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Sentenza

Sentenza n. 3087/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Casoria sulla richiesta di rilascio dell’autorizzazione al mantenimento delle insegne di esercizio installate in adiacenza alla facciata della struttura ricettiva Hotel Luxor, assunta al protocollo al numero 21155 del 24.3.2025; nonché per la declaratoria dell’obbligo dell’Amministrazione Comunale di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, anche mediante fissazione di un termine ad hoc con nomina, ove occorra, di un commissario ad acta.

Giustizia amministrativa202504112

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di autorizzazione al mantenimento delle insegne di esercizio dell'hotel

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha presentato al Comune di Casoria un'istanza, corredata dalla documentazione ritenuta necessaria, per ottenere l'autorizzazione al mantenimento di insegne di esercizio di diverse tipologie e dimensioni, installate in adiacenza alla facciata della struttura ricettiva. A fronte dell'istanza, assunta al protocollo il 24 marzo 2025, l'amministrazione non ha fornito alcun riscontro, neppure istruttorio, né ha adottato un provvedimento conclusivo. La ricorrente ha quindi dedotto la violazione dell'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, previsto dall'art. 2 della legge n. 241/1990, e ha proposto l'azione ex artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, l'ordine di provvedere e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che, al momento della decisione, perdurava l'inerzia del Comune e che la ricorrente aveva integrato la documentazione richiesta. L'azione avverso il silenzio mira a ottenere una decisione espressa sulla domanda privata e resta esperibile finché l'amministrazione non adotta un autentico provvedimento conclusivo, quale che ne sia il contenuto. Un eventuale atto interlocutorio o soprassessorio non è sufficiente, perché costituisce soltanto un rinvio sine die e non conclude il procedimento. Il Comune è stato dichiarato obbligato a pronunciarsi sull'istanza entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il preposto alla Direzione dell'Area Pianificazione Strategica della Città Metropolitana di Napoli, con facoltà di delega, da insediarsi su istanza di parte e da provvedere entro i successivi sessanta giorni. Le spese del giudizio, pari a euro 1.500, oltre accessori, sono state poste a carico del Comune; eventuali spese della funzione commissariale, liquidate in euro 500, sono anch'esse a carico del Comune. È stata inoltre disposta, dopo il passaggio in giudicato, la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge n. 241/1990.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 241/1990

    Impone all'amministrazione il dovere di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto.

  • art. 31 c.p.a.

    Prevede l'azione per ottenere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere.

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il ricorso avverso il silenzio e consente al giudice di ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine, nominando eventualmente un commissario ad acta per l'ulteriore inottemperanza.

  • art. 2, comma 8, l. 241/1990

    È posto a fondamento della trasmissione della decisione, una volta passata in giudicato, alla competente Procura regionale della Corte dei conti.

Massime di principio

  • L'azione avverso il silenzio è accoglibile quando, al momento della decisione, perdura l'inerzia dell'amministrazione rispetto a un'istanza del privato sulla quale sussiste l'obbligo di provvedere.
  • L'obbligo di provvedere si adempie soltanto con l'adozione di un provvedimento espresso idoneo a concludere il procedimento, quale che sia il contenuto della decisione.
  • Un atto interlocutorio o soprassessorio non esclude l'illegittimità del silenzio quando non definisce il procedimento, poiché equivale a un rinvio sine die della decisione.
  • Accertata l'illegittimità del silenzio, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per provvedere e nominare preventivamente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

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