Cassazione Civile, Sentenza n. 6580/2025 del 12/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia relativa alla ripresa dell'esecuzione su una cartella di pagamento originariamente notificata il 6.2.1995, successivamente rideterminata dalla sentenza della Corte d'appello di Milano n.571/2000 e per la quale era stato notificato un avviso di mora il 23.09.2008; in seguito è stata notificata un'intimazione di pagamento il 24.02.2020. L'Agenzia delle Dogane ha impugnato la sentenza di merito che aveva accolto il ricorso di Cantoni, deducendo: (i) inammissibilità del ricorso contro l'intimazione perché la cartella originaria sarebbe divenuta definitiva e quindi non impugnabile (art.21 d.lgs. 546/1992); (ii) violazione del principio ne bis in idem e contrasto con l'ordinanza Cass. n.21309/2018 e art.2909 c.c., per presunta riproposizione della medesima pretesa; (iii) violazione dell'art.50 D.P.R. 602/1973 perché l'intimazione sarebbe atto vincolato e non avrebbe necessitato di ulteriore motivazione sul quantum già riferito alla cartella non impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso dell'Agenzia delle Dogane: ha ritenuto errata la conferma in appello dell'annullamento della cartella del 6.2.1995 (la cartella, non impugnata nel termine, era divenuta definitiva e non eliminata dall'ordinamento nei confronti del Cantoni, pur con il quantum rideterminato dalla Corte d'appello di Milano n.571/2000 e confermato da Cass. n.24081/2006). Ha però affermato anche che l'intimazione di pagamento del 24.02.2020 è atto autonomamente impugnabile e che il contribuente aveva interesse a censurarne i vizi formali e di legittimità. La Corte ha inoltre ritenuto sussistente la sostanziale identità tra l'avviso di mora del 23.09.2008 e l'intimazione del 24.02.2020, con conseguente accoglimento del motivo relativo al ne bis in idem nei termini esposti (ossia che la ripresa della pretesa riproponeva le medesime riprese d'imposizione). Quanto alla presunta violazione dell'art.50 DPR 602/1973, la Corte ha ritenuto infondato l'assunto che l'intimazione dovesse contenere un'ulteriore motivazione dettagliata sul quantum, confermando che l'intimazione è conforme al modello legale e che la contestazione sugli interessi era inammissibile per carenza di specificità e di tempestività. In conclusione la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello della Lombardia in diversa composizione per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 21 d.lgs. 546/1992
La norma è stata interpretata nel senso che la cartella di pagamento non impugnata nei termini è divenuta definitiva e quindi non più impugnabile; ciò implica che solo l'Amministrazione può annullare o revocare discrezionalmente l'atto impositivo.
art. 50 D.P.R. 602/1973
L'intimazione di pagamento deve rispettare il modello ministeriale previsto dall'art.50; la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione minima prevista dalla norma, per cui non era necessaria una specifica indicazione della sentenza che aveva rideterminato il quantum.
art. 360 c.p.c. (comma 1, n.3)
Norma richiamata come motivo di cassazione per dedurre violazione di legge o falsa applicazione delle norme di diritto sostanziale o processuale; la Corte ha valutato i motivi sous questo parametro accogliendo in parte le censure dell'Agenzia.
art. 2909 c.c.
Richiamato nella doglianza relativa al ne bis in idem; la Corte ha analizzato la sostanziale identità delle pretese e l'effetto delle pronunce precedenti, valutando che la ripresa dell'esecuzione riproponeva il contenuto già rideterminato.
Ordinanza Cassazione n.21309/2018 (citata)
La Corte ha esaminato la portata della citata ordinanza: ha ritenuto che essa non producesse automaticamente effetto di giudicato esteso al Cantoni tale da cancellare la cartella, e che la vicenda andava valutata confrontando i titoli e le riprese impositive (avviso di mora 2008 vs intimazione 2020).
Sentenza Corte d'Appello di Milano n.571/2000 (citata)
Ha rideterminato il quantum della pretesa originaria: la Corte ha rilevato che sia l'avviso di mora del 2008 sia l'intimazione del 2020 tenevano conto di quella rideterminazione, mostrando identità sostanziale tra le misure.
Cass. n.24081/2006 (citata)
Richiamata come conferma della rideterminazione operata in favore dell'Amministrazione nella sequenza decisoria, usata per spiegare che la cartella ridotta è rimasta efficace nei confronti del Cantoni.
Massime di principio
- La cartella di pagamento non impugnata entro il termine di legge (art.21 d.lgs. 546/1992) diventa definitiva: il contribuente non può poi ottenere la cancellazione del titolo in sede contenziosa salvo che l'Amministrazione non provveda formalmente allo sgravio.
- L'intimazione di pagamento (atto di ripresa dell'esecuzione) è autonomamente impugnabile: il contribuente ha interesse a contestarne i vizi di legittimità e di motivazione anche se il titolo originario risale a molti anni prima.
- Se una successiva intimazione o avviso di mora ripropone, nella sostanza, la stessa pretesa già determinata in precedenti atti o sentenze (medesima causa petendi e quantum coincidente o riconducibile), può sorgere una questione di ne bis in idem o di riproposizione della stessa pretesa che il giudice deve valutare comparando i testi degli atti.
- L'intimazione redatta secondo il modello previsto dall'art.50 DPR 602/1973 richiede solo la motivazione minima prescritta: non sempre è necessario riportare ogni precedente decisorio che abbia inciso sul calcolo del debito, soprattutto se il contribuente ha già ricevuto atti intermedi (es. avviso di mora) che spiegano la rideterminazione.
- La mera produzione in sede di cassazione di documentazione stragiudiziale attestante l'estinzione o la definizione del debito non è sufficiente a dimostrare la cessazione della materia del contendere se le controparti costituite non confermano l'esito e non esiste un provvedimento formale di sgravio dell'ente creditore.
- Le contestazioni relative al calcolo degli interessi di mora e ad anatocismo richiedono adeguata specificità e devono essere opportunamente dedotte nei precedenti gradi di giudizio; altrimenti possono essere ritenute inammissibili o di merito non esaminabili in cassazione.
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