Sentenza n. 4949/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 97/2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Basilicata n. 97/2026, che aveva respinto il ricorso contro gli atti di proclamazione degli eletti nelle elezioni amministrative del Comune di Bernalda
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni appellate)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le appellanti hanno contestato gli atti di proclamazione degli eletti relativi alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale, deducendo plurime irregolarità nelle operazioni elettorali. In particolare, hanno denunciato la sparizione di 51 schede vidimate e timbrate presso la sezione n. 9; la consegna di due schede avanzate dalla sezione n. 4 alla sezione n. 3; discrasie tra verbali e registri elettorali, tra cui la divergenza nella sezione n. 3 tra il numero dei votanti risultante dal verbale e quello desumibile dai registri; discrepanze nei modelli 25/COM delle sezioni n. 1 e n. 10; identificazione di elettori mediante riconoscimento personale anziché documentale; alcuni casi di mancata registrazione del voto; nonché la mancata dimostrazione dell'invio con modalità rituali e oggettivamente ricostruibili delle cartoline-avviso a 1.363 elettori residenti all'estero. Hanno chiesto il conteggio delle schede e l'esatta attribuzione dei voti, sostenendo che le anomalie fossero idonee a compromettere la genuinità del voto e configurassero anche il fenomeno della cosiddetta "scheda ballerina". In via subordinata hanno prospettato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 l. n. 40/1979, in relazione agli artt. 1, 48 e 97 Cost.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha applicato il principio di strumentalità delle forme nel procedimento elettorale, secondo cui le irregolarità formali non determinano l'annullamento delle operazioni quando non sia dimostrata una concreta alterazione della genuinità del voto o una compressione della libera espressione elettorale. La mancanza delle 51 schede presso la sezione n. 9 non è stata ritenuta probante, poiché le schede risultavano custodite in un contenitore sigillato, con locali chiusi e sigillati, e l'integrità dei sigilli era stata verificata prima della ripresa delle operazioni; l'anomalia poteva quindi dipendere da un errore di conteggio iniziale. Il fenomeno della "scheda ballerina" richiede, oltre all'irregolarità documentale, un quadro indiziario concreto e verosimile di alterazione del risultato, non ravvisato nel caso concreto. Anche la consegna di due schede dalla sezione n. 4 alla sezione n. 3 è stata considerata insufficiente a dimostrare l'alterazione delle operazioni, tanto più che lo scarto tra i candidati alla carica di sindaco era di 110 voti e non risultava quindi superata la prova di resistenza. Le ulteriori anomalie relative all'identificazione personale, alle discrepanze tra tessere e voti e alla richiesta di nuove schede sono state ritenute fisiologiche o riconducibili a errori di verbalizzazione, in assenza di elementi univoci contrari. Quanto alle cartoline-avviso per gli elettori residenti all'estero, il Comune aveva documentato l'invio di tutte le 1.363 cartoline mediante elenco dei pieghi consegnati all'ufficio postale, ricevuta di ritiro della corrispondenza e distinta del conto di credito. Tale documentazione è stata ritenuta sufficiente ai sensi dell'art. 6 l. n. 40/1979, che impone l'invio tramite il mezzo postale più rapido, senza richiedere la documentazione analitica dell'oggetto della spedizione, delle sue modalità specifiche o del responsabile dell'operazione. La bassa partecipazione degli elettori residenti all'estero non prova un'irregolarità, potendo dipendere dall'esercizio del diritto di astensione. La questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata manifestamente infondata, perché la disciplina assicura il diritto di voto ed è ispirata a esigenze di efficienza amministrativa. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 6 l. n. 40/1979
Salvo quanto disposto dalla legge sulla elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, entro il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, a cura dei comuni di iscrizione elettorale è spedita agli elettori residenti all'estero una cartolina avviso recante l'indicazione della data della votazione, l'avvertenza che il destinatario potrà ritirare il certificato elettorale presso il competente ufficio comunale e che la esibizione della cartolina stessa dà diritto al titolare di usufruire delle facilitazioni di viaggio per recarsi a votare nel comune di iscrizione elettorale. Le cartoline devono essere spedite col mezzo postale più rapido.
La norma non richiede la documentazione analitica dell'oggetto della spedizione, delle specifiche modalità utilizzate o dell'individuazione del responsabile del procedimento; è sufficiente la prova dell'invio delle cartoline mediante il mezzo postale più rapido, documentata con elementi idonei a ricostruire la consegna della corrispondenza.
artt. 1, 48 e 97 Cost.
La disciplina dell'invio delle cartoline-avviso agli elettori residenti all'estero non viola i principi di sovranità popolare, diritto di voto e buon andamento, poiché la cartolina contenente la data della votazione e l'avviso sulle modalità di ritiro del certificato elettorale è idonea a garantire l'esercizio del voto; la mancata partecipazione può dipendere dalla libera astensione.
Massime di principio
- Nel contenzioso elettorale, il principio di strumentalità delle forme impone di distinguere le irregolarità meramente formali dalle violazioni sostanziali: l'annullamento delle operazioni elettorali è giustificato soltanto quando l'irregolarità abbia concretamente compromesso la genuinità del voto, la libera espressione dell'elettore o l'accertamento della volontà del corpo elettorale.
- La mancata verbalizzazione del numero delle schede autenticate o la discordanza tra schede autenticate, schede votate e schede non utilizzate non determina automaticamente l'annullamento delle operazioni elettorali; occorre dimostrare un concreto pregiudizio alla regolarità del voto, un'incidenza potenziale sul risultato o un quadro indiziario che renda plausibile l'esistenza di comportamenti illeciti.
- Il fenomeno della cosiddetta "scheda ballerina" richiede non soltanto anomalie nella contabilizzazione o verbalizzazione delle schede, ma anche elementi indiziari concreti e convergenti che rendano verosimile l'effettiva alterazione del risultato elettorale; in mancanza, l'anomalia resta una irregolarità formale non invalidante.
- La prova di resistenza esclude l'annullamento delle operazioni elettorali quando, anche ipotizzando la rilevanza dell'irregolarità dedotta, questa non potrebbe incidere sul risultato in ragione dello scarto di voti tra i candidati.
- Ai fini dell'art. 6 l. n. 40/1979, la prova dell'invio delle cartoline-avviso agli elettori residenti all'estero può essere fornita mediante documentazione amministrativa complessiva, quale l'elenco dei pieghi consegnati all'ufficio postale, la ricevuta di ritiro e la distinta contabile; non sono necessari ulteriori adempimenti documentali non previsti dalla legge.
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