Deliberazione n. 441 del 17/07/2025
Provvedimento del 17 luglio 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati il 14 luglio 2025 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Google Italy S.r.l., Google LLC e Google Ireland. Le misure sono finalizzate a impedire la diffusione, sulle piattaforme Facebook, Instagram e Youtube, di materiale a contenuto sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy. Il dirigente competente aveva disposto l’adozione immediata di misure di blocco della diffusione e la conservazione del materiale eventualmente acquisito in chiaro, per finalità probatorie e per dodici mesi, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità. Il Garante, riunito il 17 luglio 2025, ratifica integralmente l’operato urgente ai sensi del regolamento interno applicabile.
Ratifica d’urgenza nei confronti di Facebook/Meta e Google per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn
Ratifica di misure urgenti per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due provvedimenti d’urgenza adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Google Italy S.r.l., Google LLC e Google Ireland. Il procedimento è stato attivato a seguito di una segnalazione dell’interessato ex art. 144-bis del Codice privacy, relativa al rischio di diffusione, tramite piattaforme digitali, di contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati.
Quadro normativo e presupposti dell’intervento
L’Autorità richiama l’art. 144-bis del Codice, introdotto per contrastare il c.d. revenge porn, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni da chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici sessualmente espliciti possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi senza consenso attraverso piattaforme digitali. La norma prevede inoltre una decisione dell’Autorità entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione.
Misure urgenti adottate dal dirigente competente
In applicazione dell’art. 33-bis del regolamento interno n. 1/2019, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 231 e 232 del 14 luglio 2025. Le misure hanno imposto ai gestori delle piattaforme:
- l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, a soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- l’adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con comunicazione tempestiva all’Autorità.
Ratifica finale del Garante
Esaminate le osservazioni pervenute e la documentazione in atti, il Garante ha ratificato, nella riunione del 17 luglio 2025, i provvedimenti d’urgenza già adottati il 14 luglio 2025. La ratifica conferma integralmente le misure di blocco della diffusione e di conservazione probatoria nei confronti dei soggetti che gestiscono Facebook, Instagram e Youtube, nell’ambito della procedura rapida prevista per le segnalazioni di revenge porn.
Punti principali
Origine del procedimento e base normativa
Il provvedimento nasce da una segnalazione presentata dall’interessato ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, relativo al c.d. revenge porn. La segnalazione riguardava il rischio di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione, tramite piattaforme digitali, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati.
Intervento urgente del dirigente competente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 231 e 232 del 14 luglio 2025. Con tali atti ha ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Google Italy S.r.l., Google LLC e Google Ireland di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash.
Conservazione probatoria del materiale
Alle stesse società è stata prescritta la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme, limitatamente a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento. La conservazione doveva avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, nella riunione del 17 luglio 2025, ha ratificato i provvedimenti d’urgenza ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 del Garante, confermando quindi integralmente le misure adottate nei confronti dei gestori delle piattaforme.
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