Ordinanza n. 339/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento prot. 129/26 emesso dalla Questura di Firenze in data 02.03.2026, notificato al ricorrente in data 1° aprile 2026 e portante archiviazione per irricevibilità dell’istanza volta ad ottenere la conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 32 co. 3 D.lgs 25/2008 a motivi di lavoro subordinato; - nonché di ogni altro atto con lo stesso in rapporto di presupposizione, consequenzialità o, comunque, connessione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento della Questura di Firenze di archiviazione per irricevibilità dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento questorile che ha archiviato per irricevibilità la sua istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale, rilasciato ai sensi dell'art. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008, in permesso per lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il TAR ha ritenuto rilevante la data di presentazione dell'originaria domanda di protezione internazionale per individuare la disciplina applicabile alla conversione. Dagli atti risulta, in via apparentemente attendibile, che la domanda di protezione internazionale sia stata presentata il 16 ottobre 2019, quindi prima dell'entrata in vigore della l. 50/2023, avvenuta il 5 maggio 2023. È stata pertanto prospettata l'applicabilità della disciplina previgente, anziché di quella introdotta dalla legge sopravvenuta. Il Collegio ha inoltre ritenuto necessaria l'acquisizione di una relazione dell'Amministrazione sui fatti di causa.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'esecutività del provvedimento impugnato, ravvisando, allo stato degli atti, un profilo di fumus boni iuris nella possibile applicazione della disciplina previgente alla conversione, in ragione della data dell'originaria domanda di protezione internazionale. La decisione definitiva è stata rinviata, disponendo un incombente istruttorio: la Questura di Firenze dovrà depositare una relazione sui fatti di causa entro 45 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza. Il merito è stato fissato all'udienza pubblica del 1° dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008
La disposizione è richiamata quale base del permesso di soggiorno per protezione speciale oggetto della richiesta di conversione.
l. 50/2023
La legge, entrata in vigore il 5 maggio 2023, costituisce il termine temporale rispetto al quale il TAR individua la disciplina applicabile alle richieste di conversione, facendo riferimento alla data dell'originaria domanda di protezione internazionale.
art. 55 c.p.a.
È richiamato quale fondamento della tutela cautelare richiesta in via incidentale.
Massime di principio
- Ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile alla richiesta di conversione di un permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato, occorre fare riferimento alla data di presentazione dell'originaria domanda di protezione internazionale.
- Quando la domanda originaria di protezione internazionale è stata presentata prima dell'entrata in vigore della l. 50/2023, la richiesta di conversione del permesso per protezione speciale deve essere valutata, in via cautelare, alla luce della disciplina previgente, ove dagli atti emerga tale circostanza con sufficiente attendibilità.
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