Ordinanza n. 182/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento emesso dal Ministero dell’Interno – Prefettura di Savona in data -OMISSIS-; di tutti gli atti prodromici e/o conseguenti, con vittoria di spese e competenze di causa;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta precedentemente rilasciato per l’ingresso e il lavoro di un cittadino straniero
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il datore di lavoro ha impugnato la revoca, adottata dalla Prefettura di Savona, del nulla osta precedentemente rilasciato in favore di un lavoratore straniero, chiedendo anche la sospensione cautelare dell’efficacia dell’atto. Il TAR ha rilevato che il cittadino straniero non aveva fatto ingresso nel territorio nazionale, nonostante fossero trascorsi due anni dal rilascio del nulla osta, e ha quindi esaminato negativamente il requisito cautelare del periculum in mora. In vista della trattazione del merito, il Collegio ha disposto che le parti aggiornassero il giudizio sul numero delle domande di nulla osta presentate dal ricorrente e sul relativo stato, con deposito della documentazione eventualmente disponibile.
La decisione
La domanda cautelare è stata respinta per difetto del periculum in mora: il mancato ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, a distanza di due anni dal rilascio del nulla osta, escludeva l’attualità e la concretezza del pregiudizio dedotto. Il TAR non ha definito il merito dell’impugnazione. Ha disposto, in vista dell’udienza pubblica del 7 aprile 2027 e nel rispetto degli ordinari termini di cui all’art. 73 c.p.a., un incombente istruttorio consistente nell’aggiornamento, da parte dei litiganti, del numero delle domande di nulla osta presentate dal datore di lavoro e dello stato delle stesse, con eventuale documentazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha ritenuto insussistente il periculum in mora.
art. 73 c.p.a.
ordinari termini ex art. 73 c.p.a.
La disposizione è stata richiamata per il deposito delle deduzioni e della documentazione in vista dell’udienza pubblica di merito.
art. 52, co. 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Richiamati in relazione alla protezione dei dati personali e all’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo richiede un pregiudizio concreto, attuale e imminente; il periculum in mora difetta quando la situazione dedotta non presenta un’urgenza effettiva, come nel caso in cui il lavoratore straniero interessato dal nulla osta non sia entrato in Italia per un lungo periodo successivo al suo rilascio.
- Quando la domanda cautelare è respinta per difetto del periculum in mora, il giudice può non definire il merito e disporre contestualmente specifici incombenti istruttori per acquisire dati aggiornati e documentazione rilevante ai fini della successiva trattazione della causa.
Come è indicizzato
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