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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03387/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (spedizioniere)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di rettifica dell’accertamento doganale emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti di una società che operava come spedizioniere doganale per conto dell’importatore di merci provenienti dalla Cina. L’Ufficio aveva contestato il valore dichiarato in dogana di borse e borsette, rettificandolo sulla base di valori di importazione ritenuti più alti. In primo grado i ricorsi erano stati respinti; in appello la CTR aveva confermato la decisione, ritenendo la responsabilità solidale dello spedizioniere e la correttezza del procedimento, anche sul contraddittorio. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto otto motivi, ma il primo è stato ritenuto decisivo: ha lamentato la violazione del contraddittorio endoprocedimentale e della procedura prevista dall’art. 181-bis del Reg. CEE n. 2454/1993, sostenendo che gli avvisi di rettifica non fossero stati preceduti da un reale contraddittorio, poiché la Dogana si era limitata a inviare una comunicazione di apertura del procedimento e a richiedere controdeduzioni, senza poi instaurare la fase prevista prima dell’adozione della decisione definitiva e senza notificare un processo verbale autonomo. Tutti gli altri motivi, relativi a motivazione apparente, responsabilità solidale, disciplina doganale sostanziale, inammissibilità di motivi di appello e omessa pronuncia, sono rimasti assorbiti.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che l’amministrazione doganale non avesse rispettato la sequenza procedimentale imposta dall’art. 181-bis DAC per la rettifica del valore di transazione: dopo la richiesta di informazioni complementari e la persistenza dei dubbi, avrebbe dovuto informare per iscritto l’interessato dei motivi dei dubbi e consentirgli una concreta possibilità di replica prima di adottare la decisione definitiva. Poiché tale passaggio non risultava compiuto, la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria in diversa composizione, affinché riesamini la causa e provveda anche sulle spese. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale condizionato dell’Agenzia.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è richiamato come norma processuale per denunciare errori in procedendo e nullità della sentenza per violazione del contraddittorio e altri vizi motivazionali o di omessa pronuncia

  • art. 181-bis Reg. (CEE) n. 2454/1993

    impone, in presenza di fondati dubbi sul valore dichiarato in dogana, la richiesta di informazioni complementari e, se i dubbi persistono, la comunicazione scritta dei motivi e la concessione di una ragionevole possibilità di risposta prima della decisione definitiva

  • art. 29 Reg. (CEE) n. 2913/1992

    è la base del metodo del valore di transazione e costituisce il parametro rispetto al quale l’amministrazione può discostarsi solo seguendo la procedura dell’art. 181-bis DAC

  • artt. 66 e seguenti del TULD

    sono menzionati dalla difesa dell’Agenzia come possibile strumento di contestazione dell’avviso in alternativa al ricorso tributario

  • art. 57 d.lgs. n. 546/1992

    è invocato nel ricorso incidentale per contestare l’ammissibilità di alcuni motivi di appello, ma il motivo resta assorbito

  • art. 12 della L. n. 212/2000

    è richiamato tra le censure del ricorso principale, ma non viene esaminato perché assorbito

  • artt. 76, 201, 202, 203 e 204 Reg. CEE n. 2913/1992

    richiamati nel terzo motivo di ricorso come norme doganali sostanziali, ma la Corte non li esamina per assorbimento

  • art. 220, comma 2, lett. b), Reg. CEE n. 2913/1992

    richiamato nell’ottavo motivo come parametro per la non contabilizzazione a posteriori dei dazi, ma il motivo resta assorbito

  • art. 201 direttiva 2006/112/CE

    menzionato nel settimo motivo tra le norme ritenute violate, senza esame nel merito

  • art. 34 e art. 38 d.P.R. n. 43/1973

    richiamati nel settimo motivo, senza scrutinio nel merito

  • art. 3 d.lgs. n. 374/1990

    richiamato nel settimo motivo, senza decisione sul punto

  • artt. 1 e 70, comma 1, d.P.R. n. 633/1972

    richiamati nel settimo motivo, senza esame per assorbimento

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione doganale intende rettificare il valore di transazione dichiarato in dogana perché nutre fondati dubbi sulla sua attendibilità, deve seguire la sequenza procedimentale prevista dall’art. 181-bis DAC: richiesta di informazioni complementari, persistendo i dubbi, comunicazione dei motivi all’interessato e concessione di una concreta possibilità di risposta prima della decisione definitiva.
  • Il contraddittorio endoprocedimentale in materia doganale ha carattere generale in presenza dei presupposti previsti dall’art. 181-bis DAC e non può essere surrogato dalla sola richiesta iniziale di chiarimenti se non segue la fase di informazione e interlocuzione prima dell’atto finale.
  • La mancata osservanza del contraddittorio procedimentale prescritto per la rettifica del valore doganale determina l’illegittimità degli avvisi di rettifica e impone la cassazione della sentenza che li abbia ritenuti legittimi senza verificare il rispetto della sequenza prevista dalla norma.
  • Quando il primo motivo di ricorso, se fondato, è decisivo e assorbe le ulteriori censure, la Corte si limita ad accoglierlo e rinvia la causa al giudice di merito, senza esaminare gli altri motivi né il ricorso incidentale condizionato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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