti del permesso in sanatoria.
Demolizioni, competenze e controlli
La demolizione delle opere abusive è disposta dal dirigente o responsabile competente sulla base di una valutazione tecnico-economica approvata dalla Giunta. I lavori possono essere affidati a imprese idonee o, per specifiche attività, alle strutture tecniche del Ministero della difesa tramite convenzione.
Comune, Provincia e Regione cooperano tramite trasmissione dei dati, relazioni periodiche e sistemi informatizzati. La legge prevede inoltre sanzioni amministrative per violazioni della normativa tecnica edilizia, con importi da 1.000 a 2.000 euro irrogati dalla Provincia.
Accertamento di conformità e sanatoria ordinaria
È ammesso l’accertamento di conformità per interventi eseguiti senza titolo, in difformità o con variazioni essenziali, purché risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda, e non siano in contrasto con gli strumenti adottati. Per gli abusi relativi ai mutamenti d’uso, basta la conformità al momento della domanda.
La sanatoria è subordinata al pagamento dell’oblazione e, di regola, del contributo di costruzione in misura doppia; nei casi senza contributo, è previsto un importo stabilito dal Comune. Sono richiesti documenti tecnici, integrazioni entro 90 giorni e, se necessario, autorizzazioni, pareri, conferenza di servizi e pareri paesaggistici o ambientali.
Il titolo in sanatoria può essere condizionato a prescrizioni di riqualificazione edilizia, urbanistica e ambientale, da adempiere entro un anno. In caso di mancato rispetto, il titolo è annullato e si applica la sanzione prevista per il titolo annullato.
Regime transitorio di prima applicazione
La procedura di accertamento di conformità si applica anche a interventi preesistenti alla legge regionale 1/2004, purché conformi alla disciplina vigente al momento dell’entrata in vigore della presente legge; in tali casi l’istanza doveva essere presentata entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge. Una disciplina analoga è stata prevista per una successiva finestra transitoria riferita al regolamento regionale 9/2008, con termine al 31 dicembre 2009.
Gli enti pubblici dovevano ricognire gli immobili demaniali e patrimoniali e richiedere la sanatoria per eventuali abusi, con rilascio del titolo da parte del Comune.
Condono edilizio regionale
Il Titolo II disciplina il condono edilizio ex D.L. 269/2003, limitatamente alle fattispecie e ai termini temporali del condono nazionale, con applicazione delle norme statali richiamate ove non diversamente disposto.
Sono sanabili, nell’intero territorio regionale, anche nelle aree demaniali, le opere ultimate entro il 31 marzo 2003 rientranti nelle tipologie ammesse dal decreto legge, entro i limiti dimensionali stabiliti: ampliamenti di edifici esistenti, opere conformi o difformi ma riconducibili alle tipologie 2, 3, 4, 5 e 6, con specifiche regole per residenziale, produttivo e servizi, nonché per chiusure di logge/portici e locali interrati o seminterrati.
Sono esclusi dal condono, tra gli altri, edifici da demolire, mutamenti d’uso non ammessi in zona agricola, nuovi edifici salvo eccezioni, interventi su terreni gravati da uso civico, interventi su beni culturali e nuove costruzioni o ampliamenti in zone A, centri storici e siti archeologici, salvo i casi espressamente ammessi.
La sanatoria richiede il rispetto di condizioni ulteriori: parere della commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio ove previsto, rispetto degli standard urbanistici anche mediante monetizzazione, assenso degli enti tutori dei vincoli e, per gli ampliamenti agricoli, vincolo ventennale di destinazione d’uso.
Procedura di condono, oneri e oblazione
La domanda di condono va corredata da asseverazione tecnica, elaborati grafici e documentazione richiesta dal D.L. 269/2003. Entro 90 giorni devono essere integrati pareri, autorizzazioni, certificazione del contributo di costruzione e della conformità antisismica o possibilità di adeguamento.
Gli oneri concessori sono aumentati del 100% rispetto alla misura vigente al momento della domanda; una quota ulteriore finanzia le opere di urbanizzazione e i costi istruttori. L’oblazione è incrementata del 10% e versata alla Regione al momento della domanda; in caso di rigetto, è restituita.
Il Comune deve decidere entro 36 mesi dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di condono; decorso inutilmente il termine, subentra la Provincia, che riceve il 50% dei proventi indicati dalla legge e rilascia il titolo entro un anno dalla scadenza del termine comunale.
L’agibilità delle opere condonate è sostituita da una dichiarazione del titolare e di un tecnico abilitato da presentare entro 90 giorni dal titolo o dalla scadenza del termine per le eventuali prescrizioni. I controlli comunali seguono le modalità dell’art. 39 della L.R. 1/2004.
Disposizioni speciali per aree terremotate
I provvedimenti di demolizione e rimessa in pristino relativi a immobili abusivi nelle aree colpite dagli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997 sono sospesi fino al 31 dicembre 2005. La sospensione riguarda anche alcuni manufatti destinati ad abitazione o a funzioni produttive, ancora utilizzati alla data di entrata in vigore della legge.
Modifiche normative, abrogazioni e norme finali
La legge interviene su varie leggi regionali, soprattutto in materia urbanistica, edilizia e paesaggistica, introducendo precisazioni su distanze stradali, delocalizzazioni in ambito aeroportuale, trasmissione degli atti urbanistici, raccolta dati del fabbricato, vigilanza del coordinatore per la sicurezza e procedure per varianti e titoli abilitativi.
Sono abrogate numerose disposizioni regionali e, con l’entrata in vigore della legge, cessa anche l’obbligo per i Comuni di applicare la disciplina sui piani pluriennali di attuazione di cui alla legge 10/1977. La legge prevale sugli strumenti urbanistici e sulle normative edilizie locali.
Disposizioni finanziarie
L’oblazione regionale per il condono alimenta specifiche entrate di bilancio. Le spese regionali sono autorizzate per interventi di riqualificazione dell’abusivismo edilizio e per attività connesse alla gestione urbanistica ed edilizia, con impiego subordinato al preventivo accertamento dell’entrata.
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