Cassazione Civile, Ordinanza n. 03387/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (spedizioniere)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di rettifica dell’accertamento doganale emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti di una società che operava come spedizioniere doganale per conto dell’importatore di merci provenienti dalla Cina. L’Ufficio aveva contestato il valore dichiarato in dogana di borse e borsette, rettificandolo sulla base di valori di importazione ritenuti più alti. In primo grado i ricorsi erano stati respinti; in appello la CTR aveva confermato la decisione, ritenendo la responsabilità solidale dello spedizioniere e la correttezza del procedimento, anche sul contraddittorio. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto otto motivi, ma il primo è stato ritenuto decisivo: ha lamentato la violazione del contraddittorio endoprocedimentale e della procedura prevista dall’art. 181-bis del Reg. CEE n. 2454/1993, sostenendo che gli avvisi di rettifica non fossero stati preceduti da un reale contraddittorio, poiché la Dogana si era limitata a inviare una comunicazione di apertura del procedimento e a richiedere controdeduzioni, senza poi instaurare la fase prevista prima dell’adozione della decisione definitiva e senza notificare un processo verbale autonomo. Tutti gli altri motivi, relativi a motivazione apparente, responsabilità solidale, disciplina doganale sostanziale, inammissibilità di motivi di appello e omessa pronuncia, sono rimasti assorbiti.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che l’amministrazione doganale non avesse rispettato la sequenza procedimentale imposta dall’art. 181-bis DAC per la rettifica del valore di transazione: dopo la richiesta di informazioni complementari e la persistenza dei dubbi, avrebbe dovuto informare per iscritto l’interessato dei motivi dei dubbi e consentirgli una concreta possibilità di replica prima di adottare la decisione definitiva. Poiché tale passaggio non risultava compiuto, la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria in diversa composizione, affinché riesamini la causa e provveda anche sulle spese. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale condizionato dell’Agenzia.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è richiamato come norma processuale per denunciare errori in procedendo e nullità della sentenza per violazione del contraddittorio e altri vizi motivazionali o di omessa pronuncia
art. 181-bis Reg. (CEE) n. 2454/1993
impone, in presenza di fondati dubbi sul valore dichiarato in dogana, la richiesta di informazioni complementari e, se i dubbi persistono, la comunicazione scritta dei motivi e la concessione di una ragionevole possibilità di risposta prima della decisione definitiva
art. 29 Reg. (CEE) n. 2913/1992
è la base del metodo del valore di transazione e costituisce il parametro rispetto al quale l’amministrazione può discostarsi solo seguendo la procedura dell’art. 181-bis DAC
artt. 66 e seguenti del TULD
sono menzionati dalla difesa dell’Agenzia come possibile strumento di contestazione dell’avviso in alternativa al ricorso tributario
è invocato nel ricorso incidentale per contestare l’ammissibilità di alcuni motivi di appello, ma il motivo resta assorbito
è richiamato tra le censure del ricorso principale, ma non viene esaminato perché assorbito
artt. 76, 201, 202, 203 e 204 Reg. CEE n. 2913/1992
richiamati nel terzo motivo di ricorso come norme doganali sostanziali, ma la Corte non li esamina per assorbimento
art. 220, comma 2, lett. b), Reg. CEE n. 2913/1992
richiamato nell’ottavo motivo come parametro per la non contabilizzazione a posteriori dei dazi, ma il motivo resta assorbito
art. 201 direttiva 2006/112/CE
menzionato nel settimo motivo tra le norme ritenute violate, senza esame nel merito
art. 34 e art. 38 d.P.R. n. 43/1973
richiamati nel settimo motivo, senza scrutinio nel merito
richiamato nel settimo motivo, senza decisione sul punto
artt. 1 e 70, comma 1, d.P.R. n. 633/1972
richiamati nel settimo motivo, senza esame per assorbimento
Massime di principio
- Quando l’amministrazione doganale intende rettificare il valore di transazione dichiarato in dogana perché nutre fondati dubbi sulla sua attendibilità, deve seguire la sequenza procedimentale prevista dall’art. 181-bis DAC: richiesta di informazioni complementari, persistendo i dubbi, comunicazione dei motivi all’interessato e concessione di una concreta possibilità di risposta prima della decisione definitiva.
- Il contraddittorio endoprocedimentale in materia doganale ha carattere generale in presenza dei presupposti previsti dall’art. 181-bis DAC e non può essere surrogato dalla sola richiesta iniziale di chiarimenti se non segue la fase di informazione e interlocuzione prima dell’atto finale.
- La mancata osservanza del contraddittorio procedimentale prescritto per la rettifica del valore doganale determina l’illegittimità degli avvisi di rettifica e impone la cassazione della sentenza che li abbia ritenuti legittimi senza verificare il rispetto della sequenza prevista dalla norma.
- Quando il primo motivo di ricorso, se fondato, è decisivo e assorbe le ulteriori censure, la Corte si limita ad accoglierlo e rinvia la causa al giudice di merito, senza esaminare gli altri motivi né il ricorso incidentale condizionato.
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