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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16567/2026 del 08/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva: 1) assolto l'imputato dal reato indicato nel capo a) (art. 2 d.lgs. n. 74/2000) e 2) confermato la condanna per il reato indicato nel capo b) (art. 8 d.lgs. n. 74/2000) commesso nella qualità di legale rappresentante della Agrigas s.r.l. con riferimento a talune fatture emesse nei confronti della Star Gas s.r.l. Il ricorso era articolato in tre motivi: (i) vizio di motivazione rispetto alla sussistenza del reato di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000 e alla valutazione delle dichiarazioni dell'imputato sui rapporti tra AGRIGAS e STAR GAS; (ii) vizio di motivazione relativo al dolo specifico richiesto dalla norma (finalità di consentire a terzi l'evasione fiscale), con contestazione della mancata dimostrazione del vantaggio fiscale per Star Gas; (iii) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: primo motivo ritenuto generico e non confrontato con la motivazione della Corte territoriale, la quale aveva adeguatamente spiegato la ritenuta inesistenza delle fatture sulla base di elementi oggettivi (le causali delle fatture, l'entità degli sconti in presenza di rapporti commerciali esigui, l'unicità dell'operazione di vendita e l'assenza di documentazione di consulenza o scontistica); inoltre le dichiarazioni dell'imputato richiamate non erano allegate o specificamente indicate ai sensi dell'art. 165-bis disp. att. c.p.p. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile per tardività perché non era oggetto di censura in appello. Il terzo motivo è stato respinto avendo la Corte territoriale dato adeguata e motivata valutazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, decisione che rientra nella normale discrezionalità del giudice di merito. Conseguenze pratiche: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e pagamento, in via equitativa, di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74/2000, art. 2

    Riferimento al capo a) per il quale la Corte d'appello ha assolto l'imputato; la Cassazione non ha rilevato questioni sulla motivazione di quella assoluzione.

  • d.lgs. n. 74/2000, art. 8

    Norma penale contestata con riguardo all'emissione di fatture inesistenti finalizzate all'evasione fiscale di terzi. La Corte territoriale ha ritenuto sussistenti gli elementi fattuali che giustificano la condanna e la Cassazione ha ritenuto la relativa motivazione non viziata.

  • disposizioni di attuazione c.p.p., art. 165-bis

    Richiesta la produzione o la specifica indicazione delle dichiarazioni rese dall'imputato; la mancata allegazione/indicazione ha reso inammissibile la censura fondata su tali dichiarazioni.

  • codice penale, art. 62-bis

    Riferimento alle circostanze attenuanti generiche: la Corte territoriale ha valutato che la sola incensuratezza non è sufficiente e ha rilevato l'assenza di ulteriori elementi positivi per riconoscere le attenuanti; tale valutazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma che disciplina l'onere delle spese a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186/2000

    Richiamata per valutare la mancata 'colpa' grave nella presentazione del ricorso; in presenza di assenza di colpa la Corte ha disposto un versamento equitativo alla Cassa delle ammende anziché altre sanzioni più gravose.

Massime di principio

  • In cassazione le censure devono confrontarsi specificamente con le argomentazioni di merito della sentenza impugnata: la mera prospettazione alternativa dei fatti senza puntuale analisi della motivazione della Corte territoriale è insufficiente e rende il motivo generico.
  • Le dichiarazioni o documenti richiamati in cassazione devono essere prodotti o specificamente indicati ai sensi dell'art. 165-bis disp. att. c.p.p.; l'assenza di allegazione/individuazione comporta l'inammissibilità della censura fondata su tali elementi.
  • I motivi non dedotti in appello sono inammissibili in cassazione per tardività: la cassazione non è grado di primo esame su questioni non tempestivamente sollevate.
  • La valutazione delle circostanze attenuanti e l'esatta gradazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo per travisamento logico o arbitrarietà evidente.
  • Per reati fiscali basati su fatture inesistenti (art. 8 d.lgs. 74/2000) è necessaria una motivazione che evidenzi l'inesistenza delle operazioni fatturate e, se rilevante, l'elemento soggettivo di finalità di consentire l'evasione: la prova documentale e la coerenza delle causali e degli importi sono elementi decisivi.
  • In caso di inammissibilità del ricorso la Corte può condannare il ricorrente alle spese e disporre un versamento alla Cassa delle ammende in via equitativa quando non sussista colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità.

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