Cassazione Civile, Ordinanza n. 13211/2026 del 07/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
Un contribuente aveva presentato domanda di adesione alla definizione agevolata dei debiti prevista dalla legge di bilancio 2019, cd. "saldo e stralcio". L'agente della riscossione gli aveva comunicato le somme dovute per la definizione, con indicazione di un importo complessivo rateizzato. Il contribuente aveva impugnato tale comunicazione davanti alle corti tributarie sostenendo: la violazione della capacità contributiva, la nullità per difetto di motivazione, e l'illegittimità della pretesa per mancata prova della notificazione degli atti presupposti, con conseguente decadenza e prescrizione. Dopo il rigetto in primo e secondo grado, ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo reiterava la questione di legittimità costituzionale delle norme sul saldo e stralcio e denunciava motivazione apparente sulla capacità contributiva; il secondo lamentava che la comunicazione delle somme fosse priva di adeguata motivazione e che l'amministrazione non avesse provato la notificazione degli atti da cui derivavano i debiti oggetto della definizione agevolata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e comunque infondato nella premessa costituzionale, osservando che il principio di capacità contributiva riguarda l'imposizione fiscale primaria e non i meccanismi agevolativi di definizione dei debiti. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, qualificandolo come pretestuoso: la domanda di saldo e stralcio presuppone la consapevolezza dell'esistenza di carichi pendenti e non consente, dopo l'adesione, di contestare la mancata prova della notifica degli atti presupposti. Ha inoltre affermato che l'art. 19 del d.lgs. 546/1992, nel consentire l'impugnazione dell'atto successivo per mancata notificazione degli atti presupposti, si riferisce agli atti tipici ivi elencati e non a una comunicazione emessa su istanza del contribuente; in tale ipotesi incombe sul contribuente provare l'illegittimità della comunicazione o l'inesistenza dei debiti. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese, oltre alla condanna ex art. 96 c.p.c. e al raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
I motivi formulati sotto i profili della violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame sono stati ritenuti inammissibili perché generici e, quanto al secondo motivo, pretestuosi.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo come parametro della dedotta nullità, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.
art. 25 Cost.
Invocato dal ricorrente in relazione alla pretesa violazione della legalità costituzionale, senza che la Corte ne ravvisasse una violazione rilevante.
art. 1, commi 184 e 185, L. n. 145 del 2018
Norme sulla definizione agevolata cd. "saldo e stralcio"; la Corte ha escluso che il principio di capacità contributiva si applichi ai provvedimenti agevolativi di definizione dei debiti fiscali.
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
La previsione sull'impugnazione dell'atto a valle per mancata notifica dell'atto presupposto riguarda gli atti tipici ivi elencati, non la comunicazione delle somme dovute emessa su istanza del contribuente.
art. 96 c.p.c.
La Corte ha applicato la condanna al pagamento di una somma per responsabilità processuale aggravata e di una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza in cassazione.
Massime di principio
- Il principio di capacità contributiva attiene all'imposizione fiscale primaria e non può essere utilmente invocato contro discipline agevolative che consentono la definizione dei debiti tributari a condizioni ridotte e rateizzate.
- Chi aderisce volontariamente a una procedura di definizione agevolata dei carichi fiscali, chiedendo la quantificazione delle somme dovute, non può poi contestare in modo incompatibile l'esistenza dei debiti deducendo la mancata prova della notificazione degli atti presupposti.
- L'eccezione di mancata notifica degli atti presupposti, prevista dall'art. 19 d.lgs. 546/1992 per l'impugnazione dell'atto successivo, opera per gli atti tipici di riscossione o imposizione ivi contemplati e non per gli atti emessi su iniziativa del contribuente.
- In presenza di una comunicazione delle somme dovute emessa su istanza del contribuente, grava su quest'ultimo l'onere di dedurre e provare i vizi propri dell'atto oppure l'inesistenza, originaria o sopravvenuta, dei debiti oggetto della definizione.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi si limitano a riproporre in modo generico questioni già esaminate nei gradi di merito o risultano costruiti in modo pretestuoso, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
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