Sentenza del 25/05/2016 n. 10801 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR Campania che aveva dichiarato improcedibile e inammissibile l'appello dell'Ufficio. La CTR aveva ritenuto tardivo il deposito dell'atto presso la segreteria della CTP, calcolando il termine di trenta giorni dalla spedizione dell'appello per la notifica anziché dalla sua ricezione da parte del destinatario. Aveva inoltre considerato tardiva la notifica dell'appello, assumendo come riferimento la data di ricezione e non quella di spedizione, e aveva rilevato ulteriori dubbi sulla completezza e conformità della copia notificata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile la produzione documentale depositata dall'Agenzia insieme alla memoria ex art. 378 c.p.c., perché non notificata alla controparte e tardivamente prodotta. Ha però accolto il primo e il secondo motivo di ricorso: il termine di trenta giorni per la costituzione del ricorrente decorre dalla ricezione dell'atto da parte del destinatario, mentre, ai fini del rispetto del termine per la notifica dell'impugnazione, rileva per il notificante la data di spedizione, purché effettuata entro il termine previsto. La sentenza della CTR è stata quindi cassata e la causa rinviata alla CTR Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese. Il terzo motivo, relativo alla presunta incompletezza della copia notificata, è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16
"i termini che hanno inizio dalla notificazione o comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto"; "qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione"
La regola della spedizione tutela il notificante rispetto ai termini entro i quali la notifica deve essere eseguita; quando invece dalla notifica decorre un termine per un successivo adempimento, il termine decorre dalla ricezione dell'atto.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 20, comma 2
"il ricorso s'intende proposto al momento della spedizione"
Per il rispetto del termine entro cui proporre il ricorso o l'appello, è sufficiente che l'atto sia consegnato all'ufficio postale entro la scadenza.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1
Il termine per il deposito della copia del ricorso presso la segreteria decorre dalla ricezione dell'atto da parte del destinatario, non dalla sua spedizione, anche se il ricorrente può costituirsi anticipatamente.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23, comma 1
Il principio secondo cui i termini decorrono dalla ricezione dell'atto è coerente con quello applicabile alla costituzione dell'amministrazione resistente.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2
La disciplina dell'appello tributario deve essere applicata coordinandola con le regole generali sul perfezionamento della notificazione per notificante e destinatario.
Codice di procedura civile, artt. 369 e 372
I documenti già prodotti nei gradi precedenti devono essere depositati con il ricorso per cassazione entro il termine previsto; i documenti relativi all'ammissibilità devono essere notificati alle altre parti mediante elenco. Non è normalmente ammissibile produrli per la prima volta in allegato alla memoria ex art. 378 c.p.c.
Codice di procedura civile, art. 378
La memoria difensiva in cassazione non può essere utilizzata per introdurre tardivamente documenti non ritualmente prodotti o notificati.
Codice di procedura civile, art. 149
La notificazione a mezzo posta si perfeziona in momenti diversi per notificante e destinatario: per il notificante rileva la consegna del plico all'ufficio notificatore entro il termine.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
La Corte ha escluso i presupposti per il pagamento, da parte dell'Agenzia ricorrente, dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Quando una notificazione deve essere effettuata entro un termine, per il notificante rileva la data in cui l'atto viene consegnato all'ufficio postale o all'organo notificatore, non la data in cui il destinatario lo riceve.
- Quando invece dalla notificazione decorre un termine per un successivo adempimento processuale, il termine decorre dalla ricezione dell'atto da parte del destinatario.
- Nel processo tributario, il termine per depositare presso la segreteria la copia dell'impugnazione notificata decorre dalla ricezione dell'atto notificato, anche se il deposito può essere eseguito prima.
- La parte che intende produrre in cassazione documenti relativi all'ammissibilità deve rispettare rigorosamente le modalità e i termini degli artt. 369 e 372 c.p.c.; la produzione tardiva con la memoria difensiva è normalmente inammissibile.
- Se la sentenza viene cassata per errata dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità, le ulteriori questioni affrontate dal giudice come argomentazioni aggiuntive possono risultare assorbite e dovranno essere riesaminate, se necessario, dal giudice del rinvio.
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