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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22072/2026 del 27/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Un creditore intimava a una società il pagamento di un corrispettivo maturato per il deposito di un’imbarcazione in una darsena da lui gestita, ai sensi dell’art. 2797 c.c. La società opponeva l’intimazione e chiamava in causa il fallimento della società cantieristica proprietaria o comunque interessata al bene, sostenendo che l’eventuale debito fosse della procedura concorsuale, poiché l’imbarcazione era stata inventariata nell’attivo fallimentare e vi erano state vicende di rivendica e ritardo nel ritiro del bene. In primo grado veniva accolta la domanda di pagamento, ma negato il diritto di ritenzione. In appello venivano accolti sia l’impugnazione principale sia quella incidentale: la Corte territoriale escludeva la debenza del credito da parte della società opponente, ritenendo subentrato il curatore nel rapporto di deposito, e riconosceva il diritto di ritenzione del bene. Il fallimento proponeva poi revocazione contro la sentenza d’appello, deducendo un errore di fatto sul preteso subentro del curatore; la revocazione veniva rigettata. In cassazione il fallimento articolava sei motivi avverso la sentenza d’appello originaria, mentre la controparte resisteva con controricorso contenente anche ricorso incidentale. La Corte di cassazione ha esaminato anzitutto la tempestività del ricorso principale, rilevando che esso era stato notificato oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata e che la sospensione del termine disposta in sede di revocazione non era dimostrata in modo idoneo né nella sua conferma né nel relativo dies ad quem; ha inoltre evidenziato la mancanza di specifiche indicazioni documentali sulla decorrenza del termine. L’inammissibilità del ricorso principale ha reso inefficace il ricorso incidentale tardivo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale per tardività, ritenendo non provata in modo sufficiente la tempestiva impugnazione rispetto alla sentenza d’appello del 2018 e non utilizzabile, ai fini della rimessione in termini, il solo decreto provvisorio di sospensione emesso in sede di revocazione senza prova della successiva conferma. Conseguentemente, ha dichiarato inefficace il ricorso incidentale tardivo. Ha condannato il ricorrente principale alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2797 c.c.

    norma richiamata come base dell’intimazione di pagamento relativa al corrispettivo per il deposito e del correlato diritto di ritenzione, ma la Corte di cassazione non si pronuncia sul merito di tale disciplina perché decide solo sulla tempestività del ricorso.

  • art. 327 c.p.c.

    il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata costituisce il parametro per valutare la tempestività del ricorso per cassazione.

  • art. 398, comma 4, c.p.c.

    la proposizione della revocazione non sospende di regola il termine per ricorrere per cassazione; la sospensione disposta dal giudice è solo provvisoria e richiede conferma alla prima udienza per produrre effetti stabili.

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    l’inammissibilità del ricorso principale rende inefficace il ricorso incidentale tardivo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indica la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in presenza dell’esito sfavorevole per il ricorrente principale, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, quando l’impugnazione segue una sentenza già pubblicata da tempo, il ricorrente deve indicare con precisione gli elementi documentali necessari a verificare la tempestività, inclusi i dati di pubblicazione, comunicazione e decorrenza del termine.
  • La sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione disposta dal giudice in pendenza di revocazione ha natura provvisoria e non è sufficiente, da sola, a fondare la tempestività dell’impugnazione se non risulta la successiva conferma prevista dalla norma.
  • In assenza di prova chiara della prosecuzione o conferma della sospensione, il termine lungo per ricorrere decorre secondo le regole ordinarie e il ricorso notificato oltre tale termine è inammissibile.
  • L’inammissibilità del ricorso principale comporta l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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